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Sentenza

Sentenza n. 14265/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202505264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta omissiva dell’ASL nella predisposizione del piano terapeutico e nell’erogazione tempestiva delle terapie riabilitative

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del figlio minore a ricevere dall’ASL, direttamente o mediante rimborso delle spese sostenute presso strutture private, un trattamento riabilitativo cognitivo-comportamentale secondo il metodo ABA, oltre a logopedia, parent training e supervisione, nonché il risarcimento del danno quantificato in € 16.532,40. Hanno dedotto che il disturbo era stato rilevato dall’ASL il 24 marzo 2023, che il minore era stato inserito in liste d’attesa presso strutture convenzionate, senza che tali strutture provvedessero agli approfondimenti e alle terapie necessarie, e che, a causa dell’urgenza degli interventi, erano stati costretti a rivolgersi a strutture private sostenendone i costi. L’ASL è stata diffidata il 26 marzo 2025 senza riscontro. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha predisposto il piano terapeutico e ha iniziato a erogare le cure, anche mediante rimborso delle prestazioni rese da terzi. I ricorrenti hanno quindi rinunciato alla domanda cautelare e hanno dichiarato di ritenere adeguata la proposta terapeutica dell’ASL, insistendo sulla domanda risarcitoria. L’ASL ha contestato l’inerzia, sostenendo che la predisposizione del piano richiedeva ulteriori approfondimenti clinici e che non erano pervenuti solleciti prima della diffida.

La decisione

La domanda di accertamento del diritto alla terapia nei termini originariamente richiesti è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ASL aveva adottato il piano terapeutico e i ricorrenti avevano aderito alla proposta, ritenendola adeguata. La domanda risarcitoria è stata invece accolta parzialmente. Il Collegio ha ritenuto che l’ASL, pur avendo certificato la necessità di adeguate terapie, avesse ritardato la predisposizione del piano rinviandola ad approfondimenti diagnostici che le strutture convenzionate non erano state in grado di effettuare. Tale inerzia aveva costretto i genitori a sostenere privatamente spese che avrebbero potuto essere evitate. In assenza di un piano precedente, per individuare le spese rimborsabili il giudice ha utilizzato come parametro il piano successivamente predisposto nel settembre 2025. L’ASL è stata quindi condannata a rimborsare le spese già sostenute e adeguatamente documentate per il trattamento cognitivo-comportamentale nella misura di 5 ore settimanali e ulteriori 3 ore nel contesto scolastico, oltre all’intervento di terapia neuropsicomotoria, 1 ora mensile di parent training e 2 ore mensili di supervisione e organizzazione dell’équipe. È stata inoltre disposta la refusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 502/1992

    Il Servizio sanitario nazionale assicura [...] i livelli essenziali e uniformi di assistenza [...] nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.

    Il SSN deve garantire i livelli essenziali di assistenza e le prestazioni sanitarie appropriate rispetto alle specifiche esigenze dell’assistito; l’erogazione presuppone l’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992

    Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.

    Le prestazioni sanitarie sono poste a carico del SSN quando presentano, per la specifica condizione clinica, evidenze scientifiche di significativo beneficio.

  • art. 2 l. 134/2015

    L’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita.

    Le linee guida costituiscono il riferimento scientifico per l’individuazione dei trattamenti appropriati per i disturbi dello spettro autistico.

  • art. 3 l. 134/2015

    Si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

    Le prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico rientrano nei livelli essenziali di assistenza.

  • art. 4 l. 134/2015

    Il Ministero della salute [...] provvede [...] all’aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo.

    Le linee di indirizzo nazionali orientano la qualità e l’appropriatezza degli interventi assistenziali per i disturbi dello spettro autistico.

  • art. 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    La diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico costituiscono prestazioni garantite dal SSN.

  • art. 74 l.r. Lazio 7/2018

    La Regione [...] individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico [...] i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA [...] ) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.

    La disciplina regionale individua anche i programmi ABA tra gli interventi psicologici e comportamentali strutturati con riconosciuta evidenza scientifica.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di richiamare, nella motivazione, una precedente decisione della stessa Sezione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Le prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico rientrano nei livelli essenziali di assistenza e devono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale mediante trattamenti fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
  • Il privato non vanta, prima della predisposizione del piano terapeutico individualizzato da parte della struttura pubblica competente, un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di uno specifico trattamento scelto autonomamente; spetta all’ASL individuare, mediante il piano, il percorso terapeutico più appropriato alle esigenze del paziente.
  • L’ASL non può tuttavia ritardare indefinitamente la presa in carico di un minore con disturbo dello spettro autistico, quando abbia già accertato la necessità di adeguate terapie, rinviando la predisposizione del piano ad approfondimenti diagnostici che le strutture convenzionate non siano in grado di effettuare.
  • Quando l’inerzia dell’ASL costringe i genitori a ricorrere a strutture private per garantire tempestivamente terapie necessarie, le spese documentate possono essere rimborsate, purché causalmente riconducibili all’inerzia amministrativa e contenute nei limiti delle prestazioni individuate come appropriate nel successivo piano terapeutico pubblico.
  • In assenza di un piano terapeutico precedente che specifichi le prestazioni dovute, il piano successivamente adottato può costituire parametro per determinare, in continuità, la tipologia e la quantità delle prestazioni private rimborsabili.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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