Cassazione Penale, Sentenza n. 33832/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per il reato ascritto (furto di tre zaini) contestando, in particolare, la validità delle querele (Messina) e carenze motivazionali nella determinazione della pena (Agnetta). Per Messina il primo e assorbente motivo denunciava la violazione dell'art.336 c.p.p. in quanto gli atti presentati dalle vittime non contenevano una chiara manifestazione di volontà di querela: una delle denunce era mera esposizione dei fatti senza espressa volontà punitiva; nelle altre due il richiamo a "denuncia/querela" si limitava a riferire l'attività dell'ufficiale di p.g. e l'avvenuta informativa ex art.90-bis c.p.p., risultando equivoco e insufficiente a qualificare l'atto come querela.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo relativo alla invalidità delle querele ritenendolo fondato. Ha osservato che la volontà di querelarsi deve emergere chiaramente dall'atto o da elementi idonei a dimostrarla e che la semplice sottoscrizione dell'atto o la formula sintetica che riferisce la consegna degli avvisi ex art.90-bis non sono sufficienti a trasformare la denuncia in querela. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per difetto di querela e, ai sensi dell'art.587, comma 1, c.p.p., l'annullamento ha effetto anche nei confronti dell'altro imputato (Agnetta). La richiesta della Procura generale aveva parimenti proposto l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata nella qualificazione del reato (concorso di persone nel reato); usata come riferimento al titolo di aver agito in concorso
art. 81 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata (continuazione/recidiva o circostanze di reato concatenate); menzionata nella formulazione dell'imputazione originaria
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di furto, oggetto della condanna impugnata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alle censure in cassazione: i motivi di ricorso sono stati presentati nei limiti richiesti da tale disposizione
art. 336 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla validità delle querele; la Corte ha valutato la necessità che la volontà di querela emerga chiaramente dall'atto o da elementi esterni
art. 90-bis cod. proc. pen.
Norma che impone l'informativa alle persone offese circa le facoltà previste; la Corte ha ritenuto che il mero riferimento alla consegna di tali avvisi nell'atto non è sufficiente a dimostrare la volontà di querelarsi
art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Principio che estende gli effetti dell'annullamento non personale anche agli altri imputati quando la decisione è assorbente; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo l'annullamento della sentenza anche nei confronti di Agnetta
Massime di principio
- La querela (o la manifestazione della volontà punitiva) deve emergere con chiarezza dall'atto o da elementi esterni: la presenza di una firma o la mera dicitura "denuncia/querela" nella descrizione fatta dall'ufficiale di p.g. non è automaticamente sufficiente.
- Quando un motivo è assorbente (es. invalidità della querela), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata; tale annullamento può estendersi ad altri imputati secondo l'art.587 c.p.p.
- La consegna o la lettura degli avvisi ex art.90-bis c.p.p. va distinta dalla concreta e inequivoca manifestazione di volontà di querela: il formalismo procedurale richiede che la volontà di perseguire penalmente emerga nettamente dagli atti.
- Difensori e pubblici ministeri devono verificare la correttezza formale e sostanziale delle denunce/querela raccolte dalla polizia giudiziaria: per evitare un vizio formale decisivo è opportuno ottenere una dichiarazione esplicita e documentata della volontà di querelarsi.
- In sede di impugnazione è strategico proporre motivi che colpiscano vizi procedurali di natura formale afferenti all'iniziativa dell'azione penale, poiché tali censure possono risultare assorbenti e determinare l'annullamento senza rinvio.
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