Cassazione Penale, Sentenza n. 11792/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto insegne e marchi riconducibili alla Stanleybet Malta Lldt s.r.l. articolando due motivi: (1) violazione delle norme processuali (artt. 322 e 324 c.p.p.), sostenendo che il terzo proprietario non può in sede di riesame contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare ma solo dimostrare la propria titolarità o l'assenza di collegamenti con l'indagato, rendendo dunque inammissibile l'istanza di riesame proposta da Fortugno; (2) errata applicazione dell'art. 4, comma 4-bis, della L. n. 401/1989 e degli artt. 643 e 644, commi 643-644, della L. n. 190/2014, sostenendo che la scelta della società Stanleybet di non aderire alla procedura di regolarizzazione non sarebbe irrilevante ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 4 comma 4-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente. Ha affermato il principio di diritto secondo cui il terzo che richiede la restituzione di beni sequestrati non può contestare i presupposti della misura cautelare (fumus e esigenze cautelari), potendo soltanto dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato. Alla luce di ciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha altresì rilevato che il Tribunale di merito dovrà valutare, in sede di rinvio, la rilevanza di una successiva ordinanza prodotta dalla difesa del terzo (del 26/01/2023) ai fini di una eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il secondo motivo è stato assorbito dalla decisione sul primo motivo.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen. e art. 324 cod. proc. pen.
art. 322 e art. 324 cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio che limita la legittimazione del terzo in materia di sequestro preventivo: il terzo non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo solo dimostrare la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di rapporti di collegamento con l'indagato
art. 4, comma 4-bis, L. n. 401/1989
art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989
La questione relativa all'applicazione di questa norma (in relazione alla mancata adesione della società alla procedura di regolarizzazione) è stata sollevata ma ritenuta assorbita dal giudizio: la Corte non ha deciso nel merito sulla rilevanza della mancata partecipazione alla procedura di regolarizzazione, avendo risolto il ricorso sul profilo processuale
art. 1, commi 643 e 644, L. n. 190/2014
art. 1, commi 643 e 644, L. 190/2014
La questione relativa alle disposizioni sulla procedura di regolarizzazione è stata evocata dal ricorrente ma la Corte non si è pronunciata sul punto sostanziale, avendo dichiarato assorbita la doglianza in ragione della decisione sul primo motivo
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020
Richiamata in relazione alla richiesta della difesa del terzo di trattazione orale del ricorso; utilizzata come riferimento procedurale ma senza incisiva rilevanza sul merito della decisione
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla memoria difensiva depositata dalla difesa del terzo; non decisivo ai fini della pronuncia di legittimità sul primo motivo
Massime di principio
- Il terzo proprietario di beni sottoposti a sequestro preventivo non può in sede di riesame contestare i presupposti della misura cautelare (ad es. il fumus del reato o le esigenze cautelari): la sua azione deve limitarsi a dimostrare l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di rapporti di collegamento concorsuale con l'indagato
- Se il terzo dimostra l'effettività del diritto di proprietà, la sua pretesa alla restituzione può essere accolta indipendentemente dall'esistenza del fumus del reato ascritto all'indagato
- Se il terzo supera i limiti della propria legittimazione processuale (ad es. contestando il fumus del reato), il provvedimento di merito può essere annullato in cassazione e la causa rinviata per nuovo giudizio
- In ipotesi di provvedimenti successivi (es. ordinanze che annullano sequestri o modificano la situazione processuale), il giudice adito in sede di rinvio dovrà valutare l'eventuale cessazione della materia del contendere
- In concreto, chi agisce come terzo in procedimenti cautelari dovrebbe concentrare la difesa sulla produzione di documentazione probatoria della proprietà/disponibilità e su elementi che escludano legami economici o organizzativi con l'indagato, evitando di porre questioni sostanziali relative all'imputazione penale
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