Cassazione Civile, Ordinanza n. 21141/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014, 2015 e 2017 emessi dal Comune nei confronti della contribuente, aventi ad oggetto aree che l'ente considerava fabbricabili e, quindi, imponibili sulla base di un valore venale determinato con delibera comunale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ridotto il valore imponibile a 12,14 euro/mq. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e erronea valutazione degli avvisi di accertamento e della documentazione tecnica, sostenendo che gli avvisi erano sufficientemente motivati per relationem e che il valore attribuito alle aree era corretto in ragione del principio di perequazione urbanistica e della edificabilità effettiva dei suoli; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando un'inversione dell'onere della prova, perché la contribuente non avrebbe dimostrato l'inattendibilità dei valori comunali né fornito parametri di mercato certi. La contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo violazione delle norme IMU per difetto del presupposto impositivo, assumendo che si trattasse di area agricola inserita in un meccanismo di compensazione/perequazione non ancora perfezionato, con diritti edificatori non ancora attuali e dunque non tassabili, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulle aree con diritti edificatori compensativi e sostenendo anche la rilevanza di sopravvenute varianti urbanistiche e di un precedente favorevole ottenuto da altro comproprietario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale della contribuente, ritenendo che la sentenza di merito non avesse affrontato il profilo decisivo della natura dei diritti edificatori derivanti dal PUC: se si trattasse di perequazione urbanistica, l'area sarebbe soggetta a IMU; se invece di compensazione urbanistica, mancherebbe il presupposto impositivo perché il diritto edificatorio non inerisce al terreno. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché accerti la effettiva qualificazione urbanistica del comparto, la permanenza di eventuali vincoli e la loro incidenza sul valore venale. Il ricorso principale del Comune è stato dichiarato assorbito. Le circostanze sopravvenute invocate in memoria dalla contribuente non sono state considerate rilevanti in questo giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stata richiamata dal ricorrente principale per denunciare omesso esame di fatti decisivi e valutazione erronea delle prove/documenti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata richiamata dalla contribuente per dedurre violazione di legge in materia di presupposto IMU.
art. 2697 c.c.
La Corte ricorda che la violazione della norma sull'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata rispetto alla scomposizione della fattispecie in fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 13, comma 1, d.l. n. 201 del 2011
Richiamato dalla contribuente quale norma di rinvio al regime IMU applicabile.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
Richiamato dalla contribuente per sostenere il difetto del presupposto impositivo.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamato dalla contribuente quale disposizione base del regime IMU cui l'art. 13, comma 1, d.l. n. 201 del 2011 rinvia.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La delibera comunale di determinazione dei valori delle aree fabbricabili è richiamata come esercizio del potere di fissare valori correnti in comune commercio per zone omogenee.
art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato nel passaggio sulle variazioni urbanistiche sopravvenute e sul fatto che eventuali riduzioni per anni pregressi sono riconoscibili solo se il Comune lo consenta.
Cass., Sez. U., n. 23902/2020
È il precedente centrale: distingue i diritti edificatori compensativi, non tassabili perché non inerenti al terreno, dai diritti edificatori perequativi, che invece possono essere soggetti a imposta per la loro intrinseca edificabilità.
Cass. n. 27575/2018
Richiamata come precedente sulla tassabilità ICI dei diritti edificatori rinvenienti dalla perequazione urbanistica.
Cass., Sez. U., n. 25506/2006
Richiamata per affermare che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale del bene ai fini del tributo periodico.
Cass. nn. 15693/2017 e 15700/2017
Richiamate come precedenti che avevano affermato l'assoggettamento a ICI dell'area di partenza in presenza di mera potenzialità edificatoria.
Cass. n. 26895/2021
Richiamata per ribadire che il diritto edificatorio perequativo è qualità intrinseca del bene ed è soggetto a imposta, mentre quello compensativo non inerisce al terreno e non è tassabile.
Cass. n. 29424/2023
Richiamata per confermare la tassabilità dei terreni oggetto di perequazione urbanistica in ragione della mera potenzialità edificatoria.
Cass. n. 2070/2024
Citata per segnalare un precedente analogo riguardante altro contribuente, ma senza valore dirimente nel presente giudizio.
Cass. n. 2097/2024
Richiamata dalla contribuente come decisione favorevole resa in un giudizio su altro comproprietario; la Corte la reputa non idonea a formare giudicato nel presente processo.
Massime di principio
- In materia di IMU sulle aree inserite in strumenti urbanistici perequativi o compensativi, il giudice deve preliminarmente qualificare la concreta operazione urbanistica: solo la perequazione attribuisce al terreno un indice edificatorio intrinseco e, quindi, un presupposto impositivo; la compensazione, invece, attribuisce un diritto edificatorio destinato a essere esercitato su altra area successivamente individuata e non comporta tassazione del suolo di partenza.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito addossa l'onere probatorio alla parte non onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove o sostenere che il giudice abbia attribuito maggiore attendibilità a un dato tecnico rispetto a un altro.
- Nei tributi periodici fondati sul valore venale dell'area, le modifiche urbanistiche sopravvenute rilevano per le annualità future e non incidono automaticamente sugli anni d'imposta già oggetto di accertamento, salvo specifiche previsioni o riconoscimenti dell'ente.
- Quando l'avviso di accertamento rinvia a delibere comunali che determinano i valori delle aree fabbricabili, il thema decidendum può estendersi non solo alla congruità del valore, ma anche alla stessa esistenza del presupposto impositivo, se la parte contribuente contesta la reale edificabilità del suolo.
- In presenza di terreni inseriti in comparti urbanistici con meccanismi di perequazione, la potenzialità edificatoria può essere sufficiente a fondare l'imposizione; la natura della concreta previsione urbanistica va però verificata in fatto, perché solo dalla corretta qualificazione del piano discende la tassabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21089/2024 del 29/07/2024
- ordinanza_civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21090/2024 del 29/07/2024
- ordinanza_civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21091/2024 del 29/07/2024
- ordinanza_civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21093/2024 del 29/07/2024
- ordinanza_civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21094/2024 del 29/07/2024
- ordinanza_civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21095/2024 del 29/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →