Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8857/2020 del 13/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 5 luglio 2018, che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di Firenze dell’8 settembre 2017, a sua volta reiettiva del ricorso contro il diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Con il primo motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 8, 2, lett. g), 3 e 14, lett. b), del D.Lgs. n. 251/2007 e l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando l’accertamento relativo alla protezione sussidiaria e al contesto socio-politico del paese d’origine. Con il secondo motivo, rubricato come quarto, ha denunciato la violazione dell’art. 5, comma 6, e dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998, del D.P.R. n. 394/1999 e di disposizioni internazionali in materia di diritti umani, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo; ha sostenuto che la situazione nel paese d’origine destava preoccupazione per il rispetto dei diritti umani e che non era stata adeguatamente valutata la sua integrazione in Italia, richiamando un lavoro temporaneo e la frequenza di un corso di lingua italiana.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché non censurava la ratio della decisione d’appello, secondo cui non erano integrati neppure in astratto i presupposti della protezione sussidiaria; inoltre, la critica alla valutazione del timore di un pericolo concreto, attuale e grave in caso di rientro investiva un accertamento di fatto motivato e non sindacabile in cassazione. Anche il secondo motivo è inammissibile: il ricorrente non aveva allegato elementi specifici di vulnerabilità da mettere in relazione con le violazioni dei diritti umani denunciate, avendo dedotto soltanto un lavoro temporaneo e un corso di lingua italiana. Le censure, generiche e astratte, sollecitavano quindi una nuova valutazione dei fatti anziché individuare errori di diritto o della decisione impugnata. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, e ha ritenuto non necessario provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. b)

    la corte del merito ha condiviso il giudizio del giudice di primo grado circa la mancata integrazione, già in astratto, degli elementi delle fattispecie di protezione sussidiaria, nè il ricorso attacca tale ratio decidendi;

    La censura relativa alla protezione sussidiaria deve confrontarsi con la ragione decisoria che ha escluso l’integrazione dei relativi presupposti; la valutazione di merito motivata sui fatti allegati non può essere sostituita in cassazione da una richiesta di nuovo accertamento fattuale.

  • D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6

    ai fini della protezione umanitaria il ricorrente, secondo la valutazione della Corte di appello, non ha fornito elementi per ritenerlo esposto a una situazione specifica di vulnerabilità da mettere in relazione con le denunciate violazione dei diritti umani;

    La protezione umanitaria richiede l’allegazione di elementi riferibili a una situazione specifica di vulnerabilità, da correlare alle violazioni dei diritti umani dedotte; allegazioni generiche, quali quelle indicate nel caso esaminato, non sono sufficienti.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che non si confronta con la ragione autonoma per cui è stata esclusa la sussistenza dei presupposti della protezione richiesta.
  • La valutazione di merito, adeguatamente motivata e fondata sui fatti allegati dal richiedente in ordine al rischio in caso di rimpatrio, non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una richiesta di rinnovazione dell’accertamento fattuale.
  • Ai fini della protezione umanitaria, occorre allegare elementi specifici di vulnerabilità e correlarli alle violazioni dei diritti umani denunciate; allegazioni generiche e il mero richiamo a un lavoro temporaneo o alla frequenza di un corso di lingua non soddisfano tale esigenza.
  • Sono inammissibili le censure che, senza individuare un errore di diritto o un vizio della decisione impugnata, si limitano a riproporre allegazioni generiche e a sollecitare in cassazione una nuova valutazione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.