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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37090/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare, ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha concesso solo la semilibertà. Il ricorrente deduce: (i) erronea applicazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 47 e ss., L. 354/1975 per aver rigettato l'affidamento in prova nonostante la prognosi favorevole emersa dall'UEPE; (ii) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa o insufficiente considerazione del lavoro svolto (presso un punto vendita familiare non collegato alle società fallite), della disponibilità al volontariato in parrocchia, dell'atteggiamento collaborativo e delle informazioni del Commissariato di Porta Nuova, nonché della relazione UEPE che indicherebbe risorse e assenza di legami con la criminalità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, tenendo conto della gravità del reato di bancarotta fraudolenta e delle pregresse pendenze penali, non ha ritenuto concedibile l'affidamento in prova al servizio sociale, pur riconoscendo la sussistenza dei presupposti per la misura alternativa più limitata della semilibertà (con svolgimento quotidiano di attività di volontariato e rientro in istituto per il resto della giornata). La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b))

    Norma richiamata quale parametro di censura dei motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge). La Corte rileva che le doglianze prospettate non evidenziano errore di diritto né vizio motivazionale rilevante ai sensi di detta disposizione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e))

    Richiamata in relazione al vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ritiene che la motivazione del Tribunale di sorveglianza non sia viziata e sia congrua rispetto agli elementi valutati.

  • art. 47 ord. pen. (L. 354/1975)

    Disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa finalizzata alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva. La Corte ricorda che per la concessione rilevano sia la gravità del reato e i precedenti, sia la condotta successiva alla commissione del reato e la prognosi favorevole; non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, ma solo l'avvio di tale processo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese processuali: il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La gravità del reato e precedenti penali possono, da soli, costituire motivo legittimo per negare l'affidamento in prova al servizio sociale, pur non essendo l'unico elemento valutabile.
  • Una valutazione prognostica favorevole dell'UEPE non è necessariamente decisiva: il giudice può ritenere che la riflessione autocritica o il percorso di recupero necessitino di ulteriori approfondimenti.
  • La condotta tenuta dopo la commissione del reato e le concrete possibilità di reinserimento (lavoro, volontariato, assenza di legami criminali) sono elementi essenziali ma devono essere valutati nel loro complesso e con la discrezionalità del giudice.
  • Quando la richiesta di misura alternativa è proposta prima dell'inizio dell'espiazione, il giudice deve considerare la condotta tenuta in libertà dopo la condanna per formulare una prognosi circa la possibilità di astensione da future condotte criminose.
  • Il giudizio sulla misura alternativa più adeguata è largamente discrezionale: il tribunale può scegliere misure progressive e più limitate (es. semilibertà) per un reinserimento graduale quando ritenga improbabile il successo di misure più ampie.
  • In sede di legittimità il sindacato sulla valutazione prognostica e discrezionale è limitato: la Corte di cassazione verifica la correttezza giuridica e la presenza di una motivazione plausibile, non riesamina i fatti come un giudice di merito.

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