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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28748/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, già condannata dalla Corte di appello di Bari alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per la percezione indebita del reddito di cittadinanza, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere ritenuta di minima offensività. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito, il quale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando le modalità complessive dell'azione e l'entità dell'offesa: presentazione di due domande di reddito di cittadinanza a distanza di soli otto giorni, senza indicare il marito nel nucleo familiare, e indebita riscossione di cinque mensilità per un importo netto complessivo di euro 3.974,05.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per indebita percezione del reddito di cittadinanza; il testo non specifica ulteriormente il contenuto precettivo applicato

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, perché esclusa in ragione delle modalità complessive della condotta e dell'entità dell'offesa

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta, valutata nel suo complesso, presenti modalità esecutive non marginali e un'offesa non minima, anche se il singolo episodio possa apparire limitato.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre le stesse deduzioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. rilevano sia le modalità complessive dell'azione sia l'entità concreta del pregiudizio arrecato, sicché una indebita percezione ripetuta o per importi non trascurabili può escludere la particolare tenuità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quando vi siano profili di colpa nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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