Sentenza n. 2051/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 5778 del 2022: A) con il ricorso principale (notificato il 7.11.2022): a)del provvedimento del 22 giugno 2022, prot. n. 16582, notificato a mezzo del servizio postale l’8 settembre 2022, con il quale il responsabile dell’Ufficio del IV Settore del comune di Calvizzano ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata in data 10 dicembre 2004, prot. n. 9898; b) del provvedimento del 22 giugno 2022, prot. n. 16581, notificato a mezzo del servizio postale l’8 settembre 2022, con il quale il responsabile del IV Settore del comune di Calvizzano ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata in data 10 dicembre 2004, prot. n. 9900; B) con il primo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 26.3.2024 e depositato il 24.4.2024): - dell’ordinanza n. 2 del 26 gennaio 2024, con la quale il responsabile dell’U.T. del Comune di Calvizzano ha ingiunto al ricorrente la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle opere oggetto dei dinieghi di condono del 22 giugno 2022, prot. n. 16582 e n. 1658. C) con il secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 9.7.2024 e depositato il 31.7.2024): - del verbale del 4 maggio 2024 di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione dell’11 agosto 2021, n. 65422, costituente titolo per la immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/01. D) con il terzo ricorso per motivi aggiunti notificato il 10.3.2025 (e depositato il 7.4.2025) - della ordinanza n. 75 del 9 dicembre 2024, notificata al ricorrente il 10 gennaio 2025, con la quale il responsabile dell’U.T.C. ha dichiarato "l’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dell’Ente" dell’ "opera abusiva di cui all’ordinanza n. 2 del 26/1/2024"; - della ordinanza n. 44817 del 9 dicembre 2024, notificata il 10 gennaio 2025, con la quale sempre il responsabile dell’U.T.C. ha ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01" Quanto al ricorso n. 6066 del 2022: - del provvedimento del 22 settembre 2022, prot. n. 20305, notificato il 23 settembre 2022, con il quale il responsabile del IV Settore del comune di Calvizzano ha annullato in autotutela “la S.C.I.A. in sanatoria prot. n. 11279 del 26 novembre 2019”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi di condono edilizio, annullamento in autotutela di una SCIA in sanatoria, ordinanza di demolizione, verbale di accertamento dell'inottemperanza, ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due dinieghi relativi a domande di condono presentate nel 2004 ai sensi dell'art. 32 del d.l. 269/2003, sostenendo che l'indicazione della destinazione artigianale fosse un mero errore materiale e che l'immobile avesse in realtà destinazione residenziale. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, per omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni; la violazione della disciplina sul condono, dell'art. 35 della l. 47/1985 e dell'art. 3 della l. 241/1990, per l'erronea qualificazione dell'immobile come non condonabile, per la mancata considerazione delle rettifiche del 2019 e per la formazione del silenzio-assenso; la violazione dell'obbligo di esame cronologico delle istanze. Ha inoltre impugnato l'ordinanza di demolizione, deducendo difetto di motivazione sull'interesse pubblico, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e affidamento, omessa indicazione dell'area di sedime e violazione dell'art. 7 della l. 241/1990. Ha contestato il verbale di inottemperanza per illegittimità derivata, inefficacia e difetto di istruttoria, nonché l'acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria di 20.000 euro, sostenendo anche l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Con il separato ricorso RG 6066/2022 ha impugnato l'annullamento in autotutela della SCIA in sanatoria del 2019, deducendo violazione dell'art. 7 della l. 241/1990, carenza di potere, violazione degli artt. 19 e 21-nonies della stessa legge, consolidamento della SCIA e decorso dei termini per l'autotutela.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e li ha integralmente rigettati. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dei dinieghi di condono, osservando che il preavviso di rigetto non impone una confutazione analitica di ogni deduzione, purché la motivazione finale sia coerente e non introduca elementi nuovi. Le domande del 2004 descrivevano un capannone di nuova costruzione a destinazione artigianale/non residenziale; la categoria catastale C/3 e gli altri elementi documentali confermavano tale qualificazione. La rettifica del 2019 è stata considerata non una correzione di errore materiale, ma una modifica sostanziale e tardiva di un elemento essenziale della domanda, oltre che non adeguatamente provata dal ricorrente. Il Collegio ha inoltre rilevato il mancato pagamento integrale dell'oblazione e l'esecuzione di opere ulteriori mentre il condono era pendente, circostanza non consentita nemmeno quando le opere siano qualificate come manutenzione straordinaria. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso: nella Regione Campania le domande di condono ex d.l. 269/2003 devono essere definite con provvedimento espresso entro ventiquattro mesi e il decorso del termine non equivale a titolo edilizio tacito; in ogni caso mancavano i presupposti sostanziali e la completezza documentale necessari. Il mancato rispetto dell'ordine cronologico di esame delle domande non incide sulla validità del diniego. L'ordinanza di demolizione è stata ritenuta atto vincolato e dovuto conseguente all'abusività dell'opera, non subordinato alla specifica motivazione sull'interesse pubblico, alla comparazione con l'interesse privato o alla previa comunicazione di avvio, anche se adottato a distanza di tempo. La demolizione è opponibile al proprietario attuale o all'erede, anche se non autore materiale dell'abuso. Il verbale di accertamento dell'inottemperanza è stato dichiarato non autonomamente lesivo, in quanto atto endoprocedimentale; le censure sono state comunque respinte anche rispetto ai successivi atti di acquisizione e sanzione. La sanzione pecuniaria è stata ritenuta applicabile perché l'illecito è stato accertato con l'ordinanza di demolizione del 26 gennaio 2024, quindi dopo l'entrata in vigore della disciplina del comma 4-bis dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, e non con la presentazione delle domande di condono nel 2004. Quanto alla SCIA, il TAR ha ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, poiché la segnalazione si fondava su una falsa rappresentazione della destinazione dell'immobile e dell'esistenza di un titolo edilizio. In tali casi l'autotutela è esercitabile senza il limite temporale ordinario e l'interesse pubblico alla rimozione è sostanzialmente in re ipsa. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 3.000 euro per ciascun ricorso, per complessivi 6.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32 d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
La disciplina del terzo condono non consente la sanatoria di nuove costruzioni non residenziali, secondo la qualificazione risultante dalle domande e dagli elementi documentali.
art. 32, commi 37 e 38, l. 326/2003
Il mancato pagamento integrale dell'oblazione entro i termini di legge impedisce il perfezionamento del condono.
art. 7 l.r. Campania 10/2004
le domande di sanatoria sono definite dai comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla presentazione delle stesse ... Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2001, n.19, articolo 4 che disciplinano l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte dell'amministrazione provinciale competente
Nella Regione Campania il silenzio serbato sulle domande di condono ex d.l. 269/2003 non equivale ad accoglimento, ma costituisce inadempimento azionabile contro l'amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, purché motivi complessivamente e logicamente sulle ragioni del diniego senza introdurre elementi nuovi rispetto al preavviso.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione dell'abuso edilizio è atto vincolato e ripristinatorio; l'inottemperanza può determinare acquisizione gratuita e, ricorrendone i presupposti temporali, l'applicazione della sanzione pecuniaria.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria si applica quando l'illecito edilizio oggetto dell'ordine di demolizione sia stato accertato successivamente al 12 novembre 2014; nel caso concreto l'accertamento è stato individuato nell'ordinanza di demolizione del 26 gennaio 2024.
art. 19 l. 241/1990
Decorso il termine ordinario di controllo della SCIA, l'amministrazione deve ricorrere ai poteri di autotutela, salvo le ipotesi speciali di falsa rappresentazione.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio può essere esercitato senza il limite temporale ordinario quando il titolo sia stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti o di dichiarazioni non veritiere; in tale ipotesi l'interesse pubblico alla rimozione è sostanzialmente in re ipsa.
art. 20, comma 2, d.P.R. 380/2001
Il mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande di condono non determina l'illegittimità del diniego, potendo rilevare eventualmente sul piano della responsabilità per ritardo ingiustificato.
Massime di principio
- Nella Regione Campania, il decorso del termine previsto per la definizione delle domande di condono edilizio presentate ai sensi del d.l. 269/2003 non determina il silenzio-assenso, ma configura un mero inadempimento dell'amministrazione; inoltre, il silenzio-assenso non può formarsi quando la domanda sia incompleta o priva dei presupposti soggettivi e oggettivi per la sanatoria.
- La modifica tardiva di un elemento essenziale della domanda di condono, quale la destinazione d'uso dell'immobile da non residenziale a residenziale, non costituisce rettifica di errore materiale quando alteri sostanzialmente l'oggetto della domanda e richieda una nuova valutazione di condonabilità.
- La presentazione di una domanda di condono non legittima l'esecuzione di opere ulteriori sul manufatto abusivo durante la pendenza del procedimento; gli interventi successivi, anche se astrattamente riconducibili alla manutenzione straordinaria, mantengono il carattere illecito dell'opera cui ineriscono e possono essere rimossi.
- L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è un atto vincolato e ripristinatorio, non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale né una comparazione con l'interesse privato, e non è subordinato alla previa comunicazione di avvio del procedimento, anche se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.
- Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura endoprocedimentale e meramente preparatoria e non è autonomamente impugnabile; gli effetti acquisitivi si producono con il successivo formale provvedimento dell'autorità competente.
- L'annullamento d'ufficio di una SCIA è esercitabile senza il limite temporale ordinario quando la segnalazione sia fondata su una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi o della destinazione urbanistica dell'immobile; in tale situazione l'interesse pubblico alla rimozione dell'effetto abilitativo è sostanzialmente in re ipsa.
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