Cassazione Penale, Ordinanza n. 32425/2026 del 31/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
All'imputato era contestato il delitto di circonvenzione di persone incapaci, per avere approfittato della condizione di schizofrenia paranoide cronica grave della persona offesa, della quale conosceva la vulnerabilità, inducendola mediante la falsa promessa di matrimonio a conferirgli la gestione delle proprie somme di denaro. L'imputato avrebbe così conseguito un ingiusto profitto personale, senza provvedere ai bisogni essenziali della persona offesa, tra cui il pagamento delle bollette e l'approvvigionamento alimentare, nell'arco temporale compreso tra luglio 2017 e luglio 2018. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: l'insussistenza del fatto di cui all'art. 643 c.p.; la violazione del divieto di bis in idem, assumendo che i fatti fossero già stati giudicati con precedente sentenza assolutoria; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con motivi aggiunti ha prospettato, per la prima volta, l'applicabilità analogica dell'art. 649 c.p. ai fatti commessi in danno del convivente more uxorio e la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi quattro motivi sono stati ritenuti non specifici e meramente apparenti, poiché riproponevano le medesime argomentazioni di merito già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la ricostruzione della circonvenzione è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base della patologia della persona offesa, della consapevolezza di tale condizione da parte dell'imputato, della falsa promessa di matrimonio, della gestione del denaro e dell'ingiusto profitto; il divieto di bis in idem è stato escluso perché la precedente assoluzione riguardava condotte del 2010, mentre il presente procedimento concerneva fatti commessi tra luglio 2017 e luglio 2018; la particolare tenuità è stata esclusa per la non modesta entità delle somme e per l'abitualità e durata della condotta; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato sulla base della vulnerabilità della persona offesa, dell'entità delle somme e della durata dell'approfittamento. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano questioni nuove, relative a una causa di non punibilità sostanziale e alla legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p., non dedotte con l'atto introduttivo. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 643 c.p.
La responsabilità per circonvenzione è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base dell'approfittamento della condizione di vulnerabilità psichica della persona offesa, della consapevolezza di tale condizione, dell'induzione mediante falsa promessa di matrimonio e del conseguimento di un ingiusto profitto.
art. 649 c.p.
Il divieto di bis in idem non opera quando il precedente giudizio riguardi condotte relative a un diverso periodo temporale e, quindi, fatti storicamente differenti. La questione sull'applicazione analogica della causa di non punibilità al convivente more uxorio, proposta per la prima volta con motivi aggiunti, è stata dichiarata tardiva.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate nei precedenti gradi senza una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della non modesta entità delle somme e del carattere abituale e protratto della condotta.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o risultante dagli atti.
art. 52 D.Lgs. 196/2003
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi nei termini previsti dalla disposizione.
artt. 3 e 24 Cost.
Sono stati invocati dalla difesa a sostegno di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.; la Corte non ha esaminato nel merito la questione perché introdotta tardivamente con motivi aggiunti.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproponga le medesime argomentazioni di merito già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è meramente apparente e non assolve alla funzione di critica argomentata.
- Il divieto di bis in idem presuppone l'identità storica del fatto; non sussiste preclusione quando il precedente giudizio riguardi condotte collocate in un diverso periodo temporale e riferite a fatti storicamente differenti.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione fondata sulla non modesta entità del profitto e sulla durata e abitualità della condotta, elementi incompatibili con la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice individua gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere posizione su ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
- Con i motivi aggiunti al ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni giuridiche nuove, autonome e non riconducibili a sviluppo o ulteriore illustrazione dei motivi originari; una causa di non punibilità sostanziale mai dedotta tempestivamente determina l'inammissibilità della relativa censura.
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