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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14330/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento relativa alla TIA per l'anno 2010. La ricorrente contestava: 1) la mancata prova della liquidazione del tributo sulla base del ruolo dell'anno precedente o di un regolare accertamento; 2) la validità della notifica della fattura di pagamento (atto presupposto) effettuata tramite operatore postale privato; 3) la tardiva formazione del ruolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile un secondo controricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c.; ha ritenuto infondati i motivi principali perché: la cartella era adeguatamente motivata e conforme all'art. 72 D.Lgs. 507/1993 (liquidazione sulla base del ruolo precedente); la fattura impositiva (TIA) è atto impositivo e la sua notifica tramite operatore privato, nel caso concreto, risultava documentalmente provata (avviso di ricevimento) e non specificamente contestata in primo grado; inoltre la ricorrente non aveva tempestivamente dedotto i vizi di contenuto della fattura. Spese di giudizio a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 72, co. 1

    Consente ai Comuni la liquidazione diretta della tassa sui rifiuti e l'iscrizione a ruolo senza avviso di accertamento solo se la liquidazione è basata sui ruoli dell'anno precedente e su dati definitivi e non contestati; uso della norma ammesso in specie per formazione della cartella.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 71

    Norma richiamata con riferimento a regolare accertamento quale possibile presupposto della liquidazione; la sentenza osserva che la liquidazione diretta richiede dati definitivi o accertamento divenuto inoppugnabile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Consente al contribuente di impugnare l'atto consequenziale (es. cartella) per far valere la mancata notifica dell'atto presupposto; la Corte ricorda che il contribuente può impugnare solo la cartella per far rilevare la nullità derivante da omissione della notifica dell'atto prodromico.

  • D.Lgs. n. 261/1999, art. 4 (testo dopo d.lgs. 31/3/2011, n. 58)

    "1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"

    Dalla modifica del 2011 emerge che, dopo il 30/4/2011, le notifiche tramite posta privata sono possibili per atti tributari (diversi dagli atti giudiziari) se l'operatore dispone di specifica licenza; la Corte utilizza la norma per valutare la validità di notifiche eseguite con operatori privati nel periodo considerato.

  • D.Lgs. n. 261/1999, art. 5, comma 1

    Rimanda alla figura della 'licenza individuale' per operatori postali: la Corte richiama la necessità del titolo abilitativo per riconoscere efficacia alle notifiche effettuate da operatori privati.

  • L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10

    Richiamata per la disciplina delle notifiche e per l'interpretazione giurisprudenziale sulle notifiche effettuate tramite posta e servizi postali privati.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890

    Normativa di riferimento sulle notifiche di atti giudiziari cui la disciplina postale fa riferimento; utilizzata per distinguere atti giudiziari e atti tributarî sostanziali.

  • D.Lgs. n. 58/2011

    Modifiche che hanno parzialmente liberalizzato il servizio postale e inciso sulla possibilità di impiego di operatori postali privati per alcune notifiche; la Corte fa riferimento al periodo normativo tra questa modifica e la liberalizzazione completa del 2017.

  • L. n. 124/2017

    Rilevata come momento di liberalizzazione compiuta del servizio postale; citata a supporto del quadro evolutivo normativo sulle notifiche tramite operatori privati.

Massime di principio

  • La fattura o avviso di pagamento per la TIA (o TARI/TIA) ha natura di atto impositivo: può essere impugnata davanti alla giurisdizione tributaria e deve rispettare i requisiti sostanziali degli atti impositivi.
  • La liquidazione diretta ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 507/1993 è ammissibile solo se si usa il ruolo dell'anno precedente su dati già definitivi e non contestati; in caso di incertezza o contestazione è necessario avviso di accertamento.
  • L'omissione della notifica dell'atto presupposto (fattura/avviso di pagamento) può rendere nullo l'atto consequenziale (es. cartella); il contribuente può scegliere di impugnare solo la cartella per far valere tale vizio o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto.
  • La notifica tramite operatore postale privato può avere efficacia se l'operatore era abilitato (licenza) nel periodo rilevante; dopo le modifiche normative la validità va valutata alla luce del titolo abilitativo e del periodo temporale.
  • Chi riceve una fattura/avviso e non contesta in modo specifico in primo grado la ricezione o la validità della notifica espone a rischio di insuccesso nelle fasi successive: le doglianze rilevanti devono essere sollevate tempestivamente in giudizio.
  • In sede di Cassazione non si possono introdurre nuove doglianze rilevanti tardivamente (es. solo in memoria ex art. 378 c.p.c.); le questioni di fatto/documentali e di ricezione devono essere affrontate in grado di merito.
  • Il controricorso deve essere proposto in un unico atto osservando i requisiti dell'art. 366 c.p.c.; notifiche successive non giustificate possono essere dichiarate inammissibili.

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