Cassazione Civile, Ordinanza n. 27135/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un complesso programma negoziale relativo a un terreno edificabile e alle unità immobiliari da costruire. In origine vi era un preliminare di permuta tra il proprietario del suolo e il promittente costruttore, poi seguito da un contratto di vendita del suolo e da un preliminare di vendita delle unità immobiliari future. La corte d'appello ha ritenuto simulata la clausola sul prezzo del preliminare di vendita, perché il prezzo non era stato realmente pagato e il negozio costituiva attuazione del programma di scambio tra suolo e costruendo. Nonostante ciò, ha riconosciuto il risarcimento del danno per inadempimento del promittente venditore, liquidandolo come differenza tra il prezzo indicato nel preliminare e il valore di mercato degli immobili, e ha inoltre dichiarato l'inefficacia di alcuni atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore che aveva agito in revocatoria. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1453 c.c., sostenendo che, essendo simulato il prezzo e non essendo stato provato un effettivo esborso o un danno autonomo, non poteva riconoscersi alcun risarcimento; 2) violazione degli artt. 1223, 2697 e 115 c.p.c., perché la liquidazione del danno sarebbe stata effettuata sulla base di un prezzo virtuale e di un valore di mercato non provato, oltre che con uso asseritamente errato di un'ordinanza di vendita; 3) violazione degli artt. 1294 e 1314 c.c., per avere attribuito in via solidale a più creditori il diritto al risarcimento, nonostante le diverse posizioni negoziali e i diversi diritti reali oggetto delle promesse di trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel valorizzare l'inadempimento dell'obbligo di trasferire i diritti reali promessi, affermando che il danno da inadempimento coincide con la perdita della prestazione dovuta e che il prezzo simulato era irrilevante ai fini della sua quantificazione. Ha invece cassato la sentenza d'appello limitatamente alla statuizione sulla solidarietà attiva tra i creditori risarcitori, osservando che non sussiste solidarietà attiva salvo espressa previsione di legge o di titolo negoziale e che le posizioni dei diversi promissari erano distinte, sicché il risarcimento doveva essere separatamente attribuito secondo il diverso valore dei diritti reali rispettivamente promessi. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello per la rideterminazione delle rispettive quote di danno e per le spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
l'onere della prova del danno non è violato quando il giudice valorizza l'inadempimento e la perdita della prestazione dovuta; la doglianza è inammissibile se mira in realtà a contestare la valutazione delle prove.
art. 1453 c.c.
la risoluzione per inadempimento consente il risarcimento del danno da mancato conseguimento della prestazione dovuta.
art. 1223 c.c.
il danno risarcibile va commisurato alla perdita della prestazione e alla sua concreta utilità economica, cioè al danno-conseguenza causalmente collegato all'inadempimento.
art. 115 c.p.c.
può rilevare solo un vero travisamento della prova, ossia l'attribuzione in sentenza di un dato probatorio inesistente o radicalmente diverso; non basta una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 1294 c.c.
la solidarietà attiva non si presume e richiede una previsione espressa o un titolo negoziale.
art. 1314 c.c.
in mancanza di solidarietà, se l'obbligazione ha contenuti diversi verso più creditori, la prestazione risarcitoria va ripartita in modo distinto secondo le rispettive posizioni.
art. 2901 c.c.
richiamato per l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti in pregiudizio del creditore che aveva agito in revocatoria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
l'onere di specificità del ricorso impedisce di dedurre travisamenti di prova senza localizzare e riportare il contenuto degli atti rilevanti.
Massime di principio
- Nel contratto preliminare di vendita, ai fini del risarcimento per inadempimento conta la prestazione effettivamente dovuta e non il prezzo apparente o simulato, se questo non rappresenta il vero contenuto sinallagmatico dell'operazione.
- L'inadempimento dell'obbligo di trasferire un bene o un diritto reale integra di per sé la lesione dell'interesse creditorio e consente di considerare esistente il danno-evento, fermo restando che il danno risarcibile va poi quantificato secondo il valore economico della prestazione mancata.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'onere della prova, si contesta in realtà la valutazione delle prove o la sufficienza degli elementi utilizzati dal giudice di merito.
- Il travisamento della prova rilevante in cassazione sussiste solo se il giudice attribuisce alla fonte probatoria un contenuto oggettivamente inesistente o inequivocabilmente diverso da quello reale; non basta proporre una lettura alternativa del materiale istruttorio.
- La solidarietà attiva tra più creditori non si presume: richiede una fonte espressa e, in mancanza, ciascun credito resta autonomo e va soddisfatto secondo la rispettiva misura e il relativo contenuto.
- Quando diversi creditori sono titolari di prestazioni distinte, anche se collegate a un medesimo programma negoziale, il risarcimento sostitutivo deve essere ripartito in modo coerente con la diversa utilità perduta da ciascuno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27010/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27011/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27014/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27015/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27016/2021 del 06/10/2021
- ordinanza_civile · 6 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27018/2021 del 06/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →