Cassazione Civile, Ordinanza n. 09005/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura sanitaria privata accreditata aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la condanna dell'azienda sanitaria locale al pagamento di somme a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per prestazioni sanitarie rese oltre il budget contrattuale dell'anno 2016, in particolare nei mesi da settembre a dicembre 2016 e, in subordine, per le sole prestazioni di emergenza-urgenza rese dopo l'esaurimento del tetto. La struttura sosteneva che tali prestazioni fossero di pronto soccorso, non rifiutabili, effettuate anche su pazienti trasferiti da presidi pubblici, che l'azienda sanitaria non avesse mai sospeso l'attività né organizzato servizi alternativi, e che mancasse un valido fondamento per escludere la remunerazione. La Corte d'appello aveva però ritenuto che, nel sistema dell'accreditamento, le prestazioni eccedenti il budget non fossero dovute e che, soprattutto, il contratto sottoscritto nel 2017 contenesse una rinuncia della struttura alle azioni contro i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili; da ciò aveva desunto che la struttura avrebbe potuto impugnare quella rinuncia (per nullità o annullabilità), con conseguente difetto del requisito di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. Nel ricorso per cassazione la struttura ha articolato otto motivi: omessa o apparente motivazione e omesso esame circa la non rifiutabilità delle prestazioni di emergenza; violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., dell'art. 14, comma 8, d.P.R. n. 128/1969 e dell'art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992; omesso esame del fatto che l'azienda sanitaria non avesse sospeso l'attività di pronto soccorso e avesse continuato a inviare pazienti; illogicità della sentenza per non avere considerato la mancanza di una reale alternativa per gli assistiti; violazione dell'art. 2041 c.c.; omessa pronuncia sulla nullità del contratto del 27/03/2017 per retroattività del tetto di spesa; omessa pronuncia sulla nullità della clausola di non remunerabilità delle prestazioni extra-budget; erronea interpretazione del contratto, che secondo la ricorrente disciplinava solo le prestazioni elettive e non quelle salvavita o indifferibili. La Corte di cassazione ha ritenuto il controricorso dell'azienda sanitaria tardivo e ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, reputando decisiva e dirimente la ratio della sentenza di merito: l'azione di indebito arricchimento era esclusa per difetto di sussidiarietà, poiché la struttura avrebbe potuto far valere l'invalidità della clausola/ rinuncia contenuta nel contratto del 27/03/2017; le ulteriori doglianze non colpivano tale ratio o si risolvevano in una diversa lettura del contratto o dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre preso atto della tardività del controricorso, senza statuire sulle spese. Ha disposto, infine, il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. Il nucleo decisivo della decisione è che la domanda ex art. 2041 c.c. era preclusa dalla mancanza del requisito di sussidiarietà, perché la struttura aveva a disposizione un diverso rimedio: l'impugnazione della rinuncia contrattuale alle azioni/impugnazioni contro i provvedimenti sui tetti di spesa. Le censure sulla rifiutabilità delle prestazioni, sulla mancata sospensione dell'attività, sulla nullità del contratto o della clausola e sull'interpretazione del contratto sono state ritenute inammissibili perché non aggredivano la ratio decidendi, oppure introducevano questioni di fatto o di diritto non esaminabili nei termini proposti.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
utilizzato come rito introduttivo della domanda proposta dalla struttura sanitaria privata in primo grado.
art. 2041 c.c.
l'azione di arricchimento è sussidiaria e resta esclusa quando l'interessato possa astrattamente far valere un'altra azione, indipendentemente dall'esito prevedibile di quest'ultima.
art. 360 c.p.c.
delimita i motivi di ricorso per cassazione; i motivi che non colpiscono la ratio decidendi o che ripropongono una rivalutazione del merito sono inammissibili.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità del primo motivo, ritenuto conforme a orientamenti consolidati.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata; la mera contrapposizione di tesi difensive integra un "non motivo".
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per l'esigenza di specificità nella deduzione dei motivi e degli atti/documenti rilevanti.
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se manca la decisione su una domanda o eccezione decisiva; non ricorre quando la questione prospettata non incide sulla ratio decidendi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo se manca o è meramente apparente la motivazione, o se essa è obiettivamente incomprensibile/irriducibilmente contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la censura di questioni giuridiche o di mera valutazione del merito.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
la rimessione in termini è possibile solo in presenza di una causa non imputabile e previa tempestiva riattivazione del procedimento.
art. 1362 c.c. e ss.
la censura per violazione dei canoni ermeneutici richiede la specifica indicazione del canone violato e del modo in cui il giudice se ne è discostato; non basta proporre una diversa interpretazione del contratto.
art. 1418, comma 1, c.c.
richiamato come base della dedotta nullità del contratto per asserita contrarietà a norme imperative.
art. 1419, comma 2, c.c.
richiamato a sostegno della dedotta nullità parziale della clausola di non remunerabilità delle prestazioni extrabudget.
art. 2, 3 e 32 Cost.
invocati dalla ricorrente per sostenere la non rifiutabilità delle prestazioni sanitarie salvavita o indifferibili.
art. 14, comma 8, d.P.R. n. 128/1969
richiamato dalla ricorrente per sostenere il dovere di erogazione delle prestazioni di pronto soccorso in emergenza/urgenza.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente in tema di accreditamento e obblighi della struttura sanitaria privata.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
richiamato come parametro della dedotta nullità del contratto stipulato nel 2017 per la disciplina del tetto di spesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'azione generale di arricchimento è esperibile solo in via sussidiaria: è preclusa se il preteso depauperato dispone, in astratto, di un diverso rimedio giuridico, anche quando tale rimedio potrebbe rivelarsi incerto o non conveniente nel risultato.
- Ai fini del giudizio di sussidiarietà ex art. 2041 c.c., ciò che rileva è l'astratta esperibilità di un'azione alternativa, non la sua sicura utilità pratica o il suo prevedibile esito favorevole.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non incide sul fondamento effettivo della decisione, è inammissibile.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, oppure alle anomalie motivazionali che si traducono in nullità della sentenza; non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia deciso sulla domanda principale e la questione ulteriore prospettata dalla parte non sia decisiva rispetto alla soluzione adottata.
- La violazione dei canoni di interpretazione del contratto può essere denunciata in cassazione solo se il ricorrente indica puntualmente il canone disatteso e il modo in cui il giudice se ne è discostato; non è ammissibile la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.
- La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile e un affidamento incolpevole, ma richiede anche la tempestiva attivazione della parte per rimediare all'irregolarità del deposito o dell'atto processuale.
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