Ordinanza n. 4404/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura nella seduta plenaria -OMISSIS- luglio 2026 con la quale è stato deliberato il conferimento al dott. -OMISSIS- dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale-OMISSIS-; - della proposta B della V Commissione del Csm – Conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale-OMISSIS- (vac. -OMISSIS-), approvata dal plenum; - ove occorrer possa: (i) del bando di concorso e dell’art. 17 comma 1 lett. b) del t.u. sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare Csm del 3 dicembre 2024, ove interpretati nel senso di ritenere recessiva, ovvero non comparabile, l’esperienza semidirettiva maturata in forza di una delibera di conferimento successivamente annullata dal giudice amministrativo; (ii) del parere dell’Ufficio studî del Csm n. 16/20 del 17 gennaio 2020; (iii) del bando e dell’art. 17 comma 1 lett. f) del predetto t.u., ove interpretati nel senso di non attribuire valenza selettiva alla differenza di durata dell’esperienza nelle medesime funzioni superiore a quattro anni; (iv) del bando e dell’art. 17 comma 1 lett. a) e f) t.u. laddove interpretati nel senso di computare, nella durata dell’esercizio delle funzioni giudicanti, il periodo di esonero totale dall’esercizio delle funzioni; (v) del bando e dell’art. 17 comma 1 lett. e) t.u., laddove interpretati nel senso di consentire una valutazione di equivalenza nonostante il maggior numero di esperienze in capo ad uno dei due candidati; - degli eventuali provvedimenti di nomina e di presa di servizio del dott. -OMISSIS-nel posto di Presidente del Tribunale-OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i verbali delle sedute della V commissione e della seduta del plenum nelle quali è stata trattata la suddetta pratica, in particolare il verbale della seduta plenaria -OMISSIS- luglio 2026, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio superiore della magistratura di conferimento al controinteressato dell'ufficio direttivo di Presidente di un Tribunale, nonché gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione plenaria del Consiglio superiore della magistratura, la proposta della V Commissione e gli ulteriori atti della procedura per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente di un Tribunale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato, tra l'altro, l'interpretazione del bando e del testo unico sulla dirigenza giudiziaria quanto alla rilevanza comparativa dell'esperienza semidirettiva maturata in virtù di una precedente delibera successivamente annullata, alla valenza selettiva della maggiore durata dell'esperienza nelle medesime funzioni, al computo del periodo di esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudicanti e alla possibilità di formulare un giudizio di equivalenza nonostante il maggior numero di esperienze possedute da uno dei candidati. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto la necessità di sospendere l'efficacia della delibera di conferimento; il testo dell'ordinanza non espone una specifica valutazione del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Pur dando atto che, con decreto monocratico del 24 luglio 2026, era stata precedentemente sospesa l'efficacia della delibera di conferimento dell'incarico al controinteressato, il Collegio ha ritenuto che, all'esame proprio della fase cautelare e in linea con precedenti cautelari della giurisprudenza amministrativa in materia, mancasse il periculum in mora. Nel bilanciamento tra le contrapposte esigenze rappresentate dall'amministrazione e dal ricorrente, l'interesse di quest'ultimo è stato ritenuto recessivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il Collegio ha escluso, in particolare, la sussistenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle altre persone menzionate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia di un atto amministrativo richiede la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a.; l'assenza del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda, anche quando siano dedotte censure di legittimità sull'atto impugnato.
- Nel bilanciamento cautelare tra l'interesse del ricorrente e le esigenze rappresentate dall'amministrazione, la tutela interinale deve essere negata quando il pregiudizio allegato dal ricorrente non risulti prevalente e il suo interesse sia ritenuto recessivo.
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