Cassazione Penale, Sentenza n. 20380/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 16/12/2024 per omessa pronuncia sulla restituzione di un telefono cellulare posto a sequestro all'atto dell'arresto. Il difensore ha sostenuto che il cellulare non costituiva corpo del reato né provento di delitto e che, in ogni caso, la confisca facoltativa di beni non può essere disposta senza motivazione concreta sul nesso di strumentalità o sulla persistente pericolosità, richiamando consolidata giurisprudenza che impone al giudice di argomentare tale scelta anche nelle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva disposto solo la confisca e distruzione dello stupefacente e la restituzione del denaro, non avendo mai ordinato la confisca del telefono; inoltre il ricorso non era autosufficiente perché privo di documentazione attestante il sequestro del cellulare e non era noto se il sequestro fosse stato convalidato o se fosse stata chiesta la restituzione nel giudizio di merito. La Corte ha ricordato che, ove il cellulare fosse effettivamente sequestrato e non deciso in sentenza, il rimedio è la richiesta di restituzione al giudice dell'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 558 cod. proc. pen.
Riferimento al rito del giudizio direttissimo nel quale si è svolto il procedimento di merito.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento 'sulla base dell'accordo tra le parti' (patteggiamento/sentenza su richiesta) e sul fatto che il giudice, se dispone misure non concordate, deve motivare adeguatamente le scelte, in particolare la confisca.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 5
Normazione sostanziale che disciplina la fattispecie contestata (detenzione a fini di spaccio di stupefacenti).
art. 240 comma 1 cod. pen.
Regola la confisca dei beni utilizzati per commettere un reato; la decisione di confisca richiede motivazione concreta sul nesso di strumentalità tra bene e reato.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Modifica richiamata in relazione all'art. 444 c.p.p., rilevante per il regime della confisca nelle sentenze concordate.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso quando il ricorrente è in colpa.
Giurisprudenza (es.: Sez. 4, n. 41560/2010 Rhameni; Sez. 6, n. 17266/2010 Trevisan; Sez. 2, n. 6618/2014 Fiocco; Sez. 3, n. 30133/2017 S.; Sez. 3, n. 33432/2023 Esposito)
Costante orientamento che impone al giudice, quando disponga la confisca di beni sequestrati (anche in sentenze adottate su richiesta delle parti), di motivare in concreto il nesso di strumentalità e le ragioni per cui non ritiene attendibili eventuali giustificazioni sulla provenienza dei beni.
Massime di principio
- Se la sentenza di merito non ordina espressamente la confisca di un bene, un ricorso che lamenta la mancata motivazione della confisca è infondato: non si può impugnare la mancata motivazione di un provvedimento che non risulta adottato.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: va allegata la documentazione attestante il sequestro del bene (verbali, provvedimenti di convalida, ecc.) se si vuol ottenere sindacato sulla sorte del bene.
- Se un bene è stato sequestrato ma la sentenza non si pronuncia sulla sua restituzione, la via corretta è la richiesta di restituzione al giudice dell'esecuzione; il ricorso in Cassazione non supplisce alla mancanza di atti probatori nel singolo ricorso.
- Quando il giudice dispone la confisca (anche facoltativa) di beni in relazione a reati, deve motivare in concreto il nesso di strumentalità fra bene e reato e le ragioni per escludere la provenienza lecita; la motivazione generica è insufficiente e dà luogo a censura impugnatoria.
- La confisca e distruzione delle sostanze stupefacenti è prassi coerente con la normativa penale in materia di stupefacenti; la contestazione deve focalizzarsi su beni diversi dagli stupefacenti (es. telefoni, denaro) e sulla prova del nesso o della provenienza illecita.
- Ricorsi giudicati inammissibili possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende se esistono elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20340/2025 del 03/06/2025
- Sentenza penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20341/2025 del 03/06/2025
- Sentenza penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20342/2025 del 03/06/2025
- Sentenza penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20343/2025 del 03/06/2025
- Sentenza penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20344/2025 del 03/06/2025
- Sentenza penale · 3 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20345/2025 del 03/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →