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Sentenza

Sentenza n. 2498/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 910/2023 del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all’attribuzione del beneficio complessivo di euro 1.000,00 mediante accredito sulla Carta docente. La ricorrente ha dedotto la notificazione della sentenza all’Amministrazione il 21 dicembre 2023, il suo passaggio in giudicato per mancata impugnazione, il decorso del termine dilatorio per l’adempimento e la persistente inerzia amministrativa. Ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, il pagamento degli interessi, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero ha giustificato il ritardo con l’elevato numero di richieste analoghe e ha contestato la debenza degli interessi, rilevando che il titolo esecutivo non conteneva una statuizione in materia. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi legali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha riconosciuto la proponibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Le difficoltà organizzative derivanti dal numero elevato di richieste non sono state ritenute idonee a giustificare l’inadempimento né a escludere l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato. Preso atto della rinuncia agli interessi, il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione su istanza della parte. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiede il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La previsione sull’assenza di un compenso ulteriore per il commissario ad acta, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro oggetto di altri titoli esecutivi.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo riconosca una posizione giuridica nei confronti di una pubblica amministrazione e questa non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integrano gli adempimenti necessari per la proponibilità dell’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione.
  • Le difficoltà organizzative dell’amministrazione o l’elevato numero di richieste analoghe non giustificano il protrarsi dell’inadempimento di un obbligo derivante da un giudicato e non escludono il dovere di esecuzione integrale e tempestiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione entro un termine determinato e disporre sin d’ora l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
  • La disciplina sull’assenza di un compenso ulteriore per il commissario ad acta, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 per specifici giudizi di ottemperanza, può essere applicata per analogia anche all’esecuzione di altri titoli giudiziari recanti condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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