Cassazione Penale, Sentenza n. 815/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rifiutato il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due diverse condanne per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Grimaldi sosteneva che, nonostante la diversità strutturale dei due sodalizi e dei ruoli assunti, vi fosse un unico disegno criminoso: avrebbe finanziato e rifornito il clan di Manauro già dal momento del promovimento del proprio sodalizio, con sovrapposizione temporale e geografica delle condotte, rendendo i ruoli complementari e funzionali a una unica deliberazione criminosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui, benché vi fosse contiguità spaziale e temporale e omogeneità dei reati, mancava la prova che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. La decisione del giudice di merito è considerata esercizio legittimo di discrezionalità valutativa, sorretto da motivazione congrua (tra gli elementi rilevati: preesistenza del rapporto con Manauro, pluralità di fonti di approvvigionamento e autonoma capacità operativa del primo clan). Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali: l'omogeneità dei reati e la contiguità spazio-temporale sono solo indici e non provano di per sé l'unicità del disegno criminoso.
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
T.U. stupefacenti, artt. 73 e 74
Norme che qualificano i reati contestati (traffico e spaccio/associazione finalizzata): rilevanti per l'omogeneità del bene giuridico tutelato, ma non determinanti per l'automatico riconoscimento della continuazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso infondato.
Giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. U., n. 28659/2017 e altra giurisprudenza richiamata)
Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013; Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015
Principio consolidato: il riconoscimento della continuazione richiede una rigorosa verifica dell'elemento intenzionale iniziale e del programma criminoso di massima. Indici quali omogeneità e contiguità non bastano; la valutazione rimane di merito e insindacabile in Cassazione ove adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La riconoscibilità della continuazione richiede prova che, al momento del primo fatto, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali; semplicità di contiguità spazio-temporale e omogeneità di reato non sono sufficienti.
- La presenza di più fonti di approvvigionamento o di autonomie operative può indicare l'assenza di un progetto criminoso unitario.
- Ruoli differenti in gruppi diversi possono comunque integrare un disegno unitario solo se emerge una programmazione iniziale comune o evidente complementarità funzionale pianificata fin dall'inizio.
- La valutazione sulla continuazione è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o manifesta travisamento di fatti.
- Per sostenere la continuazione la difesa deve produrre elementi concreti atti a dimostrare la volontà originaria di un piano unico (es. prove di finanziamento programmato, accordi preventivi, ruolo complementare previsto fin dall'inizio).
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