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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1981

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'approvazione dei composti di rame come sostanze attive candidate alla sostituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente fissa condizioni specifiche di impiego, tra cui un limite complessivo di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e ulteriori restrizioni su sicurezza, protezione ambientale e impurità. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare l'elenco delle sostanze attive approvate. L'applicazione decorre dal 1° gennaio 2019 e l'approvazione scade il 31 dicembre 2025.

Rinnovo dell'approvazione, come sostanze candidate alla sostituzione, dei composti di rame come sostanze attive nei prodotti fitosanitari, con modifica dell'elenco UE delle sostanze approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive "composti di rame" utilizzate nei prodotti fitosanitari autorizzati nell'Unione europea, nonché alle autorità nazionali competenti coinvolte nella valutazione e autorizzazione dei prodotti ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento opera su tutto il territorio dell'UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; produce effetti dal 1° gennaio 2019. Sono interessati, in particolare, gli impieghi dei prodotti contenenti i composti di rame e le relative condizioni di autorizzazione, senza limitarsi a un solo uso tecnico, fermo il rispetto dei vincoli quantitativi e delle specifiche impurità. Esclusioni rilevanti: non disciplina prodotti o sostanze diversi dai composti di rame, né modifica in via generale il sistema di autorizzazione oltre quanto necessario per il rinnovo e l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze approvate.

Rinnovo dell'approvazione dei composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione

Il regolamento rinnova l'approvazione dei composti di rame quali sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, mantenendone la qualificazione come sostanze candidate alla sostituzione ex articolo 24. La Commissione fonda il rinnovo sulle valutazioni scientifiche svolte nel procedimento di riesame, dalle quali risulta che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di prodotti contenenti tali sostanze, sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Contesto procedurale e basi normative

Il provvedimento si colloca nella procedura di rinnovo disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini, integrata con i fascicoli supplementari richiesti e dichiarata completa dallo Stato membro relatore. Quest'ultimo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, ha predisposto un rapporto valutativo per il rinnovo trasmesso all'EFSA e alla Commissione il 16 dicembre 2016. L'EFSA ha poi comunicato le conclusioni il 20 dicembre 2017 e la Commissione ha presentato il progetto di relazione al comitato permanente il 25 maggio 2018, consentendo al richiedente di formulare osservazioni.

Motivazioni del rinnovo e qualificazione come sostanze candidate alla sostituzione

La Commissione rinnova l'approvazione perché la valutazione ha confermato la sussistenza dei criteri di approvazione per gli impieghi rappresentativi esaminati. Al tempo stesso, conferma la qualificazione dei composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione, richiamando la loro natura persistente e tossica: il tempo di dimezzamento nel suolo è superiore a 120 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine per gli organismi acquatici è inferiore a 0,01 mg/l. Ciò li rende rientranti nelle condizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Limiti e condizioni imposti agli impieghi

Pur rinnovando l'approvazione, il regolamento introduce restrizioni specifiche ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'uso dei prodotti fitosanitari contenenti composti di rame è limitato a un'applicazione totale massima di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni, pari in media a 4 kg/ha/anno. La Commissione motiva il limite con l'esigenza di ridurre l'accumulo nel suolo e l'esposizione degli organismi non bersaglio, tenendo conto delle condizioni agroclimatiche che possono aumentare la pressione fungina. Gli Stati membri devono inoltre, in sede di autorizzazione, adottare misure adeguate di protezione e minimizzazione del rischio, come dispositivi di protezione individuale e zone cuscinetto.

Specifiche tecniche e impurezze

L'allegato I elenca i composti di rame interessati, includendo idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico, con le rispettive specifiche di purezza. Per tali sostanze sono fissati limiti massimi alle impurità considerate problematiche sotto il profilo tossicologico: arsenico, cadmio, piombo, nichel, cobalto, mercurio, cromo e antimonio, secondo i valori indicati nell'allegato. Il testo precisa che ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche sono contenuti nella relazione di esame.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate. In particolare, sopprime la voce 277 nella parte A relativa ai composti di rame e inserisce una nuova voce nella parte E, con le condizioni aggiornate di approvazione e le specifiche tecniche, includendo il riferimento al limite di 28 kg/ha in 7 anni e alle prescrizioni per gli Stati membri in fase di autorizzazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'approvazione

Rinnova l'approvazione dei composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2025, come specificato nell'allegato I.

Condizioni specifiche di utilizzo

Autorizza esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Gli Stati membri, nell'autorizzare i prodotti, devono prestare particolare attenzione alla sicurezza di operatori, lavoratori e astanti, alla protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio e alla quantità effettivamente applicata, potendo fissare un limite annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.

Impurezze massime consentite

Stabilisce limiti massimi per alcune impurezze nei composti di rame: arsenico 0,1 mg/g Cu, cadmio 0,1 mg/g Cu, piombo 0,3 mg/g Cu, nichel 1 mg/g Cu, cobalto 3 mg/kg, mercurio 5 mg/kg, cromo 100 mg/kg, antimonio 7 mg/kg.

Modifica dell'elenco delle sostanze approvate

Sopprime, nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la voce 277 relativa ai composti di rame e inserisce la corrispondente voce nella parte E, aggiornata con le nuove condizioni di approvazione.

Data di entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2019.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze chimicheambiente

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