Cassazione Penale, Sentenza n. 698/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 27/11/2020. Il ricorrente articolava due motivi: (1) censurava la formula assolutoria adottata dalla Corte (sostenendo che la formula corretta dovesse essere "perché il fatto non sussiste" e non "perché il fatto non costituisce reato"); (2) contestava la motivazione in ordine al trattamento delle circostanze attenuanti generiche, che a suo avviso dovevano prevalere sulla recidiva reiterata desunta dal casellario.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte di cassazione ha ritenuto che la questione fosse sostanzialmente di fatto e priva della necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso; la Corte d'appello aveva escluso il dolo di impossessamento valorizzando l'assenza del consenso della proprietaria del veicolo. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto inammissibile perché la recidiva reiterata non era stata oggetto di impugnazione in appello, sicché la valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non poteva essere svolta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
Norma procedurale utilizzata per operare mediante requisitoria scritta e per la disciplina della richiesta di discussione orale: il procedimento si è svolto senza discussione orale e con requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale.
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, art. 7
Norma richiamata per la proroga, quanto alla disciplina processuale, delle disposizioni emergenziali richiamate (collegate all'art. 23 del d.l. 137/2020).
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Richiamata per delimitare i limiti entro i quali sono stati enunciati i motivi di ricorso; la Corte ha rilevato che il primo motivo risultava sostanzialmente storico-fattuale e privo della necessaria correlazione con la motivazione impugnata.
codice penale, art. 69, quarto comma
La Corte ha ritenuto che la disciplina di tale norma precluda la valutazione in sede di legittimità della pretesa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata quando la recidiva non sia stata oggetto di impugnazione in appello (cioè non può essere devoluta per la prima volta al giudice di legittimità).
Massime di principio
- La Corte di cassazione è inammissibile rispetto a questioni che costituiscono ricostruzione dei fatti o mera critica della valutazione probatoria: i motivi che impugnano valutazioni di fatto senza mostrare errori di diritto sono inammissibili.
- Non è possibile devolvere per la prima volta alla Corte di cassazione questioni relative alla sussistenza o alla qualificazione della recidiva o alla prevalenza tra aggravanti e attenuanti, se non erano oggetto di impugnazione in grado di appello: questioni nuove di merito devono essere sollevate nei precedenti gradi.
- La differenza tra le formule assolutorie (es. "perché il fatto non sussiste" vs "perché il fatto non costituisce reato") può essere irrilevante se la decisione si fonda su valutazioni di fatto e non su vizio di diritto; per ottenere modifiche sulla formula è necessario dimostrare un errore giuridico nella motivazione.
- Chi propone ricorso deve motivare adeguatamente il nesso logico tra le censure e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; l'assenza di tale correlazione comporta inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende se non ricorrono profili idonei a escludere colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
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