Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 12/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale n. 6833 del 14 novembre 2025 adottata dalla Regione Molise, Giunta Regionale, Area Prima, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - Fitosanitario Regionale, recante "Istanza di valutazione di impatto ambientale nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui al d.lgs. n. 387 del 2003, relativa al progetto di "impianto agrivoltaico di potenza pari a 8.741,60 kwp da realizzare in località La Guardata a Guglionesi (CB), e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale nei comuni di Guglionesi, Montenero di Bisaccia e Montecilfone, denominato "Guglionesi 2""; proponente: Apollo Guglionesi Srl. Giudizio negativo di compatibilità ambientale”, nonché della nota prot. n. 162945/2025 del 15 novembre 2025, trasmessa a mezzo pec in pari data, con la quale il succitato Servizio regionale ha notificato alla società Apollo Guglionesi s.r.l. la conclusione con esito negativo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; - del parere n. prot. 13142-P del 6 dicembre 2024 adottato dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, recante "Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 8.741,60 kWp da realizzare in località “La Guardata” a Guglionesi (CB), e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, denominato “Guglionesi 2”. Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 24 D.Lgs. 152/2006. Proponente: APOLLO GUGLIONESI S.r.l. Procedura: Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Parere di competenza della SABAP Molise"; nonché di tutti gli atti e i provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresi: - per quanto occorrer debba, il provvedimento prot. n. 179737/2025 del 22 dicembre 2025 adottato dalla Regione Molise, Area Prima, Servizio "Programmazione politiche energetiche", recante "Istanza di Autorizzazione unica relativa ad un impianto agrivoltaico di potenza pari a 8.741,60 kwp da realizzare in località la guardata a Guglionesi (CB), e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, denominato “Guglionesi 2”. Proponente APOLLO Guglionesi Srl. Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis) della L. 241/1990", trasmesso alla società Apollo Guglionesi s.r.l. il 23 dicembre 2025; - il provvedimento prot. 9069/2025 del 22 gennaio 2025 adottato dalla Regione Molise, Area Prima, Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali-Sistema Regionale e Autonomie Locali, Servizio tutela e valutazioni ambientali - Fitosanitario Regionale, recante "Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale. Impianto agrivoltaico di potenza pari a 8.741,60 kwp da realizzare in località La Guardata a Guglionesi (CB), e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, denominato Guglionesi 2 - proponente: Apollo Guglionesi Srl. Comunicazioni"; - per quanto occorrer debba, il parere prot. n. 791-P del 24 gennaio 2023 reso dal Ministero della Cultura, Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dell'impianto agrivoltaico "Guglionesi 2".

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un progetto di impianto agrivoltaico, unitamente agli atti e pareri presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proponente ha impugnato il provvedimento regionale conclusivo della procedura di VIA, recante giudizio negativo di compatibilità ambientale, nonché il parere della Soprintendenza e gli ulteriori atti del procedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Le censure erano prevalentemente incentrate su presunti deficit motivazionali e istruttori dell’azione amministrativa, con riferimento alle valutazioni tecnico-discrezionali negative poste a fondamento del diniego. La ricorrente aveva inoltre chiesto, in via subordinata, la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che, allo stato della cognizione sommaria propria della fase cautelare, i motivi di ricorso non presentassero un’adeguata consistenza di fumus boni iuris, poiché le valutazioni tecnico-discrezionali negative risultavano svolte in modo approfondito. Il Collegio ha rilevato che le censure richiedevano un più approfondito esame nella decisione di merito, anche alla luce delle articolate controdeduzioni delle amministrazioni e della controinteressata. È stata inoltre ritenuta impraticabile la fissazione anticipata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., poiché la controversia, pur rilevante, appartiene a un contenzioso di settore nel quale erano già in trattazione controversie più risalenti relative agli anni 2023/2024 e non presentava caratteristiche tali da giustificare una trattazione prioritaria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La tutela cautelare richiede una valutazione sommaria dei presupposti cautelari; il comma 10 consente, in alternativa alla misura cautelare, la fissazione sollecita dell’udienza di merito, quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione dell’udienza di merito

    La fissazione anticipata dell’udienza di merito non è automatica e può essere negata quando la controversia non presenti caratteristiche tali da giustificare una trattazione prioritaria rispetto a controversie analoghe più risalenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le censure relative a deficit motivazionali e istruttori non consentono di ravvisare il fumus boni iuris quando, a una prima valutazione, le valutazioni tecnico-discrezionali poste a fondamento del provvedimento risultino svolte in modo approfondito.
  • Quando le contestazioni investono valutazioni tecnico-discrezionali articolate e richiedono un esame incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può riservarne la verifica alla fase di merito senza anticipare la decisione sulla legittimità dell’atto.
  • La fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. presuppone circostanze concrete che giustifichino la priorità della controversia rispetto ad analoghe cause già pendenti e più risalenti; la sola rilevanza della vicenda non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.