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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15560/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un acquirente aveva convenuto in giudizio la società venditrice chiedendo l'annullamento del contratto di vendita di un'autovettura usata, deducendo che il veicolo gli era stato venduto con il contachilometri alterato e quindi con artifici e raggiri, poiché il chilometraggio indicato era di circa 90.000 km mentre quello effettivo sarebbe stato superiore a 131.000 km. In primo grado la domanda di annullamento era stata accolta con condanna alla restituzione del prezzo; in appello, invece, la sentenza era stata riformata e le domande dell'acquirente erano state rigettate. Nel ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1427, 1439 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il dolo della venditrice qualificando il comportamento come mera colpa; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 184-bis c.p.c. ratione temporis, perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto nuova e inammissibile la domanda di condanna alla somma di euro 4.142,40, richiesta per la prima volta nella comparsa conclusionale; 3) violazione degli artt. 128 e ss. del d.lgs. 206/2005 e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto insufficiente la prova dei difetti di conformità dell'autovettura. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte d'appello avesse correttamente escluso la prova del dolo, ricordando che il dolo omissivo rileva solo se l'inerzia si inserisce in un comportamento preordinato a ingannare; quanto al secondo motivo, ha confermato che la domanda per euro 4.142,40 era stata proposta tardivamente, perché il Tribunale aveva rimesso in termini il ricorrente solo con riferimento alla prova tardiva, non alla domanda nuova; quanto al terzo motivo, ha condiviso l'affermazione della Corte d'appello secondo cui nei beni usati la disciplina del consumo opera solo per i difetti non riconducibili al normale uso, e ha ribadito che anche qui il ricorrente contestava in realtà l'apprezzamento delle prove, non un errore di diritto. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimata; disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1427 c.c.

    richiamato come norma sui vizi del consenso, ma la Corte ha escluso che nel caso fosse dimostrato il dolo rilevante ai fini dell'annullamento.

  • art. 1439 c.c.

    il dolo omissivo è causa di annullamento solo se l'inerzia si inserisce in un comportamento complessivo, adeguatamente preordinato con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno; il semplice silenzio o la reticenza non bastano.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; il ricorrente non ha offerto una censura di diritto, ma ha contestato la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita ultrapetizione o omessa pronuncia sulla domanda monetaria, ma la Corte ha ritenuto che la domanda fosse stata effettivamente proposta solo tardivamente.

  • art. 184-bis c.p.c.

    richiamato ratione temporis in relazione alla dedotta rimessione in termini; la Corte ha escluso che il provvedimento istruttorio avesse riaperto il termine per modificare la domanda.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    la memoria n. 1 consente precisazione o modifica delle domande; la n. 2 replica alle domande modificate e indica prove e documenti; la n. 3 è limitata alla prova contraria. La domanda di condanna per euro 4.142,40, proposta solo in comparsa conclusionale, è stata ritenuta tardiva.

  • d.lgs. n. 206/2005, artt. 128 e ss.

    la disciplina della vendita di beni di consumo si applica anche ai beni usati, ma tenendo conto del tempo di pregresso utilizzo e solo per difetti non derivanti dall'uso normale del bene.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    a seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il dolo omissivo rilevante ai fini dell'annullamento del contratto non si identifica con il semplice silenzio o con la mera reticenza, ma richiede un comportamento complessivo preordinato a ingannare la controparte e a determinarne l'errore.
  • In sede di legittimità non è censurabile, sotto la veste della violazione di legge, una doglianza che in concreto solleciti una diversa valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di merito.
  • Nel rito ordinario, la domanda può essere modificata o precisata solo entro i limiti consentiti dalle memorie ex art. 183 c.p.c.; una pretesa monetaria introdotta per la prima volta nella comparsa conclusionale è tardiva e quindi inammissibile.
  • Nella vendita di beni usati, la garanzia di conformità opera in modo compatibile con il pregresso uso del bene e non copre le normali conseguenze dell'usura; chi agisce deve allegare e provare specificamente il difetto di conformità, non essendo sufficiente il mero richiamo a riparazioni e spese sostenute.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaGaranzia dei beni di consumoImpugnazioni
RamiContrattiConsumatoriProcesso civile
IstitutiDanno non patrimonialeOnere della prova

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