Ordinanza n. 15595/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione degli effetti del decreto di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana del sig. -OMISSIS- (Prot. Prefettura -OMISSIS-, del 24.05.2026) - emesso dal Prefetto di Vicenza e notificato il 25.5.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Prefettura di Vicenza del 24 maggio 2026 che ha dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti reddituali, la domanda di concessione della cittadinanza presentata il 12 dicembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto prefettizio di inammissibilità della domanda di cittadinanza per carenza dei prescritti requisiti reddituali. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio. L’ordinanza non esamina i motivi sostanziali di impugnazione né la fondatezza della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR Lazio ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale e ha indicato come competente il TAR per il Veneto. In applicazione dell’art. 13, comma 1, c.p.a., ha ritenuto che il decreto prefettizio di inammissibilità, adottato dalla Prefettura di Vicenza, produca effetti limitati al relativo ambito territoriale: esso riguarda la regolarità procedimentale della domanda e non decide sulla spettanza della cittadinanza né attribuisce o nega uno status con efficacia erga omnes. È quindi applicabile il criterio principale della sede dell’autorità emanante. Il TAR non ha deciso sull’istanza cautelare, poiché l’art. 15, comma 2, c.p.a. impone di decidere sulla competenza prima di provvedere sulla cautela e vieta al giudice che si dichiari incompetente di pronunciarsi su di essa. Spese della fase compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. segue una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale
Il criterio ordinario della sede dell’autorità emanante è sostituito dal criterio dell’efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nel territorio di un solo TAR periferico. Nel caso concreto, il decreto prefettizio di inammissibilità non aveva efficacia ultraregionale e radicava la competenza presso il TAR della sede della Prefettura.
art. 15, comma 2, c.p.a.
il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa
Il giudice deve definire la questione di competenza prima di esaminare la domanda cautelare e, se si dichiara incompetente, non può pronunciarsi sulla cautela.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) dichiara la propria incompetenza territoriale sul ricorso in epigrafe, indicando come territorialmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, c.p.a..
Dichiarata l’incompetenza territoriale, il giudice indica il TAR individuato come competente; nel caso concreto la causa è stata devoluta al TAR per il Veneto.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale prevista dall’art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della sede dell’autorità che ha adottato l’atto è quello principale; è sostituito dal criterio dell’efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nell’ambito territoriale di un TAR periferico.
- Il decreto prefettizio che dichiara inammissibile una domanda di cittadinanza per irregolarità o carenza dei requisiti preliminari della domanda, senza decidere sulla pretesa sostanziale e sullo status di cittadino, non ha efficacia erga omnes o ultraregionale. La competenza territoriale si determina quindi, in applicazione del criterio della sede, con riferimento al TAR nella cui circoscrizione ha sede la Prefettura emanante.
- Il giudice amministrativo deve decidere sulla competenza prima della domanda cautelare e, qualora dichiari la propria incompetenza, non può pronunciarsi sulla cautela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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