Ordinanza n. 5223/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00212/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria n. 212/2024, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l'autorizzazione paesaggistica comunale e respinto i motivi aggiunti contro il successivo diniego relativo all'installazione di un impianto fotovoltaico
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Umbria relativa alla contestazione dell'autorizzazione comunale del 28 agosto 2023, rilasciata ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 31/2017 per l'installazione di un impianto fotovoltaico, con prescrizioni della Soprintendenza, nonché del successivo diniego comunale del 21 dicembre 2023 e del parere negativo della Soprintendenza del 1 dicembre 2023. Il Comune di Corciano ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per nullità della notificazione, poiché, trattandosi anche di atti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza, il ricorso era stato notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura generale dello Stato. Gli appellanti hanno chiesto la rimessione in termini per errore scusabile e la rinnovazione della notificazione, rilevando la tempestività della notifica originaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito l'appello. Ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha accolto l'istanza degli appellanti e li ha autorizzati a rinnovare la notificazione del ricorso in appello nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza presso l'Avvocatura generale dello Stato. La rinnovazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza; la prova dell'avvenuto adempimento deve essere depositata entro 15 giorni dal perfezionamento della nuova notificazione. Dopo tali adempimenti, la Segreteria dovrà sottoporre il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza pubblica di trattazione.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice, in presenza di una notificazione viziata, di autorizzarne la rinnovazione, assegnando un termine perentorio per l'adempimento e per il deposito della relativa prova.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
È richiamata quale pronuncia che ha inciso sul testo dell'art. 44, comma 4, c.p.a., applicato dal Collegio.
art. 11 d.P.R. n. 31/2017
Costituisce la base normativa dell'autorizzazione comunale all'installazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della controversia di merito.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un ricorso amministrativo presenta un vizio sanabile, il giudice può autorizzarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio per il nuovo adempimento e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova.
- La notificazione di un ricorso rivolto anche contro atti di amministrazioni statali deve essere rinnovata presso l'Avvocatura generale dello Stato quando la notificazione originaria sia stata effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato; la rinnovazione consente la prosecuzione del giudizio senza decisione immediata sull'ammissibilità dell'appello.
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