Cassazione Penale, Sentenza n. 32389/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990) e associazione di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente non contestava la gravità indiziaria ma deduceva violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. ("contestazione a catena"), chiedendo la retrodatazione dell'inizio della decorrenza della misura cautelare al 14/09/2021 (data di esecuzione di una precedente ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria il 27/07/2021), sostenendo che gli elementi indiziari relativi al nuovo procedimento erano già desumibili dagli atti anteriori alla prima ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il Tribunale del riesame ha errato nel valutare l'operatività dell'art. 297, comma 3, c.p.p., avendo preso in considerazione la mera posteriorità cronologica dei fatti piuttosto che verificare se i fatti oggetto della seconda ordinanza (commessi tra agosto 2018 e agosto 2020) fossero anteriori all'emissione della prima ordinanza (27/07/2021, eseguita il 14/09/2021) e se, pertanto, sussistessero i presupposti per la retrodatazione. La Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catania affinché valuti, preliminarmente, l'esistenza del rapporto di connessione tra i fatti dei due procedimenti e l'operatività della retrodatazione secondo i criteri fissati (anteriorità dei fatti, desumibilità degli elementi dagli atti), nonché l'eventuale già intervenuta decorrenza del termine di custodia cautelare. Inoltre ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la "contestazione a catena" e la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare quando siano emesse più ordinanze per lo stesso soggetto; la Corte evidenzia le tre distinte ipotesi di applicazione (connessione qualificata senza rinvio a giudizio; connessione qualificata con rinvio a giudizio; assenza di connessione ma elementi già desumibili dagli atti) e chiarisce che la verifica deve riguardare l'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data di emissione della prima ordinanza
art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (nozione di connessione)
Individua le forme di 'connessione qualificata' (concorso formale/continuazione e nesso teleologico) che, se sussistenti, comportano l'automatica retrodatazione secondo il primo periodo dell'art. 297, comma 3
Corte Costituzionale, sent. n. 408 del 3/11/2005
Ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 297, comma 3, prevedendo la retrodatazione anche per fatti diversi non connessi quando gli elementi per la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza
Corte Costituzionale, sent. n. 233 del 22/07/2011
Ha ulteriormente precisato i limiti applicativi della norma, in particolare con riguardo ai casi in cui per i fatti oggetto della prima ordinanza sia intervenuta sentenza definitiva anteriormente alla seconda misura
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla motivazione come parametro sulle esigenze cautelari: disciplina la doppia presunzione relativa al pericolo di reiterazione che può giustificare la custodia in carcere
artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali in materia di stupefacenti, costituivano i reati contestati alla base delle misure cautelari
art. 416-bis.1 c.p.
Rilevato tra le imputazioni principali (ruolo di organizzatore/promotore del gruppo criminale), contestato nel capo di imputazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per l'obbligo di comunicazione all'istituto penitenziario in caso di annullamento che incida sulla situazione detentiva
Massime di principio
- L'art. 297, comma 3, c.p.p. ("contestazione a catena") può determinare la retrodatazione dell'inizio della decorrenza della misura cautelare al giorno di esecuzione/ notifica della prima ordinanza quando le ordinanze riguardano fatti commessi anteriormente alla prima ordinanza e ricorrono i presupposti di connessione o di "desumibilità" degli elementi già dagli atti.
- Occorrono due verifiche distinte: (a) la verifica temporale che i fatti oggetto della seconda ordinanza siano anteriori alla data di emissione della prima ordinanza; (b) la verifica se, al momento della prima ordinanza (o del rinvio a giudizio, a seconda dei casi), gli elementi idonei per la seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti.
- Tre profili applicativi principali: (i) connessione qualificata senza rinvio a giudizio per la prima ordinanza → retrodatazione automatica; (ii) connessione qualificata con rinvio a giudizio per la prima ordinanza → retrodatazione solo se i fatti della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti prima del rinvio; (iii) assenza di connessione qualificata → possibile retrodatazione se gli elementi per la seconda ordinanza erano già desumibili dalla documentazione disponibile al momento della prima ordinanza (regola rafforzata dalla giurisprudenza costituzionale).
- Se le misure sono state emesse in procedimenti diversi, la retrodatazione richiede in più che i procedimenti siano pendenti davanti alla stessa autorità e che la separazione possa essere attribuibile a scelte del P.M.; in mancanza di ciò la verifica è più rigorosa.
- Per la difesa: documentare e produrre agli organi giudicanti gli atti e le informative disponibili anteriori alla prima ordinanza che dimostrino la desumibilità degli elementi costitutivi della seconda misura. Per il giudice: valutare puntualmente data di commissione dei fatti, data di emissione/ esecuzione della prima ordinanza e la concreta conoscibilità degli elementi indiziari dagli atti a quel momento.
- Quando la retrodatazione è riconosciuta, la durata massima della custodia è commisurata all'imputazione più grave e decorre dal giorno di esecuzione o notifica della prima ordinanza; occorre altresì verificare se, retrodatando, il termine di custodia non sia già nel frattempo decorso.
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