Ordinanza n. 638/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione prot. n. 266/2022/R/EEL “Attuazione dell’art. 15-bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” adottata dall’ ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente il 21 giugno 2022; - di ogni atto o provvedimento consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, verso il quale si fa espressa riserva di presentare occorrendo ulteriore atto di motivi aggiunti, tra cui in particolare le comunicazioni inviate sul portale GSE dedicato agli Impianti delle ricorrenti del Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A. con cui il predetto Ente ha informato le società che la scelta relativa alla “rimodulazione tariffaria” di cui all’art. 15 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 “… deve essere esplicitata sul portale entro il 10 agosto 2022” e che, in mancanza di una scelta espressa dell’operatore, “…Decorso inutilmente tale termine, si assume che non siano presenti contratti di fornitura e, conseguentemente, l’impianto/i si intenderà/intenderanno incluso/i integralmente nel meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’articolo 15-bis del Decreto” ; e/o comunque - per l’accertamento del diritto delle società ricorrenti Abacus Italia 1 S.r.l., Abacus Italia 2 S.r.l., Agrilux S.r.l., Bondifè 2 S.r.l., Bondifè 3 S.r.l., Elektron SPV S.r.l., Leonardo Energia S.r.l., L.N. Costruzioni S.r.l., Melilli 2 S.r.l., Melilli 3 S.r.l., Melilli 4 S.r.l., Sky Casalbordino S.r.l., Saticoy Italia 1 S.r.l., Saticoy Italia 2 S.r.l., Bondifè 4 S.r.l., Yellow 12 – Società a responsabilità limitata – in breve Yellow 12 S.r.l., al riconoscimento integrale dei profitti derivanti dalla vendita, a prezzo di mercato, dell’energia dai medesimi prodotta ed immessa sul mercato; e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento - delle fatture emesse dal GSE nei confronti delle odierne ricorrenti ed afferenti al periodo di tempo ricompreso da febbraio 2022 ad agosto 2022 relative alla “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4”; - delle fatture emesse dal GSE nei confronti delle odierne ricorrenti ed afferenti il mese di settembre 2022 relative alla “Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell’art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4”; - delle “Regole tecniche – art. 15 bis del DL 27 gennaio 2022 n. 4, Coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25” del GSE; - di ogni atto o provvedimento consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; e/o comunque - per l’accertamento del diritto delle società ricorrenti Abacus Italia 1 S.r.l., Abacus Italia 2 S.r.l., Agrilux S.r.l., Bondifè 2 S.r.l., Bondifè 3 S.r.l., Elektron SPV S.r.l., Leonardo Energia S.r.l., L.N. Costruzioni S.r.l., Melilli 2 S.r.l., Melilli 3 S.r.l., Melilli 4 S.r.l., Sky Casalbordino S.r.l., Saticoy Italia 1 S.r.l., Saticoy Italia 2 S.r.l., Bondifè 4 S.r.l., Yellow 12 – Società a responsabilità limitata – in breve Yellow 12 S.r.l., a non corrispondere, perché non dovute, le somme richieste dal GSE in applicazione dell’art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 oggetto delle fatture contestate con il presente ricorso per motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABACUS ITALIA 1 S.R.L. il 14\5\2026 : nonché con il presente ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento del provvedimento prot. n. 18373090 con il quale il GSE ha decretato la compensazione, tra gli importi dovuti e gli importi da corrispondere, con la società Agrilux s.r.l.; del provvedimento prot. n. 18373153 con il quale il GSE ha decretato la compensazione, tra gli importi dovuti e gli importi da corrispondere, con la società Sky Casalbordino s.r.l.; del provvedimento prot. n. 18373287 con il quale il GSE ha decretato la compensazione, tra gli importi dovuti e gli importi da corrispondere, con la società Bondifè 4 s.r.l.; del provvedimento prot. n. 18373345 con il quale il GSE ha decretato la compensazione, tra gli importi dovuti e gli importi da corrispondere, con la società Bondifè 3 s.r.l.; del provvedimento prot. n. 18373310 con il quale il GSE ha decretato la compensazione, tra gli importi dovuti e gli importi da corrispondere, con la società Melilli 2 s.r.l.; del provvedimento prot. n. 18373326 con il quale il GSE ha decretato la compensazione, tra gli importi dovuti e gli importi da corrispondere, con la società Melilli 4 s.r.l.; del provvedimento con il quale il GSE ha decretato la compensazione, tra gli importi dovuti e gli importi da corrispondere, con la società Elektron SPV 4 s.r.l.; del provvedimento con il quale il GSE ha decretato la compensazione, tra gli importi dovuti e gli importi