Sentenza n. 539/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: - del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Direzione Generali Valutazioni Ambientali) di concerto con il Ministero della Cultura (Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) n. 336 del 16.6.2025 nella parte in cui ha espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto denominato “Dragaggi Golfo di Olbia per portare i fondali del porto Isola Bianca e del Porto Cocciani a – 10,00 m. e i fondali della canaletta a – 11,00 m.” nel Comune di Olbia (SS) per quanto attiene alle parti riferite alle Vasche Colmate Nord negli specchi acquei prospicienti al Pontile Ex Palmera; - dell’ivi richiamato parere del Ministero della Cultura di cui alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 13192 del 14.4.2025, sempre nella parte in cui ha espresso giudizio negativo per le parti del progetto di cui sopra riferite alle Vasche Colmate Nord nell’area denominata Pontile Ex Palmera e, ove d’occorrenza, dei pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro prot. 3119-P del 25.2.2025 e della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio III prot. 7117-I del 28.2.2025; - ove d’occorrenza, della nota prot. 115516 del 18.6.2025 a firma della Dirigente della Divisione IV – Procedure di Valutazione VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la quale si è comunicata all’Autorità ricorrente l’emanazione del decreto interministeriale n. 336 del 16.6.2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati, nessuno escluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto interministeriale di VIA con giudizio negativo sulla compatibilità ambientale delle vasche di colmata nord prospicienti il Pontile Ex Palmera, unitamente ai pareri paesaggistici presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Autorità portuale ha impugnato il decreto interministeriale n. 336 del 16 giugno 2025, nella parte in cui ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sulle vasche di colmata nord previste nell'ambito del progetto di dragaggio del Golfo di Olbia. Il primo motivo deduceva carenza di motivazione, violazione dell'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza e sviamento, sostenendo che la VIA non avrebbe adeguatamente ponderato gli interessi pubblici connessi alla funzionalità portuale, le conseguenze della mancata realizzazione delle vasche, l'opzione zero e l'assenza di alternative per lo stoccaggio dei sedimenti non conferibili in mare. La ricorrente contestava inoltre l'errata quantificazione della percentuale di materiale destinata alle vasche. Il secondo motivo deduceva falsa applicazione del decreto ministeriale 30 novembre 1965, come modificato dal decreto ministeriale 10 gennaio 1968, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento, sostenendo che le vasche ricadessero in un'area demaniale marittima già esclusa dal vincolo paesaggistico e che la valutazione avrebbe dovuto considerare l'attuale grado di antropizzazione dell'area. Il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 142 e 157 del d.lgs. n. 42/2004 e dei decreti ministeriali del 30 novembre 1965 e 10 gennaio 1968, sostenendo l'inapplicabilità del vincolo paesaggistico all'area interessata. Il quarto motivo deduceva violazione degli artt. 142, 143 e 146 del d.lgs. n. 42/2004, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale e della legge regionale n. 8/2004, nonché carenza di motivazione e sviamento, assumendo che l'eventuale vincolo non rendesse automaticamente incompatibili le opere, potendo queste essere sottoposte alla distinta autorizzazione paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha preliminarmente ricostruito la natura della VIA come giudizio sintetico e globale di comparazione tra il sacrificio ambientale e paesaggistico imposto dall'opera e l'utilità socio-economica perseguita, comprensivo dell'esame delle alternative ragionevoli e dell'opzione zero. Ha inoltre ribadito l'ampia discrezionalità amministrativa, tecnica e istituzionale dell'amministrazione e il limite del sindacato giurisdizionale, circoscritto alla verifica di vizi manifesti quali abnormità, illogicità, contraddittorietà o superficialità, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Il primo motivo è stato respinto perché lo studio di impatto ambientale aveva individuato soltanto il sito del Pontile Ex Palmera, senza descrivere alternative localizzative ragionevoli per le vasche di colmata. Tale omissione ha impedito alle amministrazioni competenti di valutare compiutamente le alternative e l'opzione zero. Non era sufficiente affermare la necessità delle vasche per la funzionalità del Golfo e per la gestione dei sedimenti, poiché il proponente avrebbe dovuto dimostrare che la localizzazione prescelta era l'unica possibile oppure confrontarla con soluzioni alternative. La censura sulla percentuale di materiale destinata alle vasche è stata ritenuta non decisiva, poiché il parere negativo si fondava sull'impatto paesaggistico dell'opera e sulla mancata previsione di alternative, non sulla contestazione dell'utilità delle vasche per lo stoccaggio dei sedimenti. