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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17803/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per diffamazione per tre motivi: 1) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che sussisteva la particolare tenuità del fatto e che il Tribunale lo avrebbe confuso con l'art. 34 d.lgs. n. 74/2000; 2) violazione della regola del "oltre ogni ragionevole dubbio" e carenza motivazionale del Tribunale che, secondo il ricorrente, avrebbe considerato solo elementi a favore dell'accusa escludendo gli elementi favorevoli alla difesa; 3) vizio di motivazione per presunta contraddizione nella liquidazione del danno (assegnati euro 3.000,00 per danno morale ma contemporaneamente affermata l'assenza di prova del danno).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'art. 131-bis c.p. fosse applicabile ai procedimenti di competenza del Giudice di pace, richiamando la giurisprudenza che esclude tale applicazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e perché le censure sulla motivazione sono in gran parte escluse nel giudizio di legittimità sulle sentenze d'appello contro decisioni del Giudice di pace (limiti introdotti dall'art. 606, comma 2-bis c.p.p. e norme collegate); inoltre l'invocata formula probatoria non è parametro diretto di violazione di legge in cassazione salvo manifesta illogicità. Il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni e la Corte ha ritenuto logica la distinzione fra danno morale liquidato e assenza di prova del danno materiale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte afferma che tale causa non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace

  • art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma distinta dall'art. 131-bis c.p.; il Tribunale non doveva equiparare i due istituti

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c)

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello su reati di competenza del Giudice di pace; rende inammissibili molte censure di merito e di motivazione

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Norma richiamata in relazione alle modifiche procedurali che incidono sui confini del giudizio di legittimità per le sentenze d'appello del Giudice di pace

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al parametro probatorio applicabile soprattutto in sede di merito; in cassazione la valutazione delle prove è limitata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione, fra cui condanna alle spese e pagamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p. non è applicabile ai procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace; non si può invocare automaticamente per annullare condanne emesse in tali sedi
  • I ricorsi per cassazione contro sentenze d'appello su reati di competenza del Giudice di pace sono soggetti ai limiti dell'art. 606, comma 2-bis c.p.p.: molte doglianze di merito e di motivazione risultano inammissibili
  • L'invocazione della regola del "oltre ogni ragionevole dubbio" non costituisce di per sé un motivo di violazione di legge in cassazione; criticare la motivazione di merito può essere improprio salvo che non emergano manifesta illogicità, contraddizione o violazione di norme penali espressamente censurabili
  • La Corte può confermare la liquidazione di danni morali anche se la parte civile non ha provato danni materiali: è possibile una liquidazione distinta per natura del danno se la prova è stata fornita solo per una delle voci
  • Un ricorso mal confezionato o generico comporta rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; è essenziale motivare compiutamente i profili di diritto e richiamare i specifici punti della sentenza impugnata

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