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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23339/2025 del 15/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce dal diniego amministrativo e poi dal rigetto in appello del diritto di una figlia maggiorenne, riconosciuta inabile al lavoro al 100% e convivente/tenuta a carico dal genitore pensionato deceduto, alla pensione ai superstiti. In primo grado era stato accolto il ricorso della richiedente, valorizzando anche il fatto che l’attività lavorativa svolta presso una cooperativa aveva carattere terapeutico, era limitata a poche ore settimanali, per un periodo ristretto e con reddito modesto. La Corte d’appello, su impugnazione dell’INPS, ha invece negato il beneficio perché l’attività non rientrava nei presupposti dell’art. 46 d.l. n. 248/2007: la cooperativa non era una cooperativa sociale, l’assunzione non era avvenuta con i contratti o le forme agevolate previste dalla norma e la finalità terapeutica non risultava attestata dall’ente erogatore della prestazione. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sulla pensione di reversibilità e sull’inabilità, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto guardare allo stato di bisogno e al reddito percepito, non alla sola conformità formale dell’attività all’art. 46; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 46 d.l. n. 248/2007, chiedendo un’interpretazione costituzionalmente orientata che non facesse perdere la reversibilità in presenza di un lavoro terapeutico, saltuario e di reddito minimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione di merito sfavorevole alla richiedente. Ha affermato che la disciplina speciale dell’art. 46 d.l. n. 248/2007, che deroga al regime ordinario della pensione ai superstiti, richiede in modo rigoroso la presenza congiunta dei presupposti ivi tipizzati: attività con finalità terapeutica, orario non superiore a 25 ore settimanali, svolgimento presso cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono con specifiche convenzioni o con i contratti/agevolazioni indicati dalla legge, oltre all’accertamento della finalità terapeutica da parte dell’ente erogatore. Poiché nel caso concreto tali requisiti non risultavano integrati, l’attività lavorativa è stata considerata ostativa al conseguimento della pensione ai superstiti. La Corte ha inoltre rilevato che l’accertamento sulla finalità terapeutica e sulla compatibilità economica del compenso è questione di merito non sindacabile in cassazione e ha richiamato l’onere della parte di dimostrare il mancato superamento della soglia reddituale minima quando deduce lo stato di bisogno. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna condanna alle spese è stata disposta per la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ma è stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 46 d.l. n. 248/2007

    norma derogatoria che consente, solo in presenza dei requisiti tipizzati, che l’attività terapeutica non precluda la pensione ai superstiti; i presupposti vanno letti in modo rigoroso e non sono estensibili oltre i casi espressamente previsti.

  • L. n. 31/2008

    legge di conversione del d.l. n. 248/2007 richiamata per la disciplina speciale sulle attività terapeutiche degli inabili.

  • art. 13 r.d.l. n. 636/1939

    norma base sulla pensione di reversibilità ai superstiti, inclusi i figli maggiorenni inabili e a carico al momento del decesso.

  • L. n. 903/1965, art. 22

    richiamata come disposizione che disciplina la pensione ai superstiti e alla quale l’art. 46 opera come deroga.

  • L. n. 222/1984, art. 8

    definisce l’inabilità e, per effetto dell’art. 46, è integrato dal comma 1-bis sulla non preclusione della prestazione in caso di attività terapeutica svolta alle condizioni di legge.

  • L. n. 218/1952, art. 13, sub art. 2

    richiamata dalla ricorrente come fonte originaria della disciplina del trattamento ai superstiti.

  • art. 113 c.p.c.

    evocato nel ricorso per sostenere l’asserita violazione della corretta applicazione della legge da parte del giudice di merito.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato nel primo motivo come norma sul diritto alla tutela giurisdizionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 14-septies L. n. 33/1980

    richiamato dalla Corte territoriale in relazione alla soglia reddituale e alla non autosufficienza/stato di bisogno della richiedente.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la dichiarazione ex art. 152 ha impedito la condanna alle spese della soccombenza.

  • art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003

    base per l’omissione dei dati identificativi della parte ricorrente nella pubblicazione dell’ordinanza.

  • art. 36 Cost.

    richiamato come parametro generale per la verifica della capacità di svolgere attività lavorative idonee a procurare un guadagno non simbolico nei casi di inabilità non totale.

Massime di principio

  • Il figlio maggiorenne inabile ha diritto alla pensione ai superstiti solo se, al momento del decesso del genitore, ricorrono congiuntamente l’inabilità al lavoro e la vivenza a carico, intesa come mantenimento continuativo e prevalente da parte del genitore.
  • La disciplina speciale dell’art. 46 d.l. n. 248/2007 costituisce una deroga tipizzata al regime ordinario della reversibilità: l’attività lavorativa del figlio inabile non è di per sé compatibile con il beneficio, ma lo diventa solo se svolta entro i limiti e con le modalità espressamente previsti dalla norma.
  • L’interpretazione dell’art. 46 d.l. n. 248/2007 deve essere rigorosa e non estensiva, perché la disposizione bilancia finalità assistenziali e terapeutico-sociali senza trasformarsi in una clausola generale di irrilevanza di qualsiasi attività lavorativa minima.
  • Quando il legislatore condiziona la salvaguardia del trattamento a requisiti oggettivi e formali, il giudice non può sostituirli con valutazioni equitative fondate soltanto su reddito modesto, breve durata dell’attività o finalità soggettivamente terapeutica.
  • In sede di legittimità non è sindacabile l’accertamento di merito sulla concreta finalità terapeutica dell’attività e sulla compatibilità economica del compenso, salvo vizi di motivazione o specifiche violazioni di legge puntualmente dedotte.
  • Chi invoca la pensione di reversibilità deve allegare e provare i fatti costitutivi dello stato di bisogno e, quando rilevi la soglia reddituale, il mancato raggiungimento del livello minimo idoneo a escluderlo.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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