Sentenza n. 1881/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - della determinazione n. 29 del 14 gennaio 2026 del Direttore Generale di A.R.I.A. S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, relativa alla procedura aperta multilotto per l’affidamento della fornitura di test rapidi per la ricerca qualitativa di antigeni e di test molecolari per specifici virus respiratori e servizi connessi, indetta con bando pubblicato in G.U.R.I. in data 17 ottobre 2025 nella parte in cui, limitatamente al Lotto 14, ha disposto l’aggiudicazione del predetto lotto in favore della società Relab S.r.l.; - della nota del R.U.P. del 15 gennaio 2025 recante la comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 90, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36 del 2023, limitatamente al Lotto 14 in favore di Relab; - del verbale n. 4 di seduta riservata dell’11 dicembre 2025 del Seggio di gara nella parte in cui quest’ultimo, nella valutazione della documentazione amministrativa, limitatamente al Lotto 14, ha rilevato la completezza e la correttezza della documentazione presentata da Relab rispetto a quanto previsto dalla lex specialis di gara; - limitatamente al Lotto 14, di ogni altro atto e provvedimento connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi, ivi inclusi – ove occorrer possa – dei restanti verbali delle sedute pubbliche e riservate della suindicata gara, e in particolare il verbale n. 2 della seduta riservata del 9 dicembre 2025 nella quale il Seggio di gara, all’esito dell’esame delle offerte economiche, ha stilato la relativa graduatoria provvisoria, nonché della comunicazione del R.U.P. del 25 febbraio 2026, nonché per quanto occorrer possa, e qualora lesivi di tutti gli atti della suddetta procedura e segnatamente del Bando di Gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e di tutti i relativi allegati; - nonché per l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno in forma specifica, mediante annullamento dell’aggiudicazione impugnata limitatamente al Lotto 14, esclusione della controinteressata e scorrimento della graduatoria con aggiudicazione della fornitura del predetto lotto in favore dell’odierna ricorrente; - nonché per la declaratoria ex artt. 122 e 124, comma 2, cod. proc. amm., di inefficacia della Convenzione, limitatamente al Lotto 14, ove nelle more eventualmente già sottoscritta tra l’Amministrazione resistente e Relab, con espressa richiesta di subentro nella predetta Convenzione che sin d’ora si propone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 14 di una procedura aperta multilotto in favore dell’impresa controinteressata, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nel Lotto 14, ha contestato l’aggiudicazione all’impresa prima classificata sostenendo che i dispositivi offerti fossero di esclusiva origine cinese, in violazione della lex specialis, nonostante la dichiarazione secondo cui l’origine cinese non superava il 50% del valore complessivo dell’offerta. Ha dedotto l’erroneità della verifica della documentazione amministrativa e ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, l’esclusione dell’aggiudicataria, lo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione in proprio favore, nonché, ove già sottoscritta, la declaratoria di inefficacia della convenzione e il subentro. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l’interesse era venuto meno, poiché la stazione appaltante aveva definitivamente escluso l’aggiudicataria dalla procedura in data 31 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’esclusione definitiva dell’aggiudicataria, intervenuta nelle more del giudizio e comunicata alla ricorrente, ha eliminato l’utilità concreta e attuale della decisione sull’illegittimità dell’aggiudicazione impugnata; non residuava quindi alcuna ragione per esaminare nel merito le censure relative all’origine dei dispositivi e alla violazione della lex specialis. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenuta superflua ogni ulteriore istruzione e completo il contraddittorio. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione delle peculiarità della controversia e del suo andamento.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere la controversia con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ritenendo la controversia agevolmente definibile in rito, senza necessità di ulteriore istruzione e con contraddittorio completo.
art. 90, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva; la norma non è stata oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
artt. 122 e 124, comma 2, c.p.a.
Richiamati nella domanda della ricorrente per la declaratoria di inefficacia della convenzione e il subentro; tali domande non sono state esaminate per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta esclusione definitiva dell’aggiudicatario, intervenuta nelle more del giudizio promosso dall’impresa seconda classificata contro l’aggiudicazione, può eliminare l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’illegittimità dell’aggiudicazione stessa e determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando la sopravvenienza che determina il venir meno dell’interesse rende inutile l’esame del merito e il contraddittorio è completo, il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
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