da corrispondere, con la società Leonardo Energia s.r.l.; del provvedimento con il quale il GSE ha decretato la compensazione, tra gli importi dovuti e gli importi da corrispondere, con la società L.N. Costruzioni s.r.l. e/o comunque per l’accertamento del diritto delle società ricorrenti Bondifè 4 S.r.l., Bondifè 3 S.r.l., Elektron SPV S.r.l., Leonardo Energia S.r.l., L.N. Costruzioni S.r.l., Melilli 2 S.r.l., Melilli 4 S.r.l., Sky Casalbordino S.r.l., Agrilux s.r.l. a non corrispondere, perché non dovute, le somme richieste dal GSE in applicazione dell’art. 15 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 oggetto dei provvedimenti contestati con il presente ricorso per motivi aggiunti nonché per la condanna delle Amministrazioni alla restituzione delle somme eventualmente incassate a tale titolo. Con riserva di proporre domanda di risarcimento del danno per l’accertamento del diritto delle società ricorrenti Bondifè 4 S.r.l., Bondifè 3 S.r.l., Elektron SPV S.r.l., Leonardo Energia S.r.l., L.N. Costruzioni S.r.l., Melilli 2 S.r.l., Melilli 4 S.r.l., Sky Casalbordino S.r.l., Agrilux s.r.l. ad ottenere la restituzione delle somme già trattenute illegittimamente dal GSE a titolo di compensazione attraverso i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA attuativa dell’art. 15-bis del d.l. 4/2022, atti e regole tecniche del GSE, fatture per la rettifica del prezzo di cessione dell’energia e provvedimenti di compensazione delle somme dovute
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato la deliberazione ARERA del 21 giugno 2022, gli atti consequenziali del GSE, le fatture emesse per la rettifica del prezzo di cessione dell’energia ai sensi dell’art. 15-bis del d.l. 4/2022 e, con ulteriori motivi aggiunti, i provvedimenti con cui il GSE ha disposto compensazioni tra importi dovuti e importi da corrispondere. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti, unitamente a domande di accertamento del diritto a conservare integralmente i profitti derivanti dalla vendita dell’energia a prezzo di mercato e a non corrispondere le somme richieste dal GSE; è stata inoltre prospettata la restituzione delle somme eventualmente trattenute e riservata una domanda risarcitoria. L’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma evidenzia che le ricorrenti contestano atti del GSE la cui diretta impugnabilità e riconducibilità alla giurisdizione amministrativa risultano almeno dubbie.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. Rileva, in primo luogo, che rispetto agli atti del GSE impugnati con i motivi aggiunti è quantomeno dubbia sia la loro diretta impugnabilità sia la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, profilo che incide negativamente sulla plausibilità della pretesa cautelare. In secondo luogo, osserva che, considerati il momento di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare già noto, l’operatore del settore, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto predisporre le necessarie misure gestionali e organizzative per fronteggiare la situazione, anche con riguardo agli investimenti effettuati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. Il TAR sottolinea infine che la mancata sospensione non rende irreversibile il pregiudizio economico, poiché le somme eventualmente riscosse dal GSE potranno essere recuperate qualora la decisione di merito sia favorevole. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 in favore del GSE e in euro 1.000,00 in favore di ARERA, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
"Attuazione dell’art. 15-bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4"
Costituisce la base normativa del meccanismo di compensazione a due vie e delle rettifiche del prezzo di cessione dell’energia contestate dalle società.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dubbia diretta impugnabilità degli atti contestati e la dubbia riconducibilità della relativa controversia alla giurisdizione amministrativa sono elementi idonei a escludere la sussistenza di un fumus sufficientemente favorevole alla sospensione.
- L’operatore economico qualificato è tenuto ad adottare misure gestionali e organizzative adeguate per fronteggiare pretese economiche derivanti da un quadro normativo e disciplinare noto o ragionevolmente prevedibile; gli investimenti effettuati in presenza di tali pretese non dimostrano, di per sé, un pregiudizio cautelare irreparabile.
- La possibilità di recuperare in futuro le somme eventualmente riscosse dall’amministrazione, ove la decisione di merito sia favorevole, esclude l’irreparabilità del pregiudizio economico ai fini della tutela cautelare.
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