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Sentenza

Sentenza n. 3686/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202406303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro la sospensione per dieci giorni della licenza della discoteca disposta dal Questore ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto del Questore di Cosenza con cui era stata sospesa per dieci giorni l'attività della discoteca. Il provvedimento era fondato su una relazione dei Carabinieri relativa a una rissa verificatasi in occasione di un evento riconducibile al locale, durante la quale una persona era stata ferita da colpi d'arma da fuoco e un'altra aveva riportato plurime lesioni, nonché su ulteriori episodi di danneggiamento ritenuti sintomatici di una situazione di allarme sociale. In primo grado la società aveva dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e irragionevolezza, contestando i presupposti applicativi dell'art. 100 T.U.L.P.S. Il TAR aveva respinto il ricorso, riconoscendo natura preventiva e non sanzionatoria alla sospensione. In appello la società ha dedotto, con il primo motivo, la contraddittorietà della sentenza rispetto a precedenti statuizioni cautelari e un error in procedendo, sostenendo che il TAR avesse deciso diversamente senza elementi nuovi. Con il secondo motivo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che gli episodi violenti si fossero verificati all'esterno del locale e senza collegamento con l'attività, che gli accertamenti si fossero limitati all'audizione degli addetti alla sicurezza, che l'evento fosse episodico, che non vi fossero precedenti e che la misura fosse sproporzionata e non adeguatamente attuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché le decisioni cautelari hanno natura interinale e non pregiudicano l'esame del merito, sicché il giudice può pervenire a una diversa valutazione nella decisione definitiva. Il secondo motivo è stato respinto in quanto il potere di sospensione della licenza previsto dall'art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e precauzionale, non sanzionatoria, ed è diretto a impedire il protrarsi o il ripetersi di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, indipendentemente dalla responsabilità soggettiva del titolare. È sufficiente l'accertamento di un concreto pericolo, rimesso alla valutazione discrezionale dell'amministrazione e sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la rissa con ferimento mediante arma da fuoco, il grave ferimento di un'altra persona e gli ulteriori episodi di danneggiamento costituivano un quadro fattuale idoneo a fondare il rischio di reiterazione di episodi analoghi. La rilevanza degli eventi non dipendeva dalla loro puntuale localizzazione all'interno del locale, potendo essi verificarsi anche nelle sue immediate vicinanze. Non sono stati ravvisati difetti di istruttoria o motivazione, poiché la valutazione amministrativa era fondata su elementi oggettivi acquisiti dagli organi investigativi. È stata inoltre esclusa la carenza di attualità, in ragione del breve intervallo tra gli episodi del luglio 2023 e l'adozione della sospensione nell'agosto 2023. Il bilanciamento tra attività economica e tutela dell'incolumità pubblica è stato ritenuto proporzionato e ragionevole. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 100 T.U.L.P.S.

    natura spiccatamente preventiva e precauzionale

    La sospensione della licenza di pubblico esercizio è una misura preventiva, non sanzionatoria, diretta a prevenire il protrarsi o il ripetersi di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza necessità di accertare una responsabilità soggettiva del gestore.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale base della memoria depositata dall'amministrazione in appello; il testo non gli attribuisce una specifica interpretazione decisiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e precauzionale, non sanzionatoria, ed è legittimamente adottabile per impedire il protrarsi o il ripetersi di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, indipendentemente dalla responsabilità soggettiva del titolare.
  • Per l'adozione della misura prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S. è sufficiente l'accertamento di un concreto pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica, sulla base di elementi oggettivi acquisiti dagli organi investigativi; la puntuale localizzazione degli episodi all'interno del locale non è decisiva quando gli eventi si siano verificati in prossimità dell'esercizio e siano collegati al rischio per la sicurezza connesso alla sua attività.
  • La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza circa il rischio di reiterazione di episodi pericolosi rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • La prossimità temporale tra gli episodi posti a fondamento della misura e l'adozione della sospensione può integrare il requisito dell'attualità del pericolo e giustificare il bilanciamento prevalente dell'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica rispetto alla prosecuzione dell'attività economica.
  • La valutazione compiuta in sede cautelare ha natura interinale e non vincola il giudice nella decisione di merito, che può pervenire a una diversa conclusione anche in assenza di nuovi elementi fattuali.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOrdine e sicurezza pubblicaAppello
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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