Parere n. 616/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto di trasferimento del 20 dicembre 2019 per incompatibilità ambientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento del decreto del Capo della Polizia del 20 dicembre 2019, recante il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale dalla Questura di -OMISSIS- alla Questura di Verona.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il trasferimento d’ufficio disposto ai sensi dell’art. 55, commi 4 e 5, d.P.R. n. 335/1982, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’incompatibilità ambientale, l’erroneità e parzialità dell’istruttoria, la derivazione delle sanzioni disciplinari da calunnie di terzi, la mancata considerazione delle proprie attività professionali e sociali meritorie, la mancata ponderazione delle esigenze familiari, la disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi e l’illogicità del diniego di assegnazione alla provincia di -OMISSIS-. L’Amministrazione ha evidenziato una pluralità di condotte disciplinarmente rilevanti e pregiudizievoli per la percezione interna ed esterna dell’operato della Polizia di Stato, tra cui pubblicazioni denigratorie o ideologicamente divisive sui social network, interventi non conformi agli ordini di servizio e ulteriori condotte ritenute lesive del decoro delle funzioni. In via preliminare, il Consiglio di Stato ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda relativa all’assegnazione in una sede della Lombardia, poiché il ricorrente era stato successivamente trasferito a domanda al Compartimento Polfer della Lombardia.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. Il trasferimento per incompatibilità ambientale previsto dall’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982 è stato qualificato come misura organizzativa, non disciplinare, ampiamente discrezionale e finalizzata alla tutela del prestigio, del decoro e della funzionalità dell’Amministrazione. Per la sua legittimità è sufficiente l’esistenza di una situazione oggettiva di pregiudizio o di rischio per il prestigio dell’Amministrazione; non è necessario dimostrare un danno già verificatosi né che sia stata accertata una responsabilità disciplinare autonoma. Nel caso concreto, le condotte poste a fondamento del trasferimento risultavano accertate e documentate da provvedimenti definitivi e non erano state effettivamente smentite dal ricorrente, che si era limitato a ridimensionarle mediante valutazioni soggettive. La Sezione ha ritenuto completa e approfondita l’istruttoria, coerente e sufficiente la motivazione e logicamente individuato il nesso tra i fatti contestati e il rischio per il prestigio dell’Amministrazione, senza ravvisare travisamenti o manifeste illogicità. Il pregresso comportamento esemplare e le esigenze personali o familiari, pur potendo rilevare in altri ambiti, non prevalgono sull’interesse pubblico al corretto funzionamento degli uffici nell’ambito di un trasferimento per incompatibilità ambientale.
Osservazioni
Presupposti del trasferimento per incompatibilità ambientale
Il trasferimento d’ufficio ex art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982 è una misura organizzativa e non disciplinare, legittima quando la permanenza del dipendente in una sede determini una situazione oggettiva di pregiudizio o di rischio per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell’Amministrazione.
Condotte poste a fondamento del provvedimento
Le reiterate condotte del ricorrente risultavano accertate e documentate da provvedimenti definitivi. Il ricorrente non le aveva effettivamente smentite, ma ne aveva contestato la rilevanza sulla base di valutazioni soggettive.
Istruttoria e motivazione
L’istruttoria è stata ritenuta completa e approfondita; la motivazione coerente, sufficiente e logicamente articolata; il nesso tra i fatti contestati e il rischio per il prestigio dell’Amministrazione è stato ritenuto chiaro.
Esigenze personali, familiari e precedente comportamento esemplare
Le esigenze personali e familiari recedono, nell’ambito del trasferimento per incompatibilità ambientale, rispetto all’interesse pubblico al corretto funzionamento degli uffici. Il pregresso comportamento esemplare può rilevare ai fini disciplinari, ma non è decisivo per una misura che non ha natura disciplinare.
Domanda di assegnazione in Lombardia
La domanda relativa all’assegnazione in una sede della Lombardia è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente era stato trasferito a domanda al Compartimento Polfer della Lombardia.
Norme richiamate
art. 55, commi 4 e 5, d.P.R. n. 335/1982
La disposizione consente il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale quale misura organizzativa, non disciplinare, finalizzata alla tutela del prestigio e del corretto funzionamento dell’Amministrazione.
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
L’interesse del dipendente all’assistenza del familiare disabile può recedere rispetto all’interesse dell’Amministrazione alla salvaguardia del proprio prestigio e alla rimozione di situazioni pregiudizievoli.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale previsto dall’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982 ha natura organizzativa e non disciplinare, essendo diretto a tutelare il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’Amministrazione.
- La legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale richiede una situazione oggettiva di pregiudizio o di rischio per il prestigio dell’Amministrazione, ma non la prova di un danno già verificatosi né l’accertamento di una responsabilità disciplinare autonoma.
- Nella valutazione dell’incompatibilità ambientale l’Amministrazione deve considerare l’episodio o gli episodi contestati, la loro gravità e la loro idoneità a incidere sul prestigio dell’ufficio; il sindacato sulla valutazione amministrativa non può sostituire una mera percezione soggettiva del dipendente a un’istruttoria oggettiva e documentata.
