Sentenza n. 1085/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - del parere della Soprintendenza intimata del 2 febbraio 2024, n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di condono edilizio, nonché ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni; - ove occorra, in quanto richiamata nel predetto provvedimento, quale atto presupposto e, ove ritenuto, avente natura provvedimentale, della circolare n. 2, a firma del Dirigente Generale dell’Assessorato intimato, del 30 dicembre 2022, n. 62212; nonché per l’accertamento della formazione del silenzio-assenso in merito alla medesima istanza di condono edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere della Soprintendenza che ha rigettato l’istanza di condono edilizio e disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con richiamo a una circolare regionale del 30 dicembre 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria dell’immobile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto: la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono, ai sensi della normativa regionale siciliana; la violazione dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto; il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei fatti e la disparità di trattamento, sostenendo che l’abuso consistesse in un modesto ampliamento di una preesistente sopraelevazione e contestando l’applicazione restrittiva della circolare regionale n. 2/2022; infine, l’illegittimità dell’ordine di rimessione in pristino, assumendo che il relativo potere spettasse esclusivamente al Comune. L’Amministrazione ha sostenuto che, trattandosi di opere realizzate in area vincolata con aumento di volumetria e consistenti nella realizzazione di un appartamento in sopraelevazione, l’intervento non rientrasse tra le opere di minore rilevanza suscettibili di condono.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il rigetto dell’istanza di condono, poiché l’intervento aveva comportato un aumento di volumetria e, quindi, non rientrava tra le opere di minore rilevanza condonabili in area vincolata secondo l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 e la disciplina siciliana di recepimento, come interpretata dalla Corte costituzionale. La mancanza di tale requisito sostanziale rendeva irrilevante l’accertamento della data di realizzazione dell’opera e impediva la formazione del silenzio-assenso; non era inoltre necessario esaminare le ulteriori censure procedimentali, poiché il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso. Il giudice ha escluso anche la formazione di un legittimo affidamento sulla condonabilità dell’opera per il mero decorso del tempo. Ha invece annullato parzialmente il provvedimento nella parte in cui la Soprintendenza aveva ordinato la rimessione in pristino e la demolizione, ritenendo che, nei procedimenti di condono edilizio, l’autorità preposta alla tutela paesaggistica sia priva dei poteri ripristinatori e repressivi spettanti al Comune. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15
dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269”
La disposizione regionale recepisce l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, inclusi i limiti sostanziali alla condonabilità delle opere in area vincolata.
art. 32, comma 27, lettera d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] a tutela [...] dei beni ambientali e paesistici [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”
In presenza di vincoli, la sanatoria del terzo condono richiede congiuntamente la realizzazione dell’opera prima del vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto non è stata esaminata nel merito, poiché il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso per la carenza dei requisiti sostanziali di condonabilità.
art. 13 l.r. Sicilia 21 maggio 2019, n. 7
La disposizione regionale è stata richiamata in relazione all’obbligo di preavviso di rigetto, ma la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 146, comma 8, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica e al preavviso di rigetto; la questione non è stata decisiva per la pronuncia.
art. 167, commi 1-3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Nei procedimenti di condono edilizio, l’ente preposto alla tutela paesaggistica non dispone dei poteri ripristinatori e repressivi previsti da tale disciplina; l’ordine di rimessione in pristino deve essere adottato dal Comune competente.
art. 46, commi 1 e 2, l.r. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla formazione del silenzio-assenso; il giudice ha escluso il silenzio-assenso in mancanza dei requisiti sostanziali per il condono.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha imposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel terzo condono edilizio siciliano, il richiamo operato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria previsti da tale disposizione, inclusa la preclusione relativa alle opere realizzate in area vincolata e non riconducibili alle tipologie di minore rilevanza.
- Per la condonabilità di opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo sono richiesti congiuntamente: la realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità dell’intervento alle opere di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
- Un intervento che comporti aumento di volumetria non rientra, in quanto tale, tra le opere di minore rilevanza condonabili in area vincolata ai sensi della disciplina del terzo condono; la carenza di questo requisito rende superfluo accertare gli ulteriori presupposti temporali della sanatoria.
- Il silenzio-assenso sull’istanza di condono non può formarsi quando l’istanza manca dei requisiti sostanziali per l’accoglimento; il mero decorso del tempo non determina né il rilascio tacito del titolo né un legittimo affidamento sulla condonabilità dell’opera abusiva.
- Nei procedimenti di condono edilizio, l’autorità preposta alla tutela paesaggistica può esprimersi sulla compatibilità dell’intervento, ma non può adottare l’ordine di rimessione in pristino o di demolizione, spettando tali poteri al Comune nel cui territorio è situato l’abuso.
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