Cassazione Civile, Ordinanza n. 21256/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di IRPEF ritenuta in eccedenza sulle somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro da un fondo di previdenza integrativa del Banco di Napoli, sostenendo che una parte delle somme dovesse essere tassata con aliquota più favorevole perché riferita a contributi accantonati in epoca anteriore, poi trasferiti nel 2008, e che dovesse inoltre essere restituita l'imposta applicata anche su contributi versati personalmente dal lavoratore. L'Amministrazione aveva opposto silenzio-rifiuto; la CTP aveva accolto la domanda e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata indicazione delle prove poste a fondamento del convincimento; violazione della disciplina fiscale sui fondi pensione e sul trasferimento delle posizioni previdenziali; nullità per omessa pronuncia sul motivo relativo ai contributi volontari versati dal lavoratore. Il contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, ma tale eccezione è stata respinta perché la contestazione sul difetto di prova era già stata svolta nel primo grado e, comunque, il contribuente in tema di rimborso è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto fondate le censure di motivazione apparente e di omessa pronuncia, osservando che la sentenza della CTR era priva della parte descrittiva del processo, non chiariva quali documenti avessero fondato il convincimento sull'erronea collocazione temporale delle quote e non spiegava il passaggio logico per cui versamenti effettuati anni prima sarebbero stati tassati come se eseguiti al momento del trasferimento tra sezioni del fondo. Ha inoltre rilevato che la CTR non si era pronunciata sulla distinta questione dei contributi versati dal lavoratore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione sufficiente, qui ritenuta mancante
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del dovere di motivazione effettiva
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere che il contribuente doveva provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per censurare l'asserita valutazione della prova senza indicazione degli elementi considerati
art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 252 del 2005
richiamato nel motivo sull'individuazione del momento del versamento ai fini fiscali nei fondi pensione
art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 252 del 2005
richiamato nel motivo sull'individuazione della disciplina fiscale applicabile alle somme erogate dal fondo
art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 124 del 1993
richiamato nel motivo sulla disciplina dei trasferimenti di posizioni previdenziali
art. 14 D.Lgs. n. 124 del 1993
richiamato nel motivo sulla disciplina dei trasferimenti di posizioni previdenziali
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale: su di lui grava l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del trattamento fiscale richiesto; le contestazioni dell'Ufficio sulla mancata prova costituiscono mere difese e possono essere formulate anche in appello, salvo giudicato interno.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, specie se manca la ricostruzione del fatto, delle questioni dibattute e degli elementi probatori decisivi.
- Ricorre vizio di omessa pronuncia quando il giudice d'appello non esamina uno specifico motivo di gravame ritualmente proposto, come accade se resta senza decisione una distinta questione relativa a una diversa componente della base imponibile.
- Nel contenzioso su somme erogate da fondi previdenziali, il giudice deve distinguere tra il momento del versamento dei contributi e il successivo trasferimento tra sezioni o gestioni del fondo: il trasferimento in sé non muta automaticamente la data di originaria contribuzione, salvo adeguata dimostrazione e corretta motivazione.
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