Sentenza del 10/05/2019 n. 2858 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Rimessione della causa al primo giudice per irregolarità del contraddittorio verificatosi nel precedente grado di giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice di appello non decide direttamente il merito della controversia, ma deve rimettere la causa alla Commissione tributaria provinciale quando accerta una violazione del contraddittorio rientrante nei casi disciplinati dall'art. 59 del d.lgs. 546/1992. La causa deve quindi essere nuovamente esaminata in primo grado, ripristinando la regolare partecipazione delle parti al processo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'impugnazione riguarda l'irregolarità del contraddittorio verificatasi nel giudizio di primo grado. In particolare, il giudice di appello ha rilevato la presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 59 del d.lgs. 546/1992, che impone la rimessione della causa al giudice tributario di primo grado.
Norme richiamate
Art. 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma individua i casi in cui il giudice tributario di appello deve rimettere la controversia al giudice di primo grado, tra cui le irregolarità del contraddittorio verificatesi nel precedente giudizio. La rimessione costituisce un obbligo quando la violazione impedisce o compromette la partecipazione processuale della parte interessata.
Massime di principio
- Quando nel giudizio tributario di primo grado il contraddittorio non si è regolarmente instaurato o una parte non ha potuto partecipare validamente al processo, il giudice di appello non deve normalmente decidere il merito, ma deve rimettere la causa al primo giudice nei casi previsti dall'art. 59 del d.lgs. 546/1992.
- La rimessione mira a garantire il diritto di difesa e la parità delle parti, consentendo lo svolgimento di un nuovo giudizio di primo grado con contraddittorio regolare.
- Non ogni irregolarità processuale comporta automaticamente la rimessione: è necessario che rientri in una delle ipotesi tassative previste dalla legge e che incida effettivamente sulla validità del giudizio o sul diritto di partecipazione delle parti.
- In situazioni analoghe, l'appellante deve dedurre tempestivamente la violazione del contraddittorio e indicare in che modo essa abbia impedito o limitato l'esercizio del diritto di difesa.
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