Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27135/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un complesso programma negoziale relativo a un terreno edificabile e alle unità immobiliari da costruire. In origine vi era un preliminare di permuta tra il proprietario del suolo e il promittente costruttore, poi seguito da un contratto di vendita del suolo e da un preliminare di vendita delle unità immobiliari future. La corte d'appello ha ritenuto simulata la clausola sul prezzo del preliminare di vendita, perché il prezzo non era stato realmente pagato e il negozio costituiva attuazione del programma di scambio tra suolo e costruendo. Nonostante ciò, ha riconosciuto il risarcimento del danno per inadempimento del promittente venditore, liquidandolo come differenza tra il prezzo indicato nel preliminare e il valore di mercato degli immobili, e ha inoltre dichiarato l'inefficacia di alcuni atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore che aveva agito in revocatoria. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1453 c.c., sostenendo che, essendo simulato il prezzo e non essendo stato provato un effettivo esborso o un danno autonomo, non poteva riconoscersi alcun risarcimento; 2) violazione degli artt. 1223, 2697 e 115 c.p.c., perché la liquidazione del danno sarebbe stata effettuata sulla base di un prezzo virtuale e di un valore di mercato non provato, oltre che con uso asseritamente errato di un'ordinanza di vendita; 3) violazione degli artt. 1294 e 1314 c.c., per avere attribuito in via solidale a più creditori il diritto al risarcimento, nonostante le diverse posizioni negoziali e i diversi diritti reali oggetto delle promesse di trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel valorizzare l'inadempimento dell'obbligo di trasferire i diritti reali promessi, affermando che il danno da inadempimento coincide con la perdita della prestazione dovuta e che il prezzo simulato era irrilevante ai fini della sua quantificazione. Ha invece cassato la sentenza d'appello limitatamente alla statuizione sulla solidarietà attiva tra i creditori risarcitori, osservando che non sussiste solidarietà attiva salvo espressa previsione di legge o di titolo negoziale e che le posizioni dei diversi promissari erano distinte, sicché il risarcimento doveva essere separatamente attribuito secondo il diverso valore dei diritti reali rispettivamente promessi. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello per la rideterminazione delle rispettive quote di danno e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova del danno non è violato quando il giudice valorizza l'inadempimento e la perdita della prestazione dovuta; la doglianza è inammissibile se mira in realtà a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 1453 c.c.

    la risoluzione per inadempimento consente il risarcimento del danno da mancato conseguimento della prestazione dovuta.

  • art. 1223 c.c.

    il danno risarcibile va commisurato alla perdita della prestazione e alla sua concreta utilità economica, cioè al danno-conseguenza causalmente collegato all'inadempimento.

  • art. 115 c.p.c.

    può rilevare solo un vero travisamento della prova, ossia l'attribuzione in sentenza di un dato probatorio inesistente o radicalmente diverso; non basta una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 1294 c.c.

    la solidarietà attiva non si presume e richiede una previsione espressa o un titolo negoziale.

  • art. 1314 c.c.

    in mancanza di solidarietà, se l'obbligazione ha contenuti diversi verso più creditori, la prestazione risarcitoria va ripartita in modo distinto secondo le rispettive posizioni.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato per l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti in pregiudizio del creditore che aveva agito in revocatoria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    l'onere di specificità del ricorso impedisce di dedurre travisamenti di prova senza localizzare e riportare il contenuto degli atti rilevanti.

Massime di principio

  • Nel contratto preliminare di vendita, ai fini del risarcimento per inadempimento conta la prestazione effettivamente dovuta e non il prezzo apparente o simulato, se questo non rappresenta il vero contenuto sinallagmatico dell'operazione.
  • L'inadempimento dell'obbligo di trasferire un bene o un diritto reale integra di per sé la lesione dell'interesse creditorio e consente di considerare esistente il danno-evento, fermo restando che il danno risarcibile va poi quantificato secondo il valore economico della prestazione mancata.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'onere della prova, si contesta in realtà la valutazione delle prove o la sufficienza degli elementi utilizzati dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova rilevante in cassazione sussiste solo se il giudice attribuisce alla fonte probatoria un contenuto oggettivamente inesistente o inequivocabilmente diverso da quello reale; non basta proporre una lettura alternativa del materiale istruttorio.
  • La solidarietà attiva tra più creditori non si presume: richiede una fonte espressa e, in mancanza, ciascun credito resta autonomo e va soddisfatto secondo la rispettiva misura e il relativo contenuto.
  • Quando diversi creditori sono titolari di prestazioni distinte, anche se collegate a un medesimo programma negoziale, il risarcimento sostitutivo deve essere ripartito in modo coerente con la diversa utilità perduta da ciascuno.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.