- Nell’ambito del trasferimento per incompatibilità ambientale, l’interesse pubblico al corretto funzionamento degli uffici può prevalere sulle esigenze personali e familiari del dipendente, comprese quelle connesse all’assistenza di un familiare disabile ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992.
- Il precedente comportamento esemplare del dipendente, rilevante nella determinazione di una sanzione disciplinare, non assume la medesima decisività rispetto a una misura organizzativa fondata sul rischio attuale per il prestigio e la funzionalità dell’Amministrazione.
- La sopravvenuta assegnazione del ricorrente alla sede richiesta determina la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda diretta a ottenere quella specifica assegnazione.
Trasferimento d’ufficio di un appartenente alla Polizia di Stato per incompatibilità ambientale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un sovrintendente capo della Polizia di Stato contro il decreto del Capo della Polizia del 20 dicembre 2019, con il quale era stato disposto il trasferimento d’ufficio dalla Questura di -OMISSIS- alla Questura di Verona per incompatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 55, commi 4 e 5, d.P.R. n. 335/1982.
Premesse e vicenda amministrativa
Il provvedimento era stato adottato a seguito della relazione motivata del Questore del 24 luglio 2019. L’Amministrazione aveva riferito una pluralità di condotte ritenute idonee a compromettere la percezione interna ed esterna dell’operato della Polizia di Stato, tra cui pubblicazioni sui social network denigratorie verso le istituzioni, contenuti ideologicamente divisivi, un intervento personale in una rissa tra privati in violazione di un ordine di servizio e ulteriori condotte non conformi al decoro delle funzioni.
Le condotte avevano dato luogo a diversi procedimenti e sanzioni disciplinari, tra cui deplorazioni, pene pecuniarie e richiami scritti. Erano inoltre emerse segnalazioni provenienti dalla Procura della Repubblica, dalla Polizia Locale e dall’Ufficio Scolastico Provinciale, nonché un progressivo deterioramento dei rapporti interni.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- l’insussistenza dell’incompatibilità ambientale;
- l’erroneità e la parzialità dell’istruttoria;
- la derivazione delle sanzioni disciplinari da calunnie di terzi;
- la mancata considerazione delle attività professionali e sociali meritorie;
- la mancata ponderazione delle esigenze familiari;
- la disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi;
- l’illogicità del diniego di assegnazione alla provincia di -OMISSIS-.
L’Amministrazione ha concluso per il rigetto, sostenendo che la permanenza nella sede originaria avrebbe continuato a incidere negativamente sul prestigio dell’istituzione e che la sede richiesta dal ricorrente non sarebbe stata sufficientemente distante dal contesto nel quale si erano verificati gli episodi.
Sopravvenuta carenza di interesse
In via preliminare, la Sezione ha rilevato che il ricorrente era stato trasferito, con decorrenza 20 luglio 2023, a domanda, dalla Questura di Verona al Compartimento Polfer della Lombardia. Tale circostanza ha reso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda relativa all’assegnazione in una sede della Lombardia, ove essa fosse stata ammissibile.
Natura e presupposti della misura
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il trasferimento per incompatibilità ambientale ex art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982 non ha natura disciplinare, ma costituisce una misura organizzativa, ampiamente discrezionale, diretta a tutelare il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’Amministrazione.
Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2025, n. 6693, e Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2014, n. 1073, la Sezione ha precisato che:
- non è necessario dimostrare un danno già verificatosi;
- è sufficiente una situazione oggettiva di pregiudizio o di rischio per il prestigio dell’Amministrazione;
- non occorre un autonomo accertamento di responsabilità disciplinare;
- l’interesse pubblico al corretto funzionamento degli uffici può prevalere sulle esigenze personali e familiari del dipendente.
Valutazione del caso concreto
La Sezione ha osservato che il ricorrente non aveva effettivamente smentito le condotte poste a base del trasferimento, accertate e documentate da provvedimenti definitivi. Le sue difese si erano concentrate sulla minimizzazione della loro gravità e sulla prospettazione di una presunta persecuzione amministrativa, senza fornire elementi oggettivi idonei a infirmare gli accertamenti compiuti.
Anche l’argomento relativo alle attività sociali e associative svolte dal ricorrente è stato ritenuto privo di decisività, poiché il ricorrente aveva contrapposto una propria valutazione soggettiva a quella dell’Amministrazione senza contestare efficacemente la materialità delle condotte.
Il precedente comportamento esemplare è stato ritenuto rilevante, eventualmente, nell’ambito della valutazione di una sanzione disciplinare, ma non decisivo rispetto al trasferimento per incompatibilità ambientale, che per sua natura non costituisce una sanzione.
Istruttoria, motivazione e discrezionalità amministrativa
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’istruttoria completa e approfondita e la motivazione coerente, sufficiente e logicamente articolata. È stato individuato un chiaro nesso logico tra le condotte contestate e il rischio di compromissione del prestigio dell’Amministrazione.
Non sono stati ravvisati travisamenti dei fatti, manifeste illogicità o altri vizi idonei a invalidare il provvedimento. La valutazione amministrativa è stata pertanto ritenuta esercitata entro i limiti della discrezionalità riconosciuta dall’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982.
Esito
La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 586/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 588/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 589/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →