Cassazione Penale, Sentenza n. 43650/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tasciotti impugna la condanna per il reato di ricettazione di un assegno provento di furto (settembre 2007). Deduce: vizio di motivazione sulla prova della sua responsabilità; valutazione errata e non approfondita della testimonianza di Catia Di Carlo (che avrebbe consegnato l'assegno a De Caro), assenza di verifica grafica delle firme e mancata indagine su possibili ipotesi alternative; omessa considerazione della recidiva in appello; presunta errata applicazione dell'art. 159 c.p. circa la sospensione della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e la condanna per ricettazione (la Corte d'appello aveva confermato la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva inflitto la pena di 1 anno di reclusione e 250 euro di multa, oltre alle spese). La Cassazione ha ritenuto lecita la valutazione della testimonianza di Di Carlo, considerata corroborata dal preventivo e dalla copia della patente; ha escluso che la mancata perizia grafica costituisca motivo di cassazione e ha dichiarato preclusa la censura sulla recidiva non dedotta in appello. Ha altresì confermato gli effetti della recidiva sul calcolo della prescrizione (termine che, anche secondo la Corte, maturerebbe nell'agosto 2029). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Il fatto è stato inquadrato nella ipotesi "lieve" prevista dal comma quarto; ciò ha influito sulla determinazione della pena e sull'applicazione dell'attenuante speciale.
art. 533 cod. proc. pen.
Il principio della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" è richiamato, ma la Corte segnala che la sua violazione integra causa di cassazione solo se si traduce in manifesta illogicità della motivazione.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto per chiarire che la perizia non rientra automaticamente tra le prove decisive tali da rendere obbligatoria la sua esecuzione; la scelta di non disporre perizia è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti al sindacato di legittimità: la Cassazione controlla l'effettiva presenza e la non manifesta illogicità della motivazione, non può rivalutare i fatti o la credibilità delle prove se non sussistono vizi macroscopici.
art. 609 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 606 per spiegare la preclusione di questioni non sollevate in appello (es. la recidiva non impugnata in appello non è esaminabile in Cassazione).
art. 157 cod. pen.
La recidiva incide sul termine-base della prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante speciale ai fini del calcolo dei termini di prescrizione.
art. 161 cod. pen.
La recidiva incide anche sull'entità della proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte ha richiamato tale principio nel giudicare la maturazione della prescrizione.
art. 159 cod. pen.
Censurato dal ricorrente in tema di sospensione della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la questione alla luce della recidiva riconosciuta e del corretto computo dei termini di prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese di cassazione e per la liquidazione di una somma alla Cassa delle Ammende in favore dello Stato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né la credibilità dei testimoni se la motivazione del giudice di merito è coerente, completa e non manifesta-mente illogica: le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- La decisione discrezionale del giudice di merito di non disporre una perizia (es. grafologica) non costituisce di per sé motivo di cassazione, salvo che la mancanza di accertamento peritale abbia reso la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- La prova dell'elemento soggettivo nel reato di ricettazione può desumersi anche da elementi indiziari e dalla mancata o poco plausibile spiegazione sulla provenienza della cosa ricevuta, sempre nel rispetto del principio di non arbitrarietà nella motivazione.
- Questioni non sollevate o non dedotte in appello (es. contestazione della recidiva) sono precluse in Cassazione ai sensi delle norme processuali e non possono essere esaminate d'ufficio.
- La recidiva ha effetti sul calcolo della prescrizione: modifica il termine-base e la durata delle proroghe per atti interruttivi, con conseguenze pratiche importanti sulla maturazione della prescrizione.
- Per proporre ricorso per cassazione è necessario articolare censure che attengano ai limiti di legittimità (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione); l'attacco alla persuasività della decisione o la richiesta di una diversa lettura dei fatti sono, di regola, inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43369/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43371/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43375/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43376/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43377/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43378/2024 del 28/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →