Cassazione Penale, Sentenza n. 17803/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per diffamazione per tre motivi: 1) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che sussisteva la particolare tenuità del fatto e che il Tribunale lo avrebbe confuso con l'art. 34 d.lgs. n. 74/2000; 2) violazione della regola del "oltre ogni ragionevole dubbio" e carenza motivazionale del Tribunale che, secondo il ricorrente, avrebbe considerato solo elementi a favore dell'accusa escludendo gli elementi favorevoli alla difesa; 3) vizio di motivazione per presunta contraddizione nella liquidazione del danno (assegnati euro 3.000,00 per danno morale ma contemporaneamente affermata l'assenza di prova del danno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'art. 131-bis c.p. fosse applicabile ai procedimenti di competenza del Giudice di pace, richiamando la giurisprudenza che esclude tale applicazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e perché le censure sulla motivazione sono in gran parte escluse nel giudizio di legittimità sulle sentenze d'appello contro decisioni del Giudice di pace (limiti introdotti dall'art. 606, comma 2-bis c.p.p. e norme collegate); inoltre l'invocata formula probatoria non è parametro diretto di violazione di legge in cassazione salvo manifesta illogicità. Il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni e la Corte ha ritenuto logica la distinzione fra danno morale liquidato e assenza di prova del danno materiale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte afferma che tale causa non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace
art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma distinta dall'art. 131-bis c.p.; il Tribunale non doveva equiparare i due istituti
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c)
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello su reati di competenza del Giudice di pace; rende inammissibili molte censure di merito e di motivazione
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Norma richiamata in relazione alle modifiche procedurali che incidono sui confini del giudizio di legittimità per le sentenze d'appello del Giudice di pace
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al parametro probatorio applicabile soprattutto in sede di merito; in cassazione la valutazione delle prove è limitata
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione, fra cui condanna alle spese e pagamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p. non è applicabile ai procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace; non si può invocare automaticamente per annullare condanne emesse in tali sedi
- I ricorsi per cassazione contro sentenze d'appello su reati di competenza del Giudice di pace sono soggetti ai limiti dell'art. 606, comma 2-bis c.p.p.: molte doglianze di merito e di motivazione risultano inammissibili
- L'invocazione della regola del "oltre ogni ragionevole dubbio" non costituisce di per sé un motivo di violazione di legge in cassazione; criticare la motivazione di merito può essere improprio salvo che non emergano manifesta illogicità, contraddizione o violazione di norme penali espressamente censurabili
- La Corte può confermare la liquidazione di danni morali anche se la parte civile non ha provato danni materiali: è possibile una liquidazione distinta per natura del danno se la prova è stata fornita solo per una delle voci
- Un ricorso mal confezionato o generico comporta rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; è essenziale motivare compiutamente i profili di diritto e richiamare i specifici punti della sentenza impugnata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →