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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39897/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che aveva disposto il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione alla P.G. per 5 anni. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e mancata motivazione sulla durata quinquennale degli obblighi; 2) omessa motivazione rispetto alla memoria difensiva depositata via PEC; 3) insufficiente motivazione circa l'attribuibilità al ricorrente delle condotte contestate; 4) eccessiva e immotivata estensione dell'obbligo di presentazione a tutti gli incontri di squadre professionistiche nella Provincia di Genova (anziché circoscriverlo alle sole squadre di interesse del ricorrente, es. Genoa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto sul quarto motivo e inammissibile per il resto. Ha ritenuto immotivata l'estensione generalizzata dell'obbligo di presentazione a tutti gli incontri disputati nella Provincia di Genova, perché né il provvedimento del Questore né l'ordinanza di convalida motivavano specificamente tale estensione. Ha dunque annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a quella parte e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Terni. Ha sospeso l'efficacia del decreto del Questore solo in relazione all'obbligo di presentazione per le competizioni ufficiali e amichevoli nella Provincia di Genova, ad eccezione delle partite del Genoa, della Sampdoria e della nazionale italiana, per le quali l'obbligo di presentazione è stato confermato. Per il resto (gli addebiti, la durata quinquennale, l'omessa analisi della memoria) la convalida è stata ritenuta adeguatamente motivata e confermata.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401

    art. 6; art. 6, quinto comma

    Norma che legittima il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione (cd. DASPO). La Corte ha ritenuto legittima la misura quinquennale ove ricorra recidiva e sussistano elementi di pericolosità, ma ha richiamato la necessità di motivare specificamente l'estensione territoriale e soggettiva degli obblighi.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata dal ricorrente in tema di dovere di motivazione e partecipazione al procedimento amministrativo; la Corte ha però ritenuto il motivo generico o infondato rispetto alla contestazione specifica, quando dal provvedimento risulta complessivamente l'esame e la valutazione delle circostanze.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

    Richiama i limiti nei termini di motivazione e deduzione consentiti nel ricorso in Cassazione, cui il ricorrente si è attenuto per la motivazione della doglianza.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    segnalate sentenze es. Sez. 3, n. 46223/2011; Sez. 3, n. 2862/2014; Sez. 1, n. 26536/2020

    Principio consolidato secondo cui l'omessa valutazione testuale di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità se dal complessivo tenore del provvedimento è desumibile l'implicita valutazione e l'esclusione di fondatezza delle deduzioni difensive.

Massime di principio

  • Le misure interdittive e gli obblighi di presentazione ex art. 6 L. 401/1989 devono essere specificamente motivati quando estendono il loro ambito territoriale o soggettivo; l'estensione generalizzata richiede un rapporto di ragionevolezza e collegamento con le condotte contestate.
  • La mera omissione di una disamina testuale di una memoria difensiva non invalida automaticamente il provvedimento se dal contenuto complessivo emerge che le deduzioni sono state implicitamente valutate e ritenute infondate.
  • La durata minima prevista dalla norma (es. 5 anni per recidiva) è legittima se il provvedimento documenta elementi di pericolosità e recidiva; la contestazione generica sulla durata è insufficiente se la motivazione descrive adeguatamente i fatti e i precedenti.
  • Il sindacato di legittimità del giudice di legittimità può limitarsi ad annullare e rinviare solo la parte del provvedimento priva di motivazione, confermando le restanti parti adeguatamente motivate.
  • Nelle misure preventive è necessario un bilanciamento di proporzionalità: le restrizioni non possono esulare dal nesso con le specifiche condotte e con il contesto (es. squadra/e effettivamente rilevanti per il comportamento del soggetto).

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