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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28150/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui la Regione ha richiesto il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione della disciplina sul latte e sui "primi acquirenti": si contestava alla società di aver ritirato latte in campagne successive senza essere in possesso del riconoscimento di primo acquirente, a seguito della revoca di tale qualifica. Gli opponenti hanno dedotto, in sintesi, due profili: 1) la tardività della contestazione/notifica del verbale ex art. 14 L. 689/1981, sostenendo che la Regione fosse già in possesso di tutti gli elementi sin dall’aprile-luglio 2009, sicché la notifica avvenuta nel maggio 2010 sarebbe stata oltre termine; 2) l’illegittimità della revoca della qualifica di primo acquirente, perché adottata oltre il termine di 45 giorni previsto dalla disciplina richiamata e comunque non più efficace al momento del ritiro del latte. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione ritenendo tempestiva la contestazione e non sindacabile, nel giudizio di opposizione alla sanzione, la legittimità della revoca ormai definitiva per mancata coltivazione del ricorso amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine per la contestazione decorre non dalla mera acquisizione del fatto materiale, ma dal momento in cui l’amministrazione acquisisce e valuta tutti gli elementi necessari per verificare la violazione e quantificare la sanzione; il relativo accertamento di merito era logicamente motivato e quindi insindacabile. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la revoca della qualifica di primo acquirente costituiva un autonomo provvedimento amministrativo, divenuto definitivo; nel giudizio di opposizione alla sanzione non può essere sindacata la legittimità del provvedimento sanzionatorio/ presupposto autonomamente impugnabile se non attraverso i rimedi previsti, restando possibile la disapplicazione solo degli atti amministrativi presupposti che integrano il precetto violato, non dei provvedimenti direttamente incidenti sulla posizione giuridica in quanto già definitivi. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 L. 689/1981

    Il termine per la contestazione decorre dal momento dell'accertamento, inteso come acquisizione e valutazione di tutti i dati indispensabili per verificare la violazione e determinarne la sanzione, non dalla mera conoscenza del fatto materiale.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 5 del decreto 31.7.2003

    La revoca della qualifica di primo acquirente viene ricondotta a questo assetto regolamentare, quale conseguenza della reiterata violazione degli obblighi di settore.

  • art. 94 D.lgs. 507/1999

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere la non configurabilità della reiterazione della violazione e, quindi, l'illegittimità della revoca; la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 5, comma 3, D.M. 31.7.2003

    È la base della revoca della qualifica di primo acquirente, qualificata dalla Corte come sanzione autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se applicabile, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 14 L. 689/1981, l'accertamento non coincide con la semplice percezione del fatto, ma richiede la completa acquisizione e valutazione degli elementi necessari a verificare la violazione e a determinarne la sanzione.
  • La valutazione circa il momento in cui la constatazione si è trasformata in accertamento è rimessa al giudice di merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il sindacato del giudice si estende agli atti presupposti che integrano il precetto violato, ma non consente di rimettere in discussione un autonomo provvedimento amministrativo sanzionatorio o presupposto divenuto definitivo per mancata impugnazione o rinuncia al ricorso.
  • La disapplicazione degli atti amministrativi presupposti opera solo per gli atti imperativi che fondano la soggezione del privato al precetto sanzionatorio; non sostituisce i rimedi giurisdizionali tipici contro i provvedimenti che incidono direttamente sulla posizione giuridica dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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