Sentenza del 04/02/2015 n. 1958 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato una denuncia di variazione DOCFA per un immobile di categoria catastale D/1, proponendo una rendita di 2.386 euro. L'Ufficio aveva determinato una rendita maggiore, pari a 3.362 euro, notificando il relativo avviso di classamento. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che fosse privo di adeguata motivazione, poiché non risultava dimostrato che l'elaborato contenente gli elementi estimali utilizzati fosse stato allegato all'avviso. La CTP e la CTR avevano accolto la doglianza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e della disciplina in materia di DOCFA, sostenendo che la relazione estimativa fosse stata allegata o comunque non necessaria in ragione della natura partecipativa della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, rilevando che l'Agenzia chiedeva in realtà un esame diretto dell'avviso amministrativo senza averne trascritto nel ricorso per cassazione gli elementi essenziali, inclusa la relazione estimativa che avrebbe dovuto dimostrare l'adeguatezza della motivazione. È stato quindi ritenuto violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato; non sono state liquidate spese poiché la società resistente non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
L'Agenzia lamentava che la CTR non avesse esaminato adeguatamente i motivi di appello. La Corte non ha accolto la censura, ritenendo comunque inammissibile il motivo per carenza di autosufficienza.
Art. 115 c.p.c.
L'Agenzia sosteneva che i documenti presenti nel fascicolo dimostrassero la motivazione dell'avviso. La Corte ha chiarito che, per contestare efficacemente la decisione in cassazione, era necessario trascrivere nel ricorso gli elementi essenziali dell'atto amministrativo rilevanti per la censura.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le disposizioni individuano i vizi denunciabili in cassazione, rispettivamente per violazione di legge e per nullità della sentenza. La Corte ha ritenuto non adeguatamente formulati i motivi processuali proposti dall'Amministrazione.
Art. 155, comma 3, c.p.c.
La Corte ha riconosciuto la tempestività del ricorso, poiché la scadenza festiva era prorogata al primo giorno non festivo successivo.
D.L. n. 16 del 1993, art. 2
La norma è stata invocata dall'Agenzia in relazione alla disciplina del classamento catastale e della procedura DOCFA, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
D.M. n. 701 del 1994
La disciplina DOCFA è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere che la partecipazione del contribuente e la stima diretta rendessero sufficiente la motivazione dell'avviso. La Corte non ha esaminato nel merito tale argomento, poiché il motivo è rimasto assorbito.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento o di classamento, il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali dell'atto e degli eventuali allegati decisivi. Non è sufficiente rinviare genericamente ai documenti presenti nel fascicolo.
Massime di principio
- In una controversia catastale, l'avviso di classamento deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica della rendita; se la motivazione dipende da una relazione estimativa o da altri allegati, deve risultare che tali documenti siano stati effettivamente allegati o portati a conoscenza del destinatario.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente affermare che un documento si trova nel fascicolo: chi denuncia un vizio della sentenza deve trascrivere o riprodurre nel ricorso gli elementi decisivi del documento, nel rispetto del principio di autosufficienza.
- La procedura DOCFA ha natura partecipativa e la proposta del contribuente può assumere rilievo nella valutazione della motivazione dell'atto; tuttavia, tale caratteristica non elimina automaticamente l'obbligo dell'Ufficio di rendere comprensibili le ragioni e i criteri della maggiore rendita attribuita.
- La mancata costituzione della parte intimata non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso: la Corte valuta comunque autonomamente l'ammissibilità e la fondatezza delle censure proposte.
- Quando il ricorso per cassazione viene rigettato per una carenza processuale, come l'inosservanza dell'autosufficienza, la Corte può non esaminare le questioni sostanziali relative alla corretta applicazione della disciplina catastale.
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