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Sentenza

Sentenza n. 683/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 808/2023.

Giustizia amministrativa202307368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 808/2023, relativa al silenzio formatosi su un'istanza di accertamento di conformità e all'ordinanza di demolizione delle opere abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva presentato un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 per la fusione di due locali commerciali, la diversa distribuzione interna, l'ampliamento volumetrico di un porticato mediante utilizzazione della volumetria del vano scala e la realizzazione di un vano tecnico. A fronte dell'assenza di una risposta comunale, aveva impugnato il silenzio e, con motivi aggiunti, l'ordinanza di demolizione successivamente conosciuta in giudizio, deducendone anche la mancata notificazione. In appello ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, con il primo motivo, error in iudicando, erronea valutazione degli atti, violazione degli artt. 30, 31 e 36 d.P.R. 380/2001, di disposizioni della l. 241/1990 e della normativa regionale e regolamentare edilizia, disapplicazione della concessione edilizia del 1995 ed eccesso di potere per inesistenza dei presupposti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della l. 241/1990, dei principi di buon andamento, imparzialità e leale collaborazione, dell'art. 97 Cost., degli artt. 2 e 10-bis l. 241/1990 e dei principi generali del procedimento amministrativo. La controversia sostanziale riguardava la sanabilità dell'aumento di superficie e volume e, in particolare, se il vano scala dovesse essere computato nella volumetria autorizzata o costituisse volume autonomo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto assorbente la disciplina dell'art. 36 d.P.R. 380/2001: il mancato esercizio espresso del potere comunale entro sessanta giorni sull'istanza di accertamento di conformità determina silenzio-diniego, avente valore legale tipico di provvedimento di rigetto. Pertanto, decorso il termine, non sussiste un obbligo di provvedere mediante un atto espresso, ferma la facoltà dell'amministrazione di adottare successivamente un provvedimento espresso, anche all'esito di un supplemento istruttorio. Il silenzio-diniego deve essere impugnato entro il termine decadenziale come un diniego espresso, deducendo esclusivamente ragioni sostanziali inerenti alla sanabilità dell'abuso; non sono deducibili il difetto di motivazione né gli altri vizi formali del procedimento, compresa l'omissione del preavviso di rigetto o di pareri. In ogni caso, la domanda sarebbe stata infondata anche nel merito, poiché mancava la doppia conformità: le opere avevano comportato un aumento di superficie e volume mediante recupero del volume del vano scala, in violazione dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione che ne vietava lo scomputo, e l'immobile ricadeva in Zona A residenziale con indice di fabbricabilità fondiaria pari a zero, incompatibile con la realizzazione di nuovi volumi. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Sull'istanza di accertamento di conformità, il decorso di sessanta giorni senza una pronuncia espressa determina silenzio-diniego, quale fattispecie di silenzio significativo avente gli effetti di un provvedimento esplicito di rigetto. Decorso il termine non sussiste un obbligo di provvedere, pur permanendo la facoltà dell'amministrazione di adottare successivamente un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Non impone l'adozione di un provvedimento espresso quando la disciplina speciale dell'accertamento di conformità collega al silenzio un valore legale tipico di diniego.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è deducibile quale vizio del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accertamento di conformità, poiché tale fattispecie è strutturalmente priva di motivazione e non richiede gli ordinari adempimenti formali del procedimento.

  • art. 4 norme tecniche di attuazione

    La disposizione, secondo quanto accertato in sentenza, vieta di scomputare il corpo scala dal calcolo delle superfici utili e dei volumi, impedendo di qualificare l'intervento come conforme sotto il profilo volumetrico.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, il decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità senza un provvedimento espresso determina silenzio-diniego, con valore legale tipico di rigetto; decorso tale termine non sussiste un obbligo dell'amministrazione di adottare una pronuncia espressa.
  • Il silenzio-diniego sull'istanza di accertamento di conformità deve essere impugnato entro il termine decadenziale previsto per gli atti di rigetto, deducendo ragioni sostanziali dirette a dimostrare la sanabilità dell'abuso; non possono essere fatti valere il difetto di motivazione o vizi formali quali l'omissione del preavviso di rigetto e dei pareri.
  • La successiva adozione di un provvedimento espresso dopo la formazione del silenzio-diniego non è preclusa, poiché l'amministrazione conserva la facoltà di provvedere, anche all'esito di un supplemento istruttorio.
  • L'accertamento di conformità edilizia richiede la doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; la realizzazione di nuovi volumi in una zona con indice di fabbricabilità fondiaria pari a zero esclude tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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