Cassazione Civile, Ordinanza n. 25539/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La vicenda processuale riguarda un giudizio di rinvio davanti alla Corte d'appello, instaurato in seguito a precedente pronuncia della Corte di cassazione, nel quale la Corte territoriale aveva rideterminato i compensi del primo grado, aveva posto a carico del Ministero della giustizia le spese del giudizio di legittimità e aveva però compensato integralmente le spese del giudizio di rinvio. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 4 d.m. 55/2014, nonché difetto di motivazione, sostenendo che la compensazione delle spese di rinvio fosse illegittima. Il ricorso censurava in particolare la motivazione adottata dalla Corte d'appello, fondata sull'assenza di opposizione della difesa erariale e sulla semplicità dell'attività difensiva svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura: le ragioni addotte dalla Corte d'appello non integravano i gravi ed eccezionali motivi richiesti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come interpretato dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018. In particolare, la mancata opposizione dell'Amministrazione e la semplicità della materia e della difesa non bastano a giustificare la compensazione delle spese quando la parte è stata costretta ad adire il giudice per vedere riconosciuto il proprio diritto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato e ha deciso nel merito, condannando il Ministero a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di rinvio e quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese di lite è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; le ragioni indicate dalla Corte d'appello non sono sufficienti a legittimarla.
art. 4 d.m. 55/2014
La doglianza lo richiama insieme all'art. 92 c.p.c. nel contestare la regolazione delle spese; nel testo non emerge una autonoma ratio decisionale su tale norma.
Corte cost. n. 77/2018
È il parametro interpretativo richiamato per ribadire la necessità di gravi ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese.
Cass. n. 20105/2022
Richiamata come precedente conforme secondo cui la mancata opposizione dell'Amministrazione e la semplicità della materia non giustificano la compensazione delle spese.
Massime di principio
- La compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. richiede una motivazione che individui effettive ragioni gravi ed eccezionali, non bastando formule generiche o riferimenti alla semplicità della controversia.
- La mancata opposizione della parte pubblica alla domanda proposta nei suoi confronti non costituisce, di per sé, motivo idoneo a compensare le spese processuali se la controparte è stata comunque costretta ad agire in giudizio per ottenere tutela.
- La semplicità dell'attività difensiva svolta non integra automaticamente un'eccezionale ragione di compensazione delle spese, ove il soccombente sostanziale sia risultato parte necessitata del processo.
- Quando la questione decisa attiene soltanto alla regolazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e decidere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.
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