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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27937/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proposta da un lavoratore dipendente per ottenere il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di contributi/versamenti fiscali per il triennio 1990-1992, in base alla disciplina agevolativa collegata agli eventi sismici del dicembre 1990 (richiamata come art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e, in motivazione, come art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014). In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato per genericità dell’importo chiesto e per mancata produzione delle prove di versamento, oltre che per la ritenuta estraneità del comune di residenza al perimetro dei comuni agevolati. In appello il contribuente aveva sostenuto di avere diritto al rimborso per euro 6.396,28, aveva prodotto buste paga e dichiarazioni dei redditi e aveva dedotto che la disciplina faceva riferimento alle province colpite dal sisma, non solo ai singoli comuni. La CTR aveva accolto parzialmente l’appello, ritenendo non decisiva la residenza in un comune non incluso nel d.P.C.M. 15 gennaio 1991 e affermando che il beneficio spettasse anche ai sostituiti e potesse fondarsi anche sul luogo del rapporto di lavoro. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992, deducendo l’inammissibilità del ricorso originario per mancata allegazione, all’istanza di rimborso, della documentazione attestante i versamenti e per omessa declaratoria d’ufficio di inammissibilità del primo grado; 2) violazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 e del d.P.C.M. 15 gennaio 1991, assumendo che il rimborso non spettasse al contribuente perché residente in un comune non compreso tra quelli colpiti e agevolati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e fondato il secondo. Quanto al primo, ha rilevato che la doglianza sull’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di allegazione documentale era nuova, non risultava proposta nei gradi di merito, e comunque era priva di autosufficienza perché la ricorrente non aveva riprodotto né allegato il contenuto dell’istanza di rimborso; inoltre, richiamando un precedente, ha affermato che la mancanza di documentazione allegata alla domanda non è di per sé motivo legale di rigetto o di inammissibilità, potendo dar luogo a un confronto con l’ufficio e a integrazione documentale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui i benefici per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 spettano ai residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni individuati dal d.P.C.m. 15 gennaio 1991; poiché non era contestato che il contribuente risiedesse a Pedara, comune non incluso nell’elenco, ha escluso il diritto al rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di merito sono state compensate integralmente, mentre il contribuente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992

    Le censure basate su inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di allegazione documentale non possono essere accolte se la questione è nuova, non trattata nei gradi di merito, e se il ricorso per cassazione non è autosufficiente nel riprodurre il contenuto degli atti rilevanti.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale sulla validità del ricorso introduttivo; la Corte ne esclude la violazione per difetto di autosufficienza e novità della questione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’atto impugnabile; la Corte non accoglie la doglianza perché la questione non era stata ritualmente dedotta nei gradi di merito.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in tema di documenti; la Corte osserva che la mancanza di allegazione iniziale non comporta automaticamente l’inammissibilità della domanda di rimborso.

  • art. 27 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa una violazione processuale idonea a fondare l’inammissibilità del ricorso originario.

  • art. 9, comma 17, legge n. 289/2002

    Norma invocata per fondare il diritto al rimborso collegato agli eventi sismici del 1990; la Corte la interpreta in coordinamento con la disciplina attuativa che limita i benefici ai soggetti e ai luoghi individuati.

  • art. 1, comma 665, legge n. 190/2014

    È letta come disposizione che rinvia alla disciplina attuativa per individuare i soggetti colpiti dal sisma e i comuni beneficiari, non estendendo il rimborso a chi non rientra nell’elenco dei comuni agevolati.

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017

    Richiamato nel ragionamento della Corte come indice della scelta legislativa di non considerare la mancanza iniziale di documentazione come motivo diretto di rigetto o inammissibilità della domanda di rimborso.

  • art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 123/2017

    Secondo la Corte, la disciplina esclude che la domanda di rimborso sia automaticamente respinta per carenza di documenti allegati, prevedendo piuttosto un possibile integrazione istruttoria e contraddittorio con l’ufficio.

  • ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, art. 3

    Individua i soggetti beneficiari delle sospensioni e agevolazioni: residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati dal d.P.C.m. competente.

  • ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, art. 5

    Per fruire dei benefici è richiesta la produzione di certificato di residenza attestante la permanenza della residenza nell’area agevolata da data anteriore al 13 dicembre 1990.

  • d.P.C.m. 15 gennaio 1991

    Contiene l’elenco dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici; la Corte lo usa come criterio decisivo per escludere il contribuente residente in un comune non incluso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall’Agenzia per violazione di legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando il ricorso originario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che deduce una questione processuale non trattata nei gradi di merito è inammissibile se la questione non risulta previamente devoluta e se il ricorso non è autosufficiente nella rappresentazione degli atti e dei documenti rilevanti.
  • La mancata allegazione, all’istanza di rimborso, della documentazione comprovante i versamenti non comporta automaticamente l’inammissibilità o il rigetto della domanda quando la disciplina sostanziale e interpretativa della misura prevede un’interlocuzione con l’ufficio e la possibilità di integrazione documentale.
  • In materia di agevolazioni collegate agli eventi sismici del 1990, il diritto al rimborso spetta solo ai soggetti che rientrano nei presupposti soggettivi e territoriali fissati dalla normativa attuativa, con riferimento ai comuni espressamente inclusi nell’elenco ministeriale.
  • Ai fini dell’accesso al beneficio, la residenza in un comune non compreso nell’elenco dei territori agevolati esclude il diritto al rimborso, anche se il rapporto di lavoro o altri elementi di collegamento si svolgano in ambiti territoriali diversi.
  • Quando la controversia dipende solo dall’applicazione della disciplina normativa ai fatti non contestati, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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