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Sentenza

Sentenza del 06/11/2020 n. 58 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

cartella di pagamento - avviso di intimazione - obbligo di motivazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento/avviso di intimazione sostenendo la violazione dell'obbligo di motivazione ex L. 241/1990: chiedeva l'annullamento dell'atto per mancata indicazione delle ragioni che giustificano la pretesa tributaria e per l'assenza di adeguata esposizione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'azione esecutiva.

La decisione

Il giudice ha respinto la doglianza relativa all'obbligo di motivazione ai sensi della L. 241/1990, ritenendo che la cartella di pagamento/avviso di intimazione non sia un provvedimento amministrativo soggetto alla disciplina della motivazione prevista dalla L. 241/1990, ma un atto di esecuzione adottato dall'Agente della Riscossione nell'ambito dell'attività di riscossione. Ne consegue che la mancata motivazione formale della cartella non comporta di per sé l'illegittimità dell'atto. Il giudice ha inoltre richiamato che eventuali censure circa la fondatezza del credito tributario devono essere dirette contro l'atto impositivo (assimilato a provvedimento amministrativo e soggetto all'obbligo di motivazione) e non contro l'atto di riscossione, salvo che la cartella non presenti vizi formali o omissioni essenziali che impediscano l'identificazione del credito o del presupposto.

Norme richiamate

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (disciplina generale sull'attività amministrativa)

    La norma sull'obbligo di motivazione si applica ai provvedimenti della pubblica amministrazione; la sentenza interpreta che la cartella di pagamento, quale atto adottato dall'Agente della Riscossione per l'esecuzione della riscossione, non rientra nella categoria dei provvedimenti amministrativi soggetti alla L. 241/1990.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disciplina della riscossione dei tributi mediante cartella di pagamento)

    La cartella di pagamento è qualificata come atto di esecuzione della riscossione; la sentenza distingue tra l'atto impositivo (provvedimento amministrativo che deve essere motivato) e l'atto di riscossione emesso dall'Agente della Riscossione, al quale non si applica l'obbligo di motivazione ex L. 241/1990.

Massime di principio

  • L'obbligo di motivazione ex L. 241/1990 riguarda i provvedimenti amministrativi: la cartella di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione è un atto di esecuzione e, in quanto tale, non è soggetta alla medesima disciplina della motivazione.
  • Se si ritiene che manchino le ragioni sostanziali del credito, la via corretta è impugnare l'atto impositivo che ha originato la cartella (atto amministrativo tributario), poiché su tale atto grava l'obbligo di motivazione.
  • La mancata motivazione formale della cartella non determina automaticamente la sua illegittimità; tuttavia, se la cartella non consente l'identificazione del debitore, dell'ammontare dovuto o del titolo dell'esazione, possono sussistere vizi formali rilevanti che giustificano impugnazione.
  • In pratica, per difendersi da una cartella, è opportuno chiedere copia degli atti originari (avviso/accertamento) e verificare la legittimità e la motivazione di quei provvedimenti; eventuali ricorsi si promuovono nei confronti dell'atto impositivo innanzi al competente giudice tributario.
  • La distinzione tra atto impositivo (provvedimento amministrativo) e atto di riscossione è centrale: la prima categoria è soggetta a obblighi di motivazione e trasparenza, la seconda è finalizzata all'esecuzione e sottosta a controlli diversi (es. verifica della regolarità formale dell'atto esecutivo e della titolarità del credito).

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