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché il parere ministeriale aveva motivato il diniego non solo sulla localizzazione diretta dell'opera, ma soprattutto sugli effetti delle vasche sull'intero Golfo di Olbia, sulle aree e vedute tutelate, sulla morfologia della linea di costa, sull'ambiente costiero di sommersione e sull'ulteriore artificializzazione del litorale. Pertanto, anche se l'area di sedime fosse stata esclusa dal vincolo diretto, ciò non avrebbe escluso la rilevanza degli impatti paesaggistici sulle aree tutelate circostanti e sulle visuali protette. Il quarto motivo non è stato esaminato nel merito, poiché il provvedimento era plurimotivato e la ragione ostativa fondata sul contrasto dell'opera con i beni tutelati dai decreti ministeriali era autonomamente sufficiente a sorreggerlo. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 22, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 152/2006
una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali
Lo studio di impatto ambientale deve descrivere le alternative ragionevoli, comprese le alternative localizzative e l'opzione zero, consentendo una valutazione effettiva dei benefici socio-economici e delle esternalità ambientali del progetto.
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
Costituisce la base normativa della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto.
art. 25 d.lgs. n. 152/2006
È richiamato quale parametro di legittimità del giudizio di compatibilità ambientale, senza che il TAR ne sviluppi un'autonoma interpretazione distinta.
art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004
Il vincolo paesaggistico relativo ai territori costieri è rilevante nella valutazione degli effetti dell'opera sulla morfologia della costa e sul rapporto tra litorale e specchio acqueo.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
L'autorizzazione paesaggistica è distinta dalla VIA; tuttavia, la possibilità di una successiva autorizzazione paesaggistica non supera autonomamente un giudizio negativo di compatibilità ambientale fondato su ragioni paesaggistiche autonome e sufficienti.
art. 157 d.lgs. n. 42/2004
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e l'inapplicabilità del vincolo costiero, ma la censura è stata respinta perché il diniego considerava comunque l'impatto dell'opera sulle aree e sulle visuali tutelate.
art. 143 d.lgs. n. 42/2004
È richiamato quale parametro della disciplina paesaggistica regionale e della pianificazione paesaggistica, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 134 c.p.a.
Il carattere tassativo dei casi di giurisdizione amministrativa di merito conferma che il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'amministrazione nella VIA.
art. 73 c.p.a.
Disciplina il deposito di documenti e memorie in vista dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- La VIA non costituisce una mera verifica tecnica della compatibilità astratta dell'opera, ma un giudizio sintetico e globale di comparazione tra il sacrificio ambientale e paesaggistico e l'utilità socio-economica dell'intervento, nel quale devono essere considerate anche le alternative ragionevoli e l'opzione zero.
- Lo studio di impatto ambientale deve descrivere le alternative ragionevoli, comprese le alternative localizzative e la mancata realizzazione dell'opera; l'indicazione della sola localizzazione prescelta impedisce all'amministrazione di svolgere una ponderazione effettiva e può legittimare il giudizio negativo di compatibilità ambientale.
- Il proponente non può limitarsi ad affermare la necessità funzionale di una determinata opera o localizzazione, ma deve dimostrare, nell'ambito dello studio di impatto ambientale, l'inesistenza di alternative ragionevoli o confrontare adeguatamente le diverse soluzioni progettuali e localizzative.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni di VIA, caratterizzate da ampia discrezionalità amministrativa, tecnica e istituzionale, è limitato alla verifica di vizi manifesti quali abnormità, illogicità, contraddittorietà, superficialità o travisamento; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione.
- Nella valutazione paesaggistica di un'opera costiera, la circostanza che l'area di sedime non sia direttamente assoggettata al vincolo non esclude la rilevanza degli effetti dell'intervento sulle aree tutelate circostanti, sulle visuali protette, sulla morfologia della costa e sul rapporto tra litorale e specchio acqueo.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di motivi autonomi, la permanenza di una sola ragione ostativa sufficiente a giustificarlo rende irrilevante l'eventuale fondatezza delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
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