Cassazione Civile, Ordinanza n. 18356/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per maggior IRPEF e addizionale relativo all’anno d’imposta 2005, fondato su informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione internazionale e su una scheda cliente riferita a una banca svizzera, nella quale risultavano tre profili cliente. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello l’Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) omessa o apparente motivazione e violazione delle norme processuali, perché la CTR avrebbe recepito acriticamente le allegazioni dell’Ufficio circa l’acquisizione della documentazione estera; (2) violazione delle norme sullo Statuto del contribuente, sulla cooperazione internazionale e sui poteri istruttori, per asserita mancanza di prova dell’effettiva acquisizione legittima della scheda; (3) erronea qualificazione della scheda come presunzione legale, con conseguente inversione dell’onere della prova e mancato rispetto dei criteri delle presunzioni semplici; (4) violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso per mancata allegazione degli atti richiamati; (5) violazione della disciplina dello scudo fiscale, sostenendo che la dichiarazione riservata di emersione avrebbe precluso ulteriori accertamenti; (6) erronea applicazione della presunzione sulle attività finanziarie estere prevista dall’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009, ritenuta dalla CTR applicabile retroattivamente, benché il contribuente ne contestasse la natura sostanziale e la non retroattività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto utilizzabile, come elemento indiziario, la scheda cliente proveniente dalla lista Falciani, anche se acquisita tramite cooperazione internazionale e pur in presenza di censure sulla sua provenienza, richiamando l’orientamento nomofilattico consolidato. Ha affermato che, nel processo tributario, possono entrare anche prove atipiche e dati acquisiti in forme non tipizzate, purché valutati secondo le regole delle presunzioni semplici; nella specie la scheda era idonea, da sola, a sorreggere una praesumptio hominis, ed era inoltre corroborata da riscontri specifici valorizzati dalla CTR, in particolare la coincidenza dei dati personali e l’incontestato rimpatrio di fondi dalla banca indicata. Quanto alla presunzione dell’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009, la Corte ha ribadito che essa ha natura sostanziale e non retroattiva; tuttavia ha precisato che la prova dell’occultamento di redditi all’estero può essere fornita anche mediante presunzioni semplici indipendentemente dall’inapplicabilità ratione temporis della presunzione legale. Ha inoltre respinto la doglianza sullo scudo fiscale, osservando che la scheda non è un foglio anonimo e che grava sul contribuente l’onere di spiegare l’incoerenza tra quanto emerso dalla lista e quanto dichiarato in sede di emersione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del primo motivo per dedurre omessa pronuncia o motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione presuntiva degli elementi acquisiti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per vizio di motivazione; escluso dalla Corte perché la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sul contenuto della sentenza; doglianza respinta.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
Norma sul contenuto della sentenza tributaria evocata nel primo motivo, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 6, comma 2, L. 212/2000
Invocato per contestare l’istruttoria e la motivazione dell’accertamento, ma non ritenuto violato.
art. 10, comma 1, L. 212/2000
Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.
art. 12, comma 2, L. 212/2000
Richiamato dal ricorrente come parametro generale dello Statuto; la Corte non vi fonda la decisione.
art. 31-bis d.P.R. 600/1973
Richiamato in tema di cooperazione internazionale e acquisizione di dati, senza accoglimento della censura.
direttiva 77/799/CEE
La Corte ne afferma la rilevanza quale base della cooperazione informativa internazionale e della trasmissione dei dati bancari esteri.
convenzione italo-francese ratificata dalla L. 20/1992
Richiamata come base convenzionale della collaborazione informativa, senza che ciò escluda l’utilizzabilità degli elementi acquisiti.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha confermato l’apprezzamento del giudice di merito.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla prova e alla motivazione, ma non utile ad ottenere la cassazione.
art. 2727 c.c.
Norma sulle presunzioni richiamata per sostenere l’errore della CTR; la Corte ha ribadito che la scheda può integrare grave indizio.
art. 2729 c.c.
La Corte afferma che la scheda cliente può essere valorizzata come presunzione semplice, purché grave, precisa e, se del caso, concordante con altri elementi.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Richiamato per l’obbligo di motivazione e allegazione degli atti; la Corte non ravvisa violazione.
art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 350/2001
Norma sullo scudo fiscale utilizzata per definire l’effetto preclusivo dell’emersione; la Corte pone sul contribuente l’onere di spiegare l’incoerenza dei dati emersi.
art. 12, comma 2, d.l. 78/2009
La Corte ribadisce che la presunzione di evasione per attività estere in Paesi a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non retroattiva; però la prova del reddito occulto può comunque essere data con presunzioni semplici.
art. 11 preleggi
Richiamato per sostenere l’irretroattività; la Corte richiama la non retroattività della norma sostanziale.
art. 3, comma 1, L. 212/2000
Usato dalla Corte per ribadire il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, salvo le norme processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario sono utilizzabili, ai fini dell’accertamento, anche elementi probatori atipici o acquisiti in forme non tipizzate, salvo specifica previsione di inutilizzabilità o lesione di diritti fondamentali; la loro valutazione avviene secondo le regole delle presunzioni semplici.
- Una scheda cliente proveniente da una banca estera, inserita in una lista acquisita tramite cooperazione internazionale, può costituire un grave e preciso elemento indiziario idoneo a fondare l’accertamento, anche se da sola, purché il giudice ne verifichi la concretezza e l’attendibilità nel caso specifico.
- La prova dei redditi o degli investimenti occultati all’estero può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, senza necessità di applicare la presunzione legale dell’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 quando questa non sia applicabile ratione temporis.
- La presunzione di evasione prevista per le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e, come tale, non si applica retroattivamente.
- Ai fini dell’effetto preclusivo dello scudo fiscale, grava sul contribuente l’onere di spiegare l’eventuale incoerenza tra quanto emerso dagli atti di cooperazione internazionale e quanto oggetto di emersione dichiarata; in mancanza di una controprova specifica, l’accertamento può essere confermato.
- Il requisito della concordanza, nelle presunzioni semplici, rileva solo quando vi siano più elementi presuntivi; un solo elemento può bastare se connotato da gravità e precisione sufficienti.
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