Sentenza del 26/09/2017 n. 5524 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - diniego rimborso - prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha accolto la tesi del contribuente, riconoscendo che il credito IVA indicato nella dichiarazione annuale non è soggetto al termine biennale di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso. Il diritto può essere fatto valere entro il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Il diniego fondato esclusivamente sulla tardività dell'ulteriore modello di rimborso risulta quindi illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione e i termini per esercitare il diritto al rimborso dell'IVA. La compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito IVA deve considerarsi sufficiente a manifestare la volontà del contribuente di ottenere il rimborso. L'ulteriore presentazione del modello specifico di rimborso costituisce soltanto un adempimento procedurale diretto ad avviare la fase esecutiva del rimborso. Pertanto, l'eventuale mancata o tardiva presentazione di tale modello non comporta la decadenza biennale prevista per le domande di rimborso non contenute nella dichiarazione, poiché il diritto già evidenziato in dichiarazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione disciplina il termine biennale per la restituzione di tributi non richiesti con istanza presentata nei termini. Secondo l'orientamento richiamato, tale termine non si applica quando il credito IVA e la volontà di ottenere il rimborso sono già stati indicati nella dichiarazione annuale.
Art. 2946 c.c.
Il diritto al rimborso dell'IVA già esposto in dichiarazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, anziché al termine biennale di decadenza.
Massime di principio
- L'indicazione del credito IVA nel quadro della dichiarazione annuale può valere come domanda di rimborso, anche se il modello specifico viene presentato successivamente.
- Il modello autonomo di rimborso può avere natura esecutiva o procedurale, senza costituire necessariamente il momento in cui nasce o si perde il diritto al rimborso.
- Quando il credito è stato regolarmente dichiarato, il contribuente può generalmente farlo valere entro il termine di prescrizione decennale, salvo specifiche disposizioni o irregolarità ulteriori.
- Un diniego fondato soltanto sulla tardiva presentazione del modello di rimborso può essere contestabile se la volontà di ottenere il rimborso risultava già dalla dichiarazione annuale.
- La verifica concreta deve comunque considerare il contenuto della dichiarazione, l'eventuale richiesta di riportare il credito in compensazione, le dichiarazioni integrative e altri atti incompatibili con la volontà di ottenere il rimborso.
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