Cassazione Penale, Sentenza n. 2883/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 24/11/2022 con cui la Corte d'appello, dopo aver dichiarato l'improcedibilità per il capo A) (truffa) per remissione di querela, ha rideterminato la pena per le restanti truffe. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena, contestando che, a seguito dell'eliminazione di una delle sette truffe e considerando che tutte erano ritenute di pari gravità dal giudice di primo grado, la Corte d'appello avesse applicato una pena detentiva complessiva maggiore di quella che sarebbe risultata dal corretto calcolo basato sui criteri del primo giudice (art. 81 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato) e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia violato il divieto di reformatio in peius applicando una pena detentiva più elevata rispetto a quella derivante dai criteri adottati dal giudice di primo grado. Sulla base delle statuizioni del primo giudice e del calcolo aritmetico conseguente alla rimozione del capo A), la Cassazione ha rideterminato la pena finale in anni 1 e mesi 4 di reclusione, confermando tuttavia la misura pecuniaria fissata dalla Corte d'appello (euro 150,00) in quanto più favorevole al reo e non impugnata dall'Ufficio di Procura.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Utilizzato per la determinazione della pena unica in presenza di reati in continuazione e per il calcolo della pena base più gli aumenti. Qui è centrale per stabilire come, eliminando un reato, debba essere ricalcolata la pena complessiva secondo i criteri già adottati dal giudice di primo grado.
art. 621 c.p.p., comma 1, lett. i)
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando la pena può essere determinata sulla base delle statuizioni del giudice di merito; è stata invocata per rideterminare direttamente la pena senza rinviare al giudice d'appello.
divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)
Principio secondo cui, in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice d'appello non può applicare una misura più sfavorevole al reo rispetto a quella inflitta in primo grado; la Corte ha ritenuto violato tale divieto dalla decisione impugnata.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado indica che più reati sono di pari gravità e non specifica quale reato ha assunto quale ruolo ai fini della pena base, l'eliminazione di uno di essi comporta che la pena residua per i restanti reati vada calcolata aritmeticamente secondo i criteri originari (pena base + aumenti).
- La Corte d'appello non può aumentare la pena detentiva rispetto a quella risultante dall'applicazione dei criteri del giudice di primo grado se non vi è impugnazione del pubblico ministero in ordine alla determinazione della pena (divieto di reformatio in peius).
- La Corte di Cassazione, quando è possibile determinare la pena sulla base degli elementi di merito, può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 621 c.p.p., comma 1, lett. i).
- La misura pecuniaria può essere mantenuta nella forma più favorevole al reo se fissata in sede di impugnazione e non contestata dall'accusa; la rideterminazione della pena detentiva può quindi andare di pari passo con il mantenimento della sanzione pecuniaria più favorevole.
- Per evitare incertezze e rischi di reformatio in peius, il giudice di primo grado dovrebbe indicare esplicitamente quale fattispecie ha assunto come riferimento per la pena base quando più reati sono ritenuti di pari gravità.
Testo integrale
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