Cassazione Civile, Ordinanza n. 06908/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società che gestiva un impianto di distribuzione carburanti in forza di un contratto di comodato e somministrazione aveva richiesto alla controparte il pagamento di una somma residua indicata in fattura come rimborso spese di piccola manutenzione del secondo semestre 2014, invocando una transazione successiva con cui le parti avrebbero definito tutti i reciproci rapporti di dare e avere conseguenti alla risoluzione del rapporto. La controparte si era opposta sostenendo che la fattura fosse una duplicazione relativa alla medesima causale già pagata e che il credito non esistesse; in via riconvenzionale aveva chiesto l'accertamento di un proprio credito di importo minore e la compensazione. Il tribunale aveva accolto la domanda della società attrice, ritenendo non provato l'errore materiale dedotto dalla convenuta; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, dichiarando non dovuto l'importo per spese di piccola manutenzione e condannando la società attrice alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto: 1) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale e della disciplina della transazione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe trascurato il senso letterale e la funzione pratica dell'accordo, nonché la previsione di un'efficacia "tombale" della transazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella clausola transattiva che definiva tutti i rapporti tra le parti e preveniva contenziosi futuri; 3) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e dell'art. 1218 c.c., assumendo che spettasse alla controparte provare la duplicazione materiale della fattura; 4) violazione degli artt. 1430 e 1362 c.c., sostenendo che la sentenza avesse erroneamente qualificato la vicenda come mero errore materiale e non come vizio del consenso. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, osservando che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito, e che la presunta "valenza tombale" della transazione costituiva una valutazione giuridica e non un fatto storico; ha poi giudicato infondati il terzo e il quarto motivo, affermando che, non essendo la transazione comprensiva di un rimborso per lo smaltimento del materiale, spettava alla società attrice provare il fatto costitutivo del proprio diritto, e che la correzione del testo contrattuale per errore materiale non integra un errore-vizio del consenso quando non sia in discussione la reale volontà comune delle parti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché sollecitavano una diversa ricostruzione della volontà contrattuale e invocavano, come vizio motivazionale, una valutazione giuridica sugli effetti della transazione, non un fatto storico omesso. Ha respinto il terzo motivo perché il credito azionato dalla società ricorrente costituiva fatto costitutivo da provare a suo carico, non essendo previsto dalla transazione un rimborso per l'attività ulteriormente dedotta. Ha respinto anche il quarto motivo, chiarendo che la vicenda riguardava un mero errore materiale di fatturazione/trascrizione e non un errore vizio del consenso ex art. 1430 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380bis c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
art. 1362 c.c.
Usato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che l'interpretazione non si esaurisce nel solo dato letterale e va coordinata con gli altri criteri legali e con la causa concreta dell'accordo.
art. 1965 c.c.
Richiamato in relazione alla transazione e alla sua interpretazione, da leggere secondo la comune volontà delle parti e la funzione dell'accordo.
art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge in tema di ermeneutica contrattuale, onere della prova ed errore; la Corte osserva che le censure miravano in realtà a una diversa valutazione del merito oppure erano infondate.
art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
La Corte precisa che il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non una mera valutazione o qualificazione giuridica degli effetti di un accordo.
art. 2697 c.c.
Il riparto dell'onere probatorio segue la distinzione tra fatti costitutivi, che incombono su chi fa valere il diritto, e fatti impeditivi/modificativi, che spettano alla controparte.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte lo considera non violato perché il tema era la prova del fatto costitutivo del credito, non l'inadempimento in sé.
art. 1430 c.c.
La Corte esclude l'errore-vizio perché la controversia riguardava un errore materiale di redazione/fatturazione e non la formazione della volontà negoziale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso.
art. 1362 e ss. c.c.
Richiamati come complesso dei canoni ermeneutici contrattuali, che il giudice del merito deve applicare senza fissare una gerarchia rigida e assoluta tra criterio letterale e altri criteri.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto non può essere ridotta al solo significato letterale delle clausole: il giudice deve verificare la coerenza del testo con la causa concreta, con la comune intenzione delle parti e con la loro condotta complessiva.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto l'apparente denuncia di violazione dei canoni ermeneutici o di vizio motivazionale, miri in realtà a sostituire una diversa ricostruzione della volontà contrattuale compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta dedurre l'omesso apprezzamento di una clausola o di una valutazione giuridica sugli effetti del contratto.
- Nel riparto dell'onere della prova occorre distinguere tra fatti costitutivi del diritto azionato, che devono essere provati da chi domanda, e fatti impeditivi, modificativi o estintivi, che gravano sulla parte che li allega.
- Quando un accordo transattivo non prevede un determinato titolo di pagamento, chi pretende la relativa somma deve provare il fatto costitutivo ulteriore che giustifica la pretesa.
- La divergenza tra testo contrattuale e reale volontà comune, quando dipende da un errore materiale di redazione o trascrizione, si risolve mediante interpretazione della volontà effettiva e non integra automaticamente un errore-vizio del consenso.
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