Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12205/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla Sentenza Tribunale di Cassino n. 564/2024 pubbl. il 11/06/2024 RG n. 1568/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202515261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 564/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all’attivazione della Carta elettronica con la provvista indicata nel titolo, oltre alle spese del giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale, con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. Tra tale notificazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato; le Amministrazioni intimate non si sono costituite e l’inottemperanza non è stata contestata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza: notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Nel merito, preso atto della mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo, corrispondendo le somme dovute e attivando il beneficio riconosciuto, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari. Ha escluso la liquidazione di un compenso per il commissario, ritenendo l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha inoltre condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva, condizione ritenuta soddisfatta nel caso concreto.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità previste per la sua efficacia esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di un giudicato che impone all’Amministrazione l’attivazione di un beneficio e il pagamento delle somme dovute legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare all’Amministrazione di compiere tutti gli atti necessari entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell’Amministrazione competente per materia, attribuendogli il potere di adottare o far adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • L’attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell’Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni non comporta la liquidazione di un compenso autonomo quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.