Cassazione Penale, Sentenza n. 6154/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per omicidio colposo aggravato (art. 589 co. 2 c.p.) in relazione a un investimento mortale di un pedone. L'unico motivo dedotto lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione e "travisamento del fatto": si censura l'eccessiva valorizzazione della dichiarazione dell'imputato sulla velocità (65-70 km/h resa a distanza di anni) e la mancata effettuazione di una perizia collegiale nonostante conclusioni peritali contrastanti; si eccepisce l'incongruenza con le deposizioni (moglie, teste Cicero) che non avrebbero rilevato velocità elevata; si contesta l'assunto che vi fossero case e cancelli nel luogo e che fari di altro veicolo non avessero favorito l'avvistamento; si sostiene che non sarebbe stato accertato se il conducente avrebbe potuto fermarsi in tempo. In conclusione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza e, in via subordinata, la verifica della prescrizione del reato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure fossero generiche e sostanzialmente volte a un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. I giudici hanno ritenuto adeguata e coerente la motivazione dei giudici di merito, che avevano valutato e confrontato le varie consulenze tecniche (con il perito Profeta stimante una velocità di circa 120 km/h e altri periti con conclusioni discordanti) e le dichiarazioni, ritenendo che la velocità non fosse comunque adeguata alle condizioni di strada e di visibilità, con violazione anche dell'art. 141 Cod. Strada. La Corte ha inoltre respinto il rilievo prescrizionale: i termini di prescrizione non sono maturati considerando il raddoppio previsto in relazione alla continuità normativa tra la fattispecie aggravata e l'art. 589-bis c.p. Infine, essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen. comma 2
Fattispecie di omicidio colposo con aggravante per violazione delle norme sulla circolazione stradale; la sentenza di merito ha ritenuto integrata la responsabilità sulla base delle circostanze e delle perizie tecniche
art. 589-bis cod. pen.
Richiamato per spiegare la continuità normativa con la previgente aggravante e la conseguente applicazione del raddoppio dei termini di prescrizione
art. 141 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Imposizione di regolare la velocità alle condizioni di strada, traffico e visibilità; la Corte ha ricordato che la violazione di tale obbligo può essere accertata anche senza determinare con esattezza aritmetica la velocità ritenuta innocua
art. 140 e art. 142 d.lgs. 285/1992
Richiamate come norme sulla disciplina della circolazione stradale la cui violazione contribuisce alla qualificazione della colpa; utili nel giudizio sulla dinamica e sui doveri di prudenza del conducente
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione verifica l'adeguatezza delle ragioni del giudice di merito ma non può rimettere in discussione i fatti quando la motivazione è congrua; il "travisamento della prova" è sindacabile solo se specificamente dedotto e dimostrabile
art. 157 comma 6 cod. pen.
Norma sul raddoppio dei termini di prescrizione; applicata per escludere la maturazione della prescrizione alla data odierna per il reato in esame, in ragione della continuità normativa
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione sulle conseguenze delle decisioni di inammissibilità in tema di spese processuali: la condanna alle spese è stata disposta in favore della parte resistente
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020 (e successive modifiche citate)
Norme procedurali richiamate in ordine alla possibilità di trattare l'udienza senza discussione orale e all'uso delle conclusioni scritte
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito se la motivazione del giudice di merito è puntuale, coerente e adeguata: il sindacato è limitato alla verifica della congruità delle ragioni adottate
- La "confessione" o le dichiarazioni dell'imputato valgono come indizio e non come prova vincolante; possono tuttavia corroborare dati tecnici se inserite in un quadro probatorio coerente
- In caso di perizie discordanti il giudice di merito può scegliere la tesi ritenuta più attendibile purché dia adeguata e specifica motivazione del perché abbia scartato le altre
- Ai fini della responsabilità per violazione dell'art. 141 Codice della Strada non è necessario fissare con precisione numerica la "velocità innocua": è sufficiente dimostrare che la velocità risultante era non adeguata alle condizioni di tempo, luogo e visibilità
- Il vizio di "travisamento della prova" è sindacabile in Cassazione solo se il ricorrente indica in modo specifico e inequivoco le prove travisate o omesse e dimostra la loro decisività nella motivazione impugnata
- Sulla prescrizione: quando vi è continuità normativa tra la previgente aggravante e la nuova fattispecie (es. 589 e 589-bis), può operare il raddoppio dei termini prescrizionali; occorre valutare tale aspetto specificamente nel caso concreto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6135/2023 del 14/02/2023
- Sentenza penale · 14 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6136/2023 del 14/02/2023
- Sentenza penale · 14 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6137/2023 del 14/02/2023
- Sentenza penale · 14 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6138/2023 del 14/02/2023
- Sentenza penale · 14 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6139/2023 del 14/02/2023
- Sentenza penale · 14 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6140/2023 del 14/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →