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Sentenza

Sentenza n. 5372/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza per l'ottemperanza alla sentenza n° 1822/2025 pronunciata in data 8 Marzo 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Napoli, Giudice monocratico dott.ssa Martina Brizzi, in esito al giudizio RG n. 15648/2024

Giustizia amministrativa202505584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 1822 dell’8 marzo 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo il mancato adempimento della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 1822 dell’8 marzo 2025. Il titolo aveva condannato il Ministero ad attribuirgli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con buoni da 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, utilizzabili secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre interessi dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. Il ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per adempiere, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato del titolo, attestato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, ma ha escluso le spese liquidate nel giudizio di lavoro: il difensore antistatario è titolare di un autonomo credito e non risulta aver proposto il ricorso di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, che dovrà intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia da parte del ricorrente; l’eventuale compenso, a carico del Ministero, è determinato in 500 euro, comprensivi di oneri e spese. Ha inoltre posto a carico del Ministero una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese di questo giudizio sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il titolo è passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche. In caso di persistente inadempimento il giudice può assegnare un termine, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Dev’essere, infine, disposto, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore del ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).

    La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento; se l’amministrazione non adempie entro il termine assegnato, la penalità cessa a tale scadenza e spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, verificato unitamente al passaggio in giudicato del titolo, consente di procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza richiede che il titolo azionato sia passato in giudicato e che sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso dal creditore della prestazione principale, le spese liquidate nel giudizio che ha formato il titolo non possono essere fatte valere per conto del difensore antistatario, titolare di un autonomo credito, se questi non ha proposto il ricorso.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare fin da subito un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute; decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e, se l’amministrazione non adempie, cessa alla scadenza del termine assegnato, dopo il quale la parte interessata deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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