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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23558/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del provvedimento di sorveglianza speciale (misura della durata di 3 anni con obbligo di soggiorno e cauzione) adottato dal Tribunale di Catanzaro e confermato dalla Corte d'appello. Il ricorrente ha censurato la mancanza del requisito di attualità della pericolosità sociale: la difesa ha rilevato che gli elementi probatori recenti sono scarsi (una condanna riferita al 20/04/2018 e precedenti del 2011), che la custodia cautelare 2018-2020 non ha evidenziato ulteriori condotte pericolose e che le frequentazioni indicate non sono temporally e descrittivamente circostanziate. Si è quindi dedotto che la misura si fonda su mera propensione al delitto e non su un concreto e attuale pericolo sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato insufficiente e carente la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il giudizio di pericolosità non ha adeguatamente dimostrato la non occasionalità o la ripetitività dell'attività criminosa richieste dall'art. 1, lett. c) d.lgs. n. 159/2011 (la parte 'constatativa' della pericolosità). La Cassazione ha evidenziato che il provvedimento di merito si è avvalso in modo eterogeneo e indeterminato di fatti anche non direttamente riconducibili ai reati a tutela della sicurezza e tranquillità pubblica e ha fatto riferimento in maniera prevalente a fatti del 2018 senza argomentare compiutamente sulla loro rilevanza cronologica e sulla tendenza abituale. Per questi motivi il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata alla Corte d'appello per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione e disciplina antimafia)

    art. 1, lett. b) e c); art. 7; artt. 28 e 29

    Art. 1 lett. c) definisce la fattispecie della pericolosità 'dedito' a reati pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica e richiede che i fatti siano tali da indicare una dedizione non occasionale; l'art. 7 impone la motivazione, in particolare sul requisito di attualità della pericolosità; artt. 28-29 sanciscono l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. c); art. 173 disp. att.

    Art. 606 c.1 lett. c) indica il vizio denunciato in Cassazione relativo alla motivazione; l'art. 173 disp. att. regola i limiti della sintesi in motivazione nel ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Per disporre una misura di prevenzione basata sulla pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011 è necessario dimostrare non solo la commissione di reati rilevanti ma anche la loro non occasionalità: occorre ricostruire una continuità o una ripetitività dell'attività criminosa nel tempo.
  • Una singola condanna risalente nel tempo, se non accompagnata da altri elementi recenti e ripetuti, può risultare insufficiente a fondare la valutazione di attualità della pericolosità.
  • Il giudice della prevenzione può avvalersi di prove e ricostruzioni autonome rispetto al processo penale, ma è obbligato a motivare in modo coerente e completo la relazione fra fatti storici e prognosi di rischio futuro.
  • La motivazione del provvedimento deve specificare come ciascun elemento probatorio (tipologia di reato, modalità, contesto temporale, strumenti rinvenuti, frequentazioni) contribuisca a qualificare la condotta come abituale e pericolosa per i beni collettivi.
  • La detenzione o il periodo carcerario e la condotta del soggetto in carcere devono essere valutati con attenzione: la semplice permanenza in carcere non esonera il giudice dall'argomentare sull'effetto di tali fatti sul processo di emenda o persistenza di pericolosità.
  • In caso di motivazione carente o apparente il ricorso in Cassazione può essere accolto con annullamento e rinvio per un nuovo esame, affinché il giudice di merito integri e completi la ponderazione degli elementi di fatto e la relativa prognosi.

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