Sentenza del 30/03/2022 n. 1538 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atto impugnabile - Erronea indicazione dell'indirizzo della commissione competente - Nullità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione verteva sull'errata indicazione, nell'atto impugnato, dell'indirizzo della Commissione tributaria chiamata a giudicare. Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto per tale vizio formale; la questione ha richiesto l'interpretazione della rilevanza giuridica dell'errore alla luce del d.lgs. n. 546/1992, art. 19, co. 2 e della L. 212/2000, art. 7, co. 2, lett. d). La giurisprudenza di legittimità (Cass. 3865/2002; 12070/2004; 23010/2009) è stata richiamata per valutare se il difetto fosse di nullità ovvero di mera irregolarità.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'erronea indicazione dell'indirizzo della Commissione tributaria nell'atto impugnabile determina un'irregolarità dell'atto e non la sua nullità. Pertanto l'atto non è annullabile per nullità formale per il solo errore nell'indicazione dell'indirizzo; la tesi del ricorrente è stata respinta e l'atto rimane valido sul piano sostanziale salvo eventuali conseguenze riparatorie o correttive per l'irregolarità riscontrata. La decisione si allinea ai precedenti della Cassazione indicati.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 19, co. 2
La norma è interpretata in modo da non far sorgere la nullità dell'atto per la sola errata indicazione dell'indirizzo della Commissione; l'errore è qualificato come irregolarità procedurale non essenziale ai fini della validità dell'atto
L. 212/2000, art. 7, co. 2, lett. d
La previsione relativa ai contenuti della notifica/atto non comporta che ogni inesattezza formale determini la nullità; va valutata la rilevanza del vizio rispetto alle garanzie processuali del contraddittorio
Cass. 3865/2002
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo cui l'errata indicazione dell'indirizzo della Commissione configura irregolarità e non nullità
Cass. 12070/2004
Conferma del principio secondo cui difetti formali riconducibili all'indicazione dell'organo giurisdizionale non determinano automaticamente nullità dell'atto
Cass. 23010/2009
Ulteriore consolidamento del principio: la mera inesattezza materiale nell'indicazione della sede della Commissione non annulla l'atto impugnato
Massime di principio
- L'errata indicazione dell'indirizzo della Commissione tributaria nell'atto impugnato costituisce, in linea generale, un vizio di irregolarità e non una causa automatica di nullità.
- Per qualificare un difetto come nullità occorre che il vizio incida su elementi essenziali dell'atto tali da compromettere la validità stessa o le garanzie del contraddittorio; errori meramente formali e riferibili a dati non essenziali sono sanabili o irrilevanti ai fini dell'annullamento.
- In caso di errore di indirizzo è preferibile richiedere la rettifica o la chiarificazione dell'atto e, se del caso, far valere eventuali pregiudizi concreti subiti; la semplice presenza dell'errore non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
- Il giudice valuta la rilevanza del vizio alla luce della concreta lesione delle garanzie difensive: se l'errore non ha impedito l'esercizio del diritto di difesa o la determinazione della competenza, esso non determina nullità.
- È utile richiamare e documentare eventuali effetti pratici dell'errore (p.es. impedimento alla impugnazione, ritardi sulla notifica) qualora si voglia sostenere un pregiudizio che giustifichi rimedi più incisivi